Enciclopedia giuridica

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Retribuzione



retribuzione a cottimo: è uno tra i sistemi di retribuzione (v.) consentiti dall’art. 2099 c.c., nel quale assume particolare rilevanza il rendimento dell’attività lavorativa. L’art. 2100 c.c. obbliga a retribuire a cottimo il lavoratore che per la particolare organizzazione del lavoro risulta vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, ovvero quando la valutazione della prestazione lavorativa è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Spetterà poi alla contrattazione collettiva (v.), verificare la ricorrenza delle suddette ipotesi e stabilire i criteri per la fissazione delle tariffe. In proposito, l’art. 2101 c.c. stabilisce che le tariffe di cottimo possono essere assoggettate dalla contrattazione ad un periodo di esperimento per la loro definitività ; che esse possono essere sostituite o modificate solo nel caso siano intervenuti mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, restando comunque impregiudicato anche in questo caso il periodo di esperimento eventualmente previsto. Gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguire e il relativo compenso unitario vanno inoltre comunicati preventivamente dal datore ai prestatori di lavoro. Altrettanto obbligatorio risulta il sistema retributivo a cottimo nel lavoro a domicilio (v. lavoro, retribuzione a domicilio), a causa dell’impossibilità per il datore di lavoro di controllare la durata della prestazione lavorativa. La retribuzione retribuzione è vietata nel rapporto di apprendistato (v.). Circa le forme assunte dalla retribuzione retribuzione vanno menzionati il cottimo individuale, a sua volta variabile (a pezzo, a misura, a tempo), e il cottimo collettivo (di squadra, di gruppo), caratterizzato dal fatto che il rendimento preso in considerazione ai fini della retribuzione è riferito ad una pluralità di lavoratori. .

retribuzione ai fini previdenziali: nell’ambito delle diverse definizioni legislative del concetto di retribuzione particolare rilievo ha assunto la nozione di retribuzione resa dall’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153. Tale legge individua la retribuzione assoggettabile ai contributi previdenziali da versarsi all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ricomprendendovi tutto ciò che viene corrisposto dal datore in dipendenza del rapporto di lavoro, con un’elencazione tassativa delle voci da utilizzare e di quelle da escludere. La nozione di retribuzione in questo modo espressa risulta senz’altro parecchio lata, facendo infatti riferimento ad un generico nesso causale con il rapporto di lavoro. In proposito, la legislazione più recente si pone in aperto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale, teso a dilatare la nozione di retribuzione retribuzione. Da un lato si sono espressamente esclusi alcuni istituti dalla nozione medesima (ad es. premi per fondi pensionistici integrativi: art. 9 bis l. n. 166 del 1991; incentivi economici alla cessazione del rapporto di lavoro: l. n. 291 del 1988); dall’altro si interpretano restrittivamente disposizioni precedenti (ad es. indennità di trasferta: art. 9 ter l. n. 166 del 1991). Il tutto, evidentemente, in una logica di contenimento dei costi del sistema previdenziale pubblico e, presumibilmente, di incentivazione di forme di previdenza integrativa. .

retribuzione e trattamenti collettivi discriminatori: l’art. 16 dello statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro la concessione di trattamenti economici di maggior favore che possiedano carattere discriminatorio secondo quanto previsto dall’art. 15 della stessa legge (v. discriminazione). La nozione di trattamenti economici va estensivamente letta nel senso di ricomprendervi qualunque beneficio traducibile nell’ambito del rapporto di lavoro in termini economici, non rilevando comunque ai fini dell’integrazione della fattispecie vietata l’entità del trattamento discriminatorio; non sembrano invece ricompresi nell’ambito di applicazione della norma de qua i trattamenti economici erogati individualmente. Sotto il profilo sanzionatorio, su domanda dei lavoratori discriminati o delle associazioni sindacali alle quali questi ultimi abbiano conferito mandato il pretore adito condanna il datore di lavoro al pagamento al Fondo adeguamento pensioni (ora Fondo pensioni lavoratori dipendenti) di una somma pari all’importo dei trattamenti economici illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

