Enciclopedia giuridica

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Beni



beni aziendali: è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore (v.) per l’esercizio dell’impresa. La qualificazione come beni beni dipende esclusivamente dalla destinazione data dall’imprenditore al bene stesso: non si tratta dunque di una caratteristica inerente alla qualità dei beni, ma unicamente della loro funzione economica. Non è necessario che i beni beni appartengano all’imprenditore: è sufficiente che egli disponga, su ciascun bene, di un titolo giuridico, che gli permetta di utilizzarlo per l’esercizio dell’impresa, anche un titolo meramente obbligatorio.

circolazione dei beni: i beni sono soggetti a diverse forme di circolazione, a seconda che si tratti di beni mobili o di beni immobili. I beni mobili circolano in modi assai rapidi, passano da un proprietario all’altro in forme molto semplici: l’esigenza dominante è di favorire al massimo, rendendola la più sicura, la più ampia e la più veloce possibile, la circolazione della ricchezza. Ed il favore per la circolazione si spinge, fino al punto di sacrificare l’interesse del proprietario alla conservazione del proprio diritto di fronte all’interesse generale ad una fiduciosa circolazione della ricchezza. Vale il principio economico per il quale quanto più ricchezza presente circola, tanto più essa contribuisce alla creazione di nuova ricchezza. La beni beni immobili è , invece, assai meno rapida, caratterizzata da forme più complesse: qui il favore per la circolazione è più attenuato, trova maggiore protezione l’interesse individuale del proprietario a conservare la proprietà. Sotto l’aspetto della circolazione la proprietà immobiliare si presenta come la forma di proprietà più garantita dalla legge. L’art. 813 c.c. aggiunge che, salva diversa disposizione di legge, le norme relative ai beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili ed alle relative azioni, e le norme concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti. La norma deriva la propria ragion d’essere dal fatto che la terminologia legislativa è spesso caratterizzata dall’impiego del termine bene o cosa per designare il diritto di proprietà e del termine diritto per designare ogni altro diritto reale: così, ad esempio, l’art. 1158 c.c. parla, nella rubrica, di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; laddove l’usucapione di beni immobili è , in senso stretto, quella del diritto di proprietà su beni immobili, e quella dei diritti reali immobiliari è l’usucapione dei diritti reali su beni immobili diversi dalla proprietà . Si tratta di terminologia non rigorosa, sulla quale ha influito la tradizione romanistica che oggi si tende a superare (ciò che si acquista, o di cui si dispone, o che si sottopone ad espropriazione forzata, è sempre il diritto sulla cosa, non già la cosa, che del diritto è l’oggetto); di terminologia, nondimeno, della quale è fuori discussione il significato: così la distinta menzione, nell’art. 555 c.p.c., dei beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione vale a contrapporre l’espropriazione del diritto di proprietà su beni immobili a quella che ha per oggetto altri diritti reali, diversi dalla proprietà , spettanti all’esecutato su immobile altrui. Per la prima parte dell’art. 813 c.c. le norme relative alla circolazione degli immobili (meglio: della proprietà degli immobili) si applicano anche la circolazione dei diritti reali minori su di essi (usufrutto, superficie ecc.); le norme relative alle azioni aventi per oggetto immobili (meglio: la proprietà di immobili) si applicano, in linea di principio, anche alle azioni aventi per oggetto diritti reali minori su di essi. La seconda parte dell’art. 813 c.c. non fa riferimento ai diritti reali su beni immobili ma, più genericamente, agli altri diritti: ricomprende, dunque, anche i diritti di credito, quantunque relativi al godimento di beni immobili, come nel caso della locazione immobiliare; ricomprende la quota di partecipazione a società diversa dalla s.p.a.. Ev , perciò , pignoramento immobiliare, soggetto alle relative norme, il pignoramento di quote sociali, anche se la società sia proprietaria di immobili. In una condizione intermedia fra mobili e immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri, come gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. La loro legge di circolazione presenta analogie con quella degli immobili: così, al pari di questi, sono capaci di ipoteca (art. 2810 c.c.); ma, per ciò che non dispongono le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). V. anche acquisto, beni a non domino; annullabilità ; cessione del credito; contratto; divisione; forma, beni del contratto; incapacità naturale; ipoteca; mediazione; nullità ; responsabilità, beni contrattuale; scambio contrattuale, oggettivazione dello beni; titoli di credito, circolazione dei beni; trascrizione; usucapione; vendita.

circolazione dei beni culturali: per una analisi della beni beni, bisogna considerare la disciplina predisposta in materia dal Trattato Cee. Tale Trattato, pur preoccupandosi dei beni culturali essenzialmente nell’ottica della libera circolazione degli stessi, per la realizzazione del mercato unico europeo di cui agli artt. 30 e 34, prevede all’art. 36 un regime derogatorio a tale libertà , nei limiti in cui ciò sia giustificato da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale. Tale protezione non è finalizzata all’adozione di misure idonee a proteggere e conservare i beni contro danni, pregiudizi e deterioramento, ma unicamente ad evitare il depauperamento del patrimonio nazionale per mancanza di controlli e vigilanza sull’importazione, esportazione e transito dei beni stessi, ammettendo quindi dei divieti e delle limitazioni alla importazione ed alla esportazione. Considerando che l’Atto unico europeo, all’art. 8A, ha disposto un abbattimento delle barriere intracomunitarie e, quindi, anche dei controlli relativi, si pone il problema della conformità allo spirito del Trattato delle legislazioni interne degli Stati membri in materia di divieti e restrizioni alla beni beni. Proprio al fine di risolvere questo problema, gli Stati membri hanno allegato all’Atto unico europeo una dichiarazione secondo la quale si riservano il diritto di adottare le misure necessarie in materia di controllo del traffico dei beni culturali.

classificazione dei beni: i beni possono essere variamente classificati secondo le seguenti categorie: a) beni in patrimonio (v.) e beni di nessuno (v.); b) beni in commercio (v.) e beni fuori commercio (v.); c) cose fungibili (v. cose, beni fungibili) e cose infungibili (v. cose, beni infungibili); d) cose consumabili (v. cose, beni consumabili) e cose inconsumabili (v. cose, beni inconsumabili); e) beni mobili (v.), beni immobili (v.), beni mobili iscritti in pubblici registri (v.); f) beni pubblici (v.) e beni privati (v.).

beni come patrimonio comune dell’umanità: allo stato delle cose, la dottrina dominante non ritiene applicabile, in concreto, il principio del patrimonio comune dell’umanità al settore dei beni culturali, neanche a quei beni definibili come superbeniculturali, in quanto presentano una valenza di carattere universale e, quindi, iscritti, su richiesta dello Stato interessato, nella lista del patrimonio culturale mondiale, tenuta dal Comitato previsto dalla Convenzione Unesco, di Parigi, del 16 novembre 1972, per la tutela del patrimonio culturale mondiale. V. anche patrimonio, beni comune dell’umanità .

competenza per le cause relative a beni immobili: per determinare il valore delle cause relative a beni immobili, occorre moltiplicare il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, alla data della proposizione della domanda giudiziale, per i coefficienti di cui all’art. 15 del codice di rito. Per le cause relative a regolamento di confini, il valore si determina in base ai criteri dell’art. 15, comma 2o. Quanto alla competenza territoriale l’art. 21 c.p.c. dispone che le cause relative a diritti reali, a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani, nonche´ quelle di affitto di aziende (se non sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie), spettano tutte al giudice del luogo dove è posto il beni. Se l’immobile è compreso in più circoscrizioni giudiziarie si applica l’art. 21, comma 1o. Per le azioni possessorie e per quelle nunciative è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato. Per il rilascio di beni immobili, competente è il pretore; mentre per l’ espropriazione forzata di cose immobili, la competenza è del tribunale. (G.R. Stufler).

competenza per le cause relative a beni mobili: per determinare il valore di una causa concernente somme di denaro o beni mobili si deve fare riferimento alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore. In difetto di qualsiasi indicazione o dichiarazione, la causa è di competenza del giudice adito (art. 14, comma 1o, c.p.c.). Per la consegna e per l’espropriazione di beni mobili e di crediti, la competenza spetta al pretore; se le cose mobili sono assoggettate ad espropriazione forzata insieme all’immobile in cui si trovano, competente è il tribunale. (G.R. Stufler).

cose come beni: per l’art. 810 c.c. sono beni le cose: non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritti è , dunque, un bene, ma solo quelle entità che sono definibili come cose. Tali sono gli oggetti materiali o, secondo una più antica qualificazione, corporali, ossia le entità suscettibili di percezione sensibile. Non sono beni in senso tecnico, perche´ non sono cose, i cosiddetti beni immateriali (v.), quali le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali, i segni distintivi, quantunque anche questi possano formare oggetto di diritti e di atti di scambio.

beni culturali: locuzione che ha origini relativamente recenti e sostituisce le vecchie categorie di cose di interesse artistico e storico e di bellezze naturali e ricomprende anche il patrimonio archivistico e documentale. A livello internazionale, tale concetto è stato per la prima volta utilizzato dalla Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954, sulla protezione dei beni beni in caso di conflitto armato, mentre nell’ordinamento italiano è stato introdotto dal d.l. 14 dicembre 1974, n. 657 (conv. nella l. 29 gennaio 1975, n. 5) istitutivo del Ministero dei beni culturali ed ambientali. V. anche circolazione dei beni culturali; convenzioni; patrimonio, beni comune dell’umanità .

beni culturali di interesse religioso: consistono nell’insieme dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio storico, archeologico, artistico ed etnografico, custodito dall’autorità ecclesiastica, nonche´ le collezioni di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche con le rispettive pertinenze, sottoposti complessivamente alle leggi dello Stato (l. n. 1089 del 1o giugno 1939). Per il particolare valore storico da esse posseduto, si ricomprendono nei beni le chiese, gli oratori, i seminari, le cappelle, le aree cimiteriali e le strutture museali o architettoniche annesse o autonome ma con precisa destinazione artistica o culturale. La materia è stata oggetto di una speciale disciplina dettata all’art. 12 l. 25 marzo 1985, n. 121, che, riguardo ai beni beni appartenenti ad enti ecclesiastici, ha previsto l’impegno dello Stato a concordare tutte le misure ritenute utili per la loro salvaguardia, valorizzazione e godimento sulla base di previe intese con la Santa Sede. Per una normativa più aderente alle necessità di tutela di tale patrimonio, nel cui interno confluiscono interessi sia religiosi sia statali, quali l’arte, le tradizioni, i costumi sociali e la storia, si è ritenuto opportuno di predisporre un nuovo futuro accordo, da eseguire con legge, che possa assicurare un adeguato e completo regime della materia. L’art. 12.1, comma 3o, dell’Accordo, ha riservato una particolare attenzione agli archivi e biblioteche degli enti ecclesiastici (beni per i quali non esiste una normativa statale specifica), richiedendo la conclusione di intese tra i competenti organi delle due parti circa la loro fruibilità e conservazione.

beni demaniali: fanno parte dei beni pubblici (v.) appartenenti allo Stato (v.) o ad altri enti pubblici (v.). Sono beni: 1) i beni beni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (artt. 822, 824 c.c.), che a loro volta si distinguono in: a) demanio naturale (art. 822 c.c., comma 1o) come il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi; b) demanio artificiale (art. 822, comma 2o, c.c.), come le opere destinate alla difesa nazionale; le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aeroporti; gli acquedotti; gli immobili di valore storico, archeologico o artistico, i cimiteri e in genere, i beni che singole leggi espressamente qualificano come beni beni. La qualificazione legislativa come beni beni è , in particolare, attribuita a quelle universalità di cose mobili che sono le raccolte o collezioni di beni di valore storico, artistico, archeologico (musei, pinacoteche, biblioteche ecc.): i singoli beni, se non inseriti in pubbliche raccolte o collezioni, possono essere di proprietà privata; se inseriti in esse, assumono carattere di demanialità (artt. 23 ss. l. 1o giugno 1938, n. 1089, modificata dalla l. 8 agosto 1972, n. 487). Tra demanio naturale e demanio artificiale c’è una rilevante differenza: i beni che l’art. 822, comma 1o c.c., include entro il demanio naturale sono sempre e comunque beni beni; quelli di cui all’art. 822, comma 2o, c.c., sono invece beni beni se appartengono allo Stato. Perciò , strade, aeroporti, immobili di valore storico, collezioni d’arte ecc. possono non essere affatto beni beni: sono tali solo se beni di proprietà pubblica.

beni demaniali aeronautici: v. demanio, beni aeronautico.

beni demaniali come cose fuori commercio: ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili si addice, in ragione della loro inalienabilità , la qualificazione di cose fuori commercio, secondo la locuzione usata, con implicito riferimento ad essi, dall’art. 1145 c.c.. Questi beni non solo non possono essere alienati a privati: il loro possesso, stabilisce la norma ora citata, è senza effetto; perciò , i privati non ne possono acquistare la proprietà neppure mediante il possesso, secondo quei modi di acquisto della proprietà a titolo originario.

beni demaniali marittimi: v. demanio, beni marittimo.

beni deteriorabili: sono particolari beni che si deteriorano con l’uso o per il trascorrere del tempo, e che sono quindi alterabili; in considerazione della loro peculiarità , il codice di rito civile li sottopone ad un regime giuridico differenziato rispetto agli altri beni. (G.R. Stufler).

beni di consumo: i beni beni sono quei beni, come gli alimenti, gli indumenti, le case di abitazione ecc., che soddisfano direttamente i bisogni umani. Si contrappongono ai beni produttivi (v.).

beni di nessuno: sono quei beni che, pur non appartenendo a nessuno, possono formare oggetto di proprietà . Così i pesci che vivono in mare: il mare è cosa comune a tutti, ma i pesci sono beni beni finche´ restano nel loro ambiente naturale; con la cattura diventano di proprietà di chi li ha catturati, secondo quel modo di acquisto della proprietà che va sotto il nome di occupazione (v.).

beni di terzi, opposizione: si tratta del rimedio concesso al terzo che assume essere proprietario, ovvero di vantare altro diritto reale sul beni pignorato. In queste due ipotesi egli può ricorrere al giudice dell’esecuzione anteriormente alla vendita dei beni (art. 619 c.p.c.). (G.R. Stufler).

beni ecclesiastici: si intendono, nell’accezione più generale del termine, tutti quei beni destinati al raggiungimento degli scopi di culto ed alla soddisfazione delle necessità di sostentamento degli ecclesiastici. Di qui la distinzione tra res sacrae, ossia beni destinati immediatamente a scopi spirituali e bona ecclesiastica, in cui prevale l’elemento della patrimonialità . Secondo il Codex Juris Canonici, sono beni (temporali) ecclesiastici tutti quelli appartenenti alla Chiesa universale (can. 1257 §1), retti da specifici canoni e da statuti propri. Dando rilievo al requisito soggettivo dell’appartenenza alla Chiesa universale, si è voluto rafforzare il significato della strumentalità ecclesiale dei beni definiti ecclesiastici, categoria alla quale sono estranei i beni propri delle persone giuridiche private. Sono comunque beni beni tutti i beni temporali suscettibili di amministrazione da parte degli istituti religiosi (can. 634 e 635).

beni economici: v. beni nella Costituzione.

energie naturali come beni: sono beni, e in particolare beni mobili, anche le energie naturali, se hanno un valore economico (art. 814 c.c.). Il che val quanto dire che essi sono beni solo se sono in quantità limitata e se, per procurarsele, si è disposti a sborsare una somma di danaro che ne rappresenta il valore economico. In realtà , sono beni le energie naturali rese attive dall’uomo e cedute per un dato prezzo dal produttore ai consumatori. Così l’energia elettrica ricavata industrialmente dal petrolio o dal carbone nelle centrali elettriche e quella prodotta trasformando energia atomica nelle centrali nucleari hanno un valore economico (si pensi al prezzo per chilowattora dell’elettricità ). Qui la definizione giuridica utilizza, anziche´ l’attitudine della cosa a formare oggetto di diritti, la sua attitudine a formare oggetto di scambio. I due criteri sono però destinati ad integrarsi: si può dire, in generale, che sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili di valutazione economica.

beni ereditari: termine che designa la condizione dei beni che formano l’asse ereditario quando non appartengono ancora al chiamato all’eredità o al legatario (ciò si verifica quando il chiamato non ha ancora accettato l’eredità o quando si è in presenza di un’istituzione di erede o di legato sotto condizione sospensiva o in caso di un legato sottoposto a termine iniziale ovvero quando siano chiamati a succedere dei nascituri) ovvero, pur appartenendo al chiamato all’eredità che, avendo accettato, è diventato erede, non sono ancora entrati incondizionatamente e definitivamente nel suo patrimonio (ciò si verifica nel caso di accettazione di eredità con il beneficio di inventario (v. beneficio, beni di inventario) nel caso di istituzione di erede o di legato sotto condizione risolutiva o sottoposto a termine finale quando l’erede o il legatario non hanno adempiuto all’obbligo di prestare garanzia loro impostogli (art. 641, comma 2o, c.c.), nel caso di sostituzione fedecommissaria (v. sostituzione, beni fedecommissaria) ed in quello in cui l’amministrazione dell’eredità è stata affidata ad un esecutore testamentario (v.). I beni beni, poiche´ non fanno ancora parte in modo definitivo ed incondizionato del patrimonio di un soggetto, sono sottoposti ad una particolare disciplina per la loro amministrazione e per la loro alienazione. Nel caso di beni facenti parte di un’eredità che non è stata ancora accettata da parte del chiamato, se non è stato nominato un curatore dell’eredità giacente, il chiamato potrà esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni nonche´ compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460, commi 1o e 2o, c.c.). Se è stato nominato un curatore dell’eredità giacente (v. eredità , beni giacente) a costui sarà affidata l’amministrazione dell’eredità (artt. 529 ss. c.c.). Nel caso in cui un soggetto è stato istituito erede sotto condizione sospensiva, l’amministrazione dei beni spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (v. sostituzione, beni testamentaria), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (v.). Se non è prevista la sostituzione e non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo (v. successione, beni legittima). In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti (art. 642 c.c.). Nel caso di chiamata di un nascituro non ancora concepito, l’amministrazione dell’eredità spetta agli stessi soggetti ai quali spetterebbe in caso di istituzione sotto condizione sospensiva, fermo restando che la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei diritti successori, spetta alla persona vivente della quale il testatore ha istituito erede il figlio nascituro non ancora concepito (art. 643, comma 1o, c.c.). Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà (v.) sul figlio minore (art. 643, comma 2o, c.c.). Nel caso di legato sottoposto a termine iniziale o sotto condizione sospensiva, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (art. 640, comma 1o, c.c.). L’amministrazione del bene legato spetta quindi all’erede onerato; tuttavia se l’erede onerato non adempie all’obbligo di prestare la garanzia da lui impostagli dall’autorità giudiziaria, si applicheranno le norme sull’amministrazione dell’eredità sotto condizione sospensiva (artt. 641, comma 2o, e 642 c.c.). Nel caso di legato a termine finale o di legato o istituzione di erede sottoposti a condizione risolutiva, l’amministrazione spetta nella prima e nella seconda ipotesi al legatario (artt. 640, comma 2o, e 639 c.c.) e, nella terza, all’erede (art. 639 c.c.). Tuttavia se l’autorità giudiziaria ha imposto a questi soggetti di dare garanzia, ed il legatario o l’erede non hanno adempiuto tale obbligo, si applicherà la disciplina dell’amministrazione dell’eredità sotto condizione sospensiva (artt. 641, comma 2o, e 642 c.c.). Nel caso di eredità beneficiata e di amministrazione affidata ad un esecutore testamentario si rinvia alle apposite voci beneficio di inventario (v. beneficio, beni di inventario) e esecutore testamentario (v.). Nel caso di sostituzione fedecommissaria l’amministrazione dei beni spetta all’istituto, che è erede (art. 693 c.c.). Tuttavia l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione è consentita solo in caso di utilità evidente, previa autorizzazione, dell’autorità giudiziaria, che dispone il reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione stessa. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramento e trasformazioni fondiarie (art. 694 c.c.).

beni ereditari di incapaci: i beni beni sono soggetti ad una particolare disciplina. Preliminarmente è opportuno evidenziare che i minori (v. capacità di agire), gli interdetti (v. interdizione), gli inabilitati (v. inabilitazione) e gli emancipati (v. emancipato) non possono accettare eredità se non con il beneficio d’inventario (artt. 471 e 472 c.c.). La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, deve essere autorizzata dal giudice tutelare (artt. 320, comma 3o, 374 n. 3, 394, comma 3o, 424, comma 1o, c.c.). Un’accettazione pura e semplice od un’accettazione tacita dell’eredità (v. accettazione, beni dell’eredità ) da parte dell’incapace ovvero del suo assistente o rappresentante, anche se per assurdo fossero autorizzate dal giudice tutelare, sarebbero affette da nullità (v.) assoluta e, quindi, inefficaci. I minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati non sono soggetti alle sanzioni della decadenza dal beneficio di inventario o dell’acquisto della qualità di eredi puri e semplici, previsti dalle norme che regolano l’eredità beneficiata (v. beneficio, beni d’inventario) se non trascorso un anno dall’acquisto o dal riacquisto della piena capacità (art. 489 c.c.). Per tali soggetti è però operante sia la prescrizione del diritto di accettare l’eredità (art. 480 c.c.) sia la decadenza dal diritto di accettare l’eredità nel caso in cui, avendo l’autorità giudiziaria fissato un termine per deliberare se accettare o rinunziare all’eredità , l’incapace debitamente assistito o il suo rappresentante legale non abbiano fatto entro quel termine la dichiarazione di accettazione (art. 480 c.c.). Relativamente all’amministrazione dei beni durante il periodo della loro incapacità , bisogna distinguere il caso in cui sia avvenuta (da parte del rappresentante dell’incapace o da parte dell’incapace stesso debitamente assistito) la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, da quello in cui tale dichiarazione non sia stata ancora posta in essere. Nel primo caso i beni appartengono agli incapaci che acquisteranno la qualità di eredi beneficiati e saranno soggetti alle norme sull’amministrazione dell’eredità beneficiata con la particolarità che, nel caso di autorizzazione alla vendita di tali beni, l’autorità giudiziaria, prima di autorizzare la vendita stessa, dovrà sentire il parere del giudice tutelare (art. 747, comma 2o, c.p.c.). Nel caso in cui l’accettazione non sia ancora intervenuta, i beni beni si trovano alla stessa condizione dei beni del chiamato che non ha ancora accettato con la particolarità , già vista, che il chiamato stesso non può incorrere fino al momento dell’acquisto o del riacquisto della capacità , nelle sanzioni comminate dalle norme che regolano l’eredità beneficiata.

beni fuori commercio: i beni beni sono, nel sistema del c.c., i beni demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei quali i privati non possono acquistare la proprietà . A questa categoria fa riferimento l’art. 1145 c.c. per precisare che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto; norma che ne preclude l’acquisto della proprietà mediante il possesso. Tuttavia, la categoria dei beni beni si è dilatata per effetto della l. n. 47 del 1985, che ha sancito l’incommerciabilità degli immobili edificati in violazione delle norme edilizie. Questa incommerciabilità riguarda solo l’idoneità dell’immobile a formare oggetto di atto fra vivi, ne´ preclude l’acquisto della proprietà mediante il possesso. I beni beni non possono formare oggetto di vendita o di altri contratti traslativi della proprietà : la loro deduzione come oggetto di tali contratti, comporterebbe la nullità (v.) degli stessi per impossibilità giuridica dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.).

beni gravati da pegno o ipoteca: v. espropriazione forzata, beni nel processo civile contro il terzo proprietario.

beni immateriali: non sono beni in senso tecnico perche´ non sono cose i cosiddetti beni beni, quali le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali, i segni distintivi, quantunque anche questi possano formare oggetto di diritti e di atti di scambio. Questa conclusione non è frutto di una astratta deduzione dal concetto di cosa, che è un concetto quanto mai generico; emerge, piuttosto, per induzione dalla disciplina legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di apprensione fisica, di materiale impossessamento. Ciò appare evidente soprattutto in materia di possesso e di modo di acquisto della proprietà mediante il possesso: solo per gli oggetti materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di ogni altro soggetto.

beni immobili: sono tali, per l’art. 812, comma 1o, c.c., il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua; inoltre, tutto ciò che è incorporato al suolo: o naturalmente come gli alberi, o artificialmente, come le costruzioni, anche se unite al suolo in modo transitorio, come i chioschi, le edicole, i distributori di carburante, i serbatoi interrati: sono inoltre beni beni, per l’art. 812, comma 2o, c.c., i galleggianti che siano saldamente e permanentemente assicurati alla riva (e, per questi, a differenza che per gli immobili di cui al primo comma, la destinazione deve essere permanente). Il concetto giuridico di immobile non sempre coincide con il concetto naturale: è bene immobile anche ciò che è soggetto a movimento, come i corsi d’acqua o, secondo una comune opinione, come gli ascensori. La categoria è , dunque, vasta; ma una posizione di rilievo assumono i suoli e le costruzioni edilizie. Al suolo oggetto di proprietà si dà il nome di fondo (artt. 841 ss. c.c.); ed è proprietà fondiaria, secondo la rubrica del capo II del titolo II del libro terzo, quella che ha per oggetto il fondo; i suoli destinati all’agricoltura ed alle relative costruzioni sono detti fondi rustici; i suoli edificabili per insediamenti industriali o commerciali o per insediamenti abitativi sono detti fondi urbani, secondo una terminologia che emerge in materia di locazioni (artt. 1607 ss. c.c., 1628 ss. c.c.).

beni impignorabili: sono particolari beni che sono sottratti ex lege alla responsabilità patrimoniale del debitore, e come tali inespropriabili e quindi impignorabili. Sono assolutamente impignorabili, oltre ai beni espressamente dichiarati tali da speciali disposizioni di legge, tutti quelli indicati dall’art. 514, nn. 1 – 6, c.p.c. Sono relativamente impignorabili i beni di cui all’ art. 515, comma 1o, c.p.c.. Alcuni beni, invece, sono pignorabili solo in particolari circostanze di tempo (art. 516). (G.R. Stufler).

beni inalienabili: sono quei beni che la legge dichiara inalienabili: di conseguenza non possono formare oggetto di vendita o di altri contratti traslativi della proprietà.

inalienabilità dei beni demaniali: i beni demaniali sono inalienabili (art. 823 c.c.), salvo che con apposite procedure amministrative non siano stati declassificati in beni del patrimonio pubblico (art. 829 c.c.).

beni in commercio: sono i beni dei quali i privati possono acquistare la proprietà. Si contrappongono ai beni fuori commercio (v.).

beni indivisi: v. espropriazione forzata, beni nel processo civile.

beni in patrimonio: sono i beni che sono di proprietà di qualcuno, si contrappongono ai beni di nessuno (v.).

beni in senso giuridico: ci sono beni che la natura offre in quantità , se non proprio illimitata, certamente superiore ai bisogni dell’uomo o alle possibilità di utilizzazione nelle attività umane. Così la luce del sole, l’aria dell’atmosfera, l’acqua del mare; così, ancora, le energie che sono insite in questi elementi naturali e che l’uomo è in grado di sfruttare. Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, tutti possono fruire a volontà ; la loro essenza, sta in ciò : l’uso che ciascuno ne faccia, per ampio che sia, non impedisce il contemporaneo uso da parte degli altri. Nella civiltà romana erano definite, e tuttora le si definisce, come le cose comuni di tutti (res communes omnium): sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, che non appartengono a nessuno, per la semplice ragione che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a se´ l’uso con esclusione dell’uso degli altri. Altrettanto non può dirsi per molte altre cose, come il suolo e i suoi prodotti o come i minerali del sottosuolo e le energie ricavate da questi. Qui il rapporto fra l’uomo e le cose è un impari rapporto: la loro utilizzazione da parte di alcuni implica esclusione del loro uso da parte degli altri. E ciò trasforma il rapporto fra l’uomo e le cose in un rapporto fra gli uomini: costituisce materia di conflitto fra i singoli, fra i gruppi sociali, fra i popoli; e di un conflitto che mira all’appropriazione delle risorse della natura e delle altre cose che sono ricavate dalla loro utilizzazione o dalla loro trasformazione. Su queste cose gli uomini hanno interesse a stabilire un rapporto di appartenenza, che ne riservi a se´ l’utilizzazione, impedendo che altri possa utilizzarle. E solo di queste cose si occupa il diritto, il quale regola i rapporti fra gli uomini, nelle molteplici manifestazioni della vita sociale; si occupa delle cose solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini. Sono beni beni, per il c.c., solo le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è , a questo modo, resa interdipendente con il concetto di proprietà : sono beni le cose che ognuno ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione. Non sono beni beni, sotto questo aspetto, le cose comuni di tutti, perche´ nessuno ha interesse a farle oggetto di un proprio diritto. L’attitudine delle cose a formare oggetto di diritto, cui allude l’art. 810 c.c., è anzitutto la loro attitudine economica ad un rapporto di appartenenza; non è , però , solo questa attitudine economica. La norma fa anche riferimento alla possibilità giuridica di un rapporto di appartenenza: esclude che siano beni beni le cose che la legge vieta possano formare oggetto di diritti; le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l’interesse a stabilire un rapporto di appartenenza. Non sono beni beni, sotto questo diverso aspetto, le parti del corpo umano; ne´ sono beni beni le cose che leggi poste a protezione della natura (come ad esempio le specie vegetali protette da leggi regionali) impediscono a chiunque di fare proprie.

intermediazione nella circolazione dei beni: v. imprenditore.

intestazione fiduciaria di beni: v. fiducia.

beni materiali: sono gli oggetti materiali o, secondo una più antica qualificazione, corporali, ossia le entità suscettibili di percezione sensibile.

beni merce: sono i beni oggetto dell’attività propria dell’impresa cioè quei beni la cui cessione genera ricavi, nonche´ le materie prime e sussidiarie ed altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nell’attività di produzione. Sono beni beni anche le azioni, obbligazioni e titoli similari e altre quote di società di capitali a meno che non siano iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie. I beni beni danno sempre luogo a ricavi.

beni mobili: la fondamentale distinzione dei beni è quella che intercorre fra i beni immobili e i beni beni. Nella consapevolezza della importanza di questa è stata adottata una accorta tecnica legislativa: l’art. 812 c.c. definisce in positivo, nei primi due commi, i beni immobili; nel terzo comma dispone che sono mobili tutti gli altri beni. Ogni possibile incertezza è così eliminata: i beni che non presentano i caratteri descritti come propri dei beni immobili sono, per ciò stesso, beni beni. La categoria dei beni beni si ricava per esclusione: tra essi c’è il danaro, che è bene mobile per eccellenza; ci sono i prodotti del suolo e del sottosuolo (i frutti naturali), che diventano cose mobili a se´ stanti nel momento della separazione dal suolo; molti beni produttivi, come gli strumenti di lavoro, i macchinari ecc., rientrano in questa categoria, come vi rientrano le innumerevoli cose che l’industria produce e che il commercio distribuisce per il consumo. Sono beni beni i titoli di credito in genere e fra essi, le azioni di società; ne´ la qualificazione muta per il fatto che esse rappresentino la partecipazione in società il cui patrimonio sia formato da immobili. Tra i vantaggi offerti dalla forma giuridica della s.p.a. c’è quello di rendere agevolmente trasferibile, come sono agevolmente trasferibili i beni beni, la ricchezza rappresentata dai titoli azionari.

beni mobili futuri: si suole designare così la particolare condizione in cui si trovano i frutti (v.) non ancora separati: gli atti di disposizione di tali beni sono considerati dalla legge come atti di disposizione di cosa mobile futura (art. 820, comma 2o, c.c.). I frutti vengono dedotti in contratto non quali essi attualmente sono, quali parti dell’immobile cui accedono, ma quali essi diverranno per effetto della separazione, cioè quali distinti beni mobili. E, se oggetto dell’atto di disposizione non è la parte dell’immobile, ma sono, come beni beni, i frutti separati, la disciplina applicabile all’atto non può essere, in nessun caso, quella dell’immobile: la loro vendita è sempre vendita mobiliare, con tutte le relative conseguenze. La disciplina applicabile alla vendita dei frutti pendenti è , insomma, la medesima disciplina della vendita dei frutti separati. Impropriamente si parla, anzi, di vendita dei frutti pendenti: oggetto del contratto sono, in ogni caso, i frutti separati: lo sono, dopo la separazione, quali beni presenti; lo sono, prima della separazione, quali beni beni, annunciati da una situazione presente di aspettativa.

beni mobili iscritti in pubblici registri: in una condizione intermedia fra mobili e immobili si trovano i beni beni, come gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. La loro legge di circolazione presenta analogie con quella degli immobili: così, al pari di questi, sono capaci di ipoteca (art. 2810 c.c.); ma, per ciò che non dispongono le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.).

beni nella Costituzione: i beni possono appartenere a privati, persone fisiche o enti, oppure allo Stato o ad altri enti pubblici. Il nostro sistema costituzionale non esprime indicazioni di particolare favore per l’una o per l’altra eventualità , neppure per ciò che attiene ai mezzi di produzione: l’art. 42 Cost. afferma che la proprietà è pubblica o privata; e subito dopo aggiunge che i beni economici, ossia i beni produttivi, appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Per questa duplice possibilità , che i mezzi di produzione appartengono a privati oppure allo Stato o ad altri enti pubblici, il nostro sistema costituzionale si caratterizza come un sistema ad economia mista, diverso tanto dai sistemi ad economia totalmente privata (secondo un puro modello di economia di mercato) quanto dai sistemi ad economia totalmente o quasi totalmente pubblica (secondo l’opposto modello di economia pianificata, a suo tempo adottata nella maggior parte dei paesi socialisti).

beni parafernali: sono i beni appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio (art. 179, comma 1o, lett. a c.c.) (v. comunione fra coniugi).

beni patrimoniali indisponibili dello Stato: costituiscono dei beni pubblici (v.) appartenenti allo Stato (v.) o ad altri enti pubblici (v.). Sono beni beni le foreste, le miniere, le cave e le torbiere; le cose mobili di valore storico, archeologico o artistico ritrovate nel sottosuolo; gli immobili destinati ad uffici pubblici con i relativi arredi; le caserme, gli aerei militari e le navi da guerra; la dotazione del Presidente della Repubblica e, in genere, i beni che singole leggi assegnano al patrimonio indisponibile (come, ad esempio, la l. n. 968 del 1977, che vi ha incluso i mammiferi ed i volatili che costituiscono la fauna selvatica); infine, i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici non territoriali che sono destinati a pubblici servizi (art. 830, comma 2o c.c.).

beni pignorati: v. pignoramento.

beni privati: sono i beni che appartengono a persone fisiche o enti privati (v. beni nella Costituzione).

beni privati di interesse pubblico: beni appartenenti a soggetti privati, che hanno la caratteristica di assolvere direttamente e istituzionalmente a una finalità pubblica e perciò vengono assoggettati a specifici vincoli e tutele da parte della P.A.. Rientrano in tale categoria gli alloggi economici e popolari di proprietà delle cooperative edilizie a contributo statale, le strade vicinali, i boschi e le foreste di proprietà privata, le cave e le torbiere private, i beni privati di interesse storico, archeologico, artistico e culturale e le bellezze naturali. (Vetritto).

beni produttivi: con il termine di beni beni o di mezzi di produzione si designano quei beni che soddisfano solo indirettamente i bisogni umani, ossia che servono a creare altri beni, a loro volta idonei a soddisfare bisogni umani: così gli strumenti per la coltivazione dei campi, le moderne macchine industriali o gli elaboratori elettronici. Il concetto di beni beni è rilevante nella Costituzione (v. beni nella Costituzione), come nel c.c. (v. affitto).

protezione internazionale dei beni: per ciò che concerne le misure di protezione del patrimonio archeologico e storico costituito dai beni culturali mobili, con specifico riferimento all’importazione, esportazione e trasferimento illecito di tali beni, rilevano la Convenzione di Londra del 6 maggio 1969 e quella dell’Unesco, firmata a Parigi il 14 novembre 1970. La Convenzione di Londra non pone obblighi specifici riguardo all’importazione ed all’esportazione dei beni archeologici, limitandosi soltanto a prevedere un controllo generico sul movimento dei beni culturali sospetti, attraverso una azione di educazione, informazione e vigilanza volta a prevenire fughe clandestine o ad ostacolare fughe ufficiali (art. 6, § 2, c). Di diversa portata è la Convenzione Unesco del 1970, concernente il traffico illecito dei beni culturali. Essa, pur non prevedendo delle misure dirette di protezione materiale di tali beni, come è il caso della Convenzione Unesco del 1972 per i beni immobili, istituisce un sistema di conservazione degli stessi, prevedendo misure dirette alla restituzione ed al ritorno dei beni mobili allo Stato di origine, in base al collegamento esistente tra il bene culturale e la comunità territoriale di cui il bene stesso è considerato espressione. L’art. 7, b, ii), inoltre, prevede l’obbligo di restituzione del bene culturale rubato ad un museo o ad altre pubbliche istituzioni, civili o religiose, allo Stato di origine che ne faccia richiesta per via diplomatica, dietro versamento di un equo indennizzo al possessore di buona fede. Ev attualmente in corso di negoziazione una Convenzione, promossa dall’Unidroit, sulla restituzione dei beni culturali rubati ed il ritorno di quelli illecitamente esportati, proprio tese a risolvere il problema del riconoscimento reciproco degli effetti extrabeniterritoriali delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alla esportazione dei beni culturali mobili, in modo da consentire il recupero e la restituzione allo Stato spossessato di quelli illecitamente esportati.

beni pubblici: sono beni che, essendo considerati di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli e sono qualificati come beni appartenenti alla società nel suo insieme. In epoca moderna, sono beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, cui è affidato: a) il compito di consentire il disciplinato uso da parte di tutti; e questa è , la condizione giuridica dei beni rientranti nel demanio pubblico (art. 822 c.c.), come il lido del mare, la spiaggia, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi (beni alcuni dei quali già i romani consideravano come beni pubblici); oppure b) il compito di utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti; e questa è , almeno nel nostro diritto, la condizione giuridica di altri beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 c.c.), come le foreste, le miniere, le cave, le torbiere, che per la loro natura di fondamentali risorse economiche (soprattutto, le miniere, quali fonti di materie prime e di energie) si esclude possano formare oggetto di appropriazione da parte di privati. Ma non si tratta di regole universali; in alcuni paesi, come negli Stati Uniti, le miniere possono appartenere a privati. In altri paesi, per contro, la categoria dei beni beni si presenta quanto mai estesa; nell’ex Unione Sovietica e in altri paesi già socialisti si è estesa fino a comprendere il suolo e i mezzi di produzione. Taluni beni beni, come quelli demaniali, possono confondersi con le cose comuni di tutti, data la loro destinazione all’uso comune. La differenza sta nella limitatezza dei primi, che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso da parte di tutti. Ma il concetto di res communes omnium è , anch’esso, un concetto relativo, dipendente dallo sviluppo della civiltà umana: un esempio significativo è l’etere (ossia l’aria atmosferica considerata nella sua capacità conduttrice di suoni), fino a ieri qualificato come cosa comune di tutti, della quale ciascuno poteva fare uso a proprio piacimento e senza limiti. Si intende poi che le cose comuni di tutti, se non appartengono a nessuno, possono però essere oggetto della sovranità dello Stato, cioè essere materia sulla quale gli organi dello Stato esercitano il proprio controllo: così sulla fascia di mare territoriale, così sullo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale. Perciò la libertà dei singoli di fare uso di queste cose a proprio piacimento può essere limitata; determinate loro forme di utilizzazione sono, in forza della sua sovranità , disciplinate dallo Stato, come la navigazione o la pesca in acque territoriali, come la navigazione aerea, che richiedono apposite autorizzazioni dello Stato. V. anche beni nella Costituzione.

beni pubblici nel diritto internazionale: si tratta di beni che, nel loro complesso, costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato e che sono sottoposti ad un regime giuridico diverso rispetto ai beni privati. Essi sono qualificabili in base tre criteri: a) criterio soggettivo, fondato sull’appartenenza del bene ad un ente pubblico; b) criterio oggettivo, che tiene conto della funzione del bene; c) criterio misto, per cui sono beni pubblici quei beni destinati a soddisfare un interesse pubblico e che godono di un trattamento giuridico differenziato rispetto a quelli privati. Il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha inserito nella categoria dei beni pubblici costituenti il patrimonio dello Stato anche i beni ambientali. L’espandersi della sovranità sul territorio di un altro Stato comporta, salvo diverse pattuizioni, il passaggio allo Stato subentrante delle proprietà pubbliche e private dello Stato predecessore. La Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione di Stati in materia di beni, archivi, e debiti di Stato, nella parte relativa ai beni (artt. 7 ss.), conferma il principio secondo il quale la proprietà di questi ultimi segue la sorte della sovranità territoriale.

beni relativi all’impresa: sono beni beni tutti i beni appartenenti alle società . Per l’impresa individuale sono beni beni oltre ai beni merce e a quelli strumentali anche i beni appartenenti all’imprenditore indicati nelle attività dell’impresa nell’inventario redatto e vidimato ai sensi dell’art. 2217 del c.c.. Gli immobili di cui al secondo comma dell’art. 40 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 si considerano beni beni solo se indicati nell’inventario o per i soggetti in regime di contabilità semplificata nel libro dei beni ammortizzabili.

beni spaziobenitemporali: v. multiproprietà .

beni strumentali: sono quei beni ad utilità pluriennale che partecipano alla formazione del reddito d’esercizio attraverso il procedimento di ammortamento e cioè attraverso la suddivisione del costo in quote di ammortamento imputabili ai singoli esercizi. L’unica eccezione è costituita dai beni beni il cui costo è inferiore al milione di lire. In questo caso il contribuente può scegliere se detrarre il costo sostenuto sulla base delle quote di ammortamento ