Enciclopedia giuridica

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Lavoratrici madri

Le lavoratrici madri godono di una speciale protezione legislativa durante il periodo di gravidanza e puerperio. Il diritto delle lavoratrici madri è garantito su due piani: conservazione del posto di lavoro e attribuzione di una indennità . Alla garanzia della conservazione del posto di lavoro le lavoratrici madri hanno diritto per tutto il periodo della gestazione (in connessione con il loro stato oggettivo, senza dunque la necessità di una preventiva presentazione al datore di lavoro del relativo certificato medico: art. 2 l. n. 1204 del 1971) e fino ad un anno di età del bambino. Peraltro il rapporto può legittimamente essere estinto, a parte le dimissioni, in casi di colpa grave costituente giusta causa di licenziamento, di cessazione dell’attività dell’impresa e di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta. In caso di dimissioni le lavoratrici madri hanno altresì diritto all’indennità di preavviso come se fossero licenziate. Durante l’intero periodo di gravidanza le lavoratrici madri non possono essere adibite a lavori pesanti o nocivi e hanno il diritto di essere trasferite, se necessario. Invece, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto stesso è fatto divieto assoluto di adibizione al lavoro. Le lavoratrici madri hanno diritto di assentarsi dal lavoro, decorso il termine di astensione necessaria, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi; esse hanno inoltre diritto di allontanarsi dal posto di lavoro anche durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di certificato medico (artt. 4 e 7 l. n. 204 del 1971). Per quanto riguarda l’attribuzione di un’indennità le lavoratrici madri hanno diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione normale da parte dell’istituto assicuratore, spesso integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione secondo la disciplina collettiva. Tale indennità si riduce al 30% della retribuzione nel periodo di astensione facoltativa. La l. n. 903 del 1977 (integrata dall’art. 80 l. n. 184 del 1983) ha riconosciuto alle lavoratrici madri adottive e alle lavoratrici affidatarie, tra l’altro, anche il diritto di astenersi dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (e sempreche´ il bambino non abbia superato i sei anni di età ).


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