impignorabilità  delle  pensioni:  le pensioni, in quanto riconducibili alle  indennità  relative  al  rapporto di lavoro  privato  di cui all’art.  545 c.p.c., sono  escluse  dal pignoramento per  somme  superiori ad  un  quinto  per  cause  tributarie e per ogni  altro  credito,  tranne che per  cause  alimentari, nella  misura  indicata  dal pretore. Il d.p.r.  5 gennaio  1950, n. 180, dispone  l’esclusione  della pignorabilità  delle  pensioni dovute  ai dipendenti della  P.A.,  fino alla  concorrenza di un  terzo  per  cause  di alimenti  e di un  quinto  per  ragioni  tributarie. 		
			
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