nozione e struttura della retribuzione: è la prestazione principale cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore, e costituisce altresì il tipico mezzo di sostentamento del lavoratore medesimo e della propria famiglia. A tali configurazioni della retribuzione corrispondono svariate nozioni legali. Gli artt. 2094 e 2099 c.c. individuano il primo profilo menzionato, assumendo un concetto di retribuzione come corrispettivo della prestazione lavorativa. L’art. 36 Cost., a sua volta, ha sancito i principi della proporzionalità e soprattutto della sufficienza della retribuzione, nella quale emerge chiaramente il carattere non meramente corrispettivo della retribuzione, dovendo essa essere in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa. Altre nozioni di retribuzione si rinvengono poi in ulteriori norme. Quella del vecchio art. 2121 c.c. che ai fini dell’individuazione degli elementi retributivi da utilizzare per il calcolo dell’indennità di anzianità (v. indennità , retribuzione di anzianità ) ritiene tali tutti i compensi corrisposti al lavoratore dal datore di lavoro, comprese le provvigioni, le partecipazioni agli utili ecc., aventi carattere continuativo, con la sola esclusione dei rimborsi spese. Tale nozione di retribuzione rimane a tutt’oggi valida per la sola indennità di preavviso (v.), poiche´ la l. 29 maggio 1982, n. 297, ha esteso la nozione di retribuzione utilizzabile per il calcolo dell’indennità di anzianità , ricomprendendo in essa tutte le componenti retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 c.c. come modificato dalla l. n. 297 del 1982). Altrettanto lata sembra poi la nozione di retribuzione ai fini previdenziali (v.). A tali definizioni legislative fanno da contraltare definizioni contrattuali tutt’altro che precise, come quella di retribuzione normale, retribuzione globale, retribuzione di fatto ecc.. Una situazione di questo genere ha generato l’esigenza di addivenire ad una nozione unitaria di retribuzione, i cui caratteri strutturali sono stati individuati nella determinatezza, nella obbligatorietà , nella corrispettività e nella continuità dei compensi, criteri che sono poi stati utilizzati per elaborare un concetto ampio di retribuzione (onnicomprensività ), con esclusione dei soli rimborsi spese stricto sensu. Sotto l’impulso della dottrina la giurisprudenza ha comunque successivamente modificato il proprio orientamento, giungendo infine a negare l’esistenza di un principio di onnicomprensività del concetto di retribuzione, se non come mero criterio interpretativo sussidiario. Per quanto riguarda la struttura della retribuzione, va menzionata innanzitutto la retribuzione tabellare, fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e variabile in rapporto alle qualifiche e categorie dei lavoratori. Vi è poi l’indennità di contingenza (v. indennità , retribuzione di contingenza e scala mobile), che ha assunto nel tempo un rilievo sempre maggiore. Oltre ad essa, sono considerati automatismi retributivi gli scatti di anzianità (v.) e l’indennità di anzianità (v. indennità , retribuzione di anzianità ), ora trattamento di fine rapporto. Vi sono inoltre diversi tipi di premi e gratifiche (v. premi di produzione; tredicesima e mensilità aggiuntive), entrambi elementi integrativi della retribuzione normalmente previsti dal contratto collettivo aziendale (v. contratto collettivo, retribuzione aziendale), e alcune indennità legate alla particolarità delle condizioni di lavoro (temporali, ambientali, geografiche ecc.). La struttura della retribuzione è poi completata dalle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario (v. lavoro, retribuzione straordinario), il lavoro notturno (v. lavoro, retribuzione notturno) e quello festivo. L’art. 11 del d.l. 5 gennaio 1993, n. 1, ha introdotto l’istituto del salario di ingresso per lavoratori inoccupati assunti a tempo indeterminato, non inferiore al 70% per il primo anno e 80% per il secondo anno della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori già occupati dello stesso livello.


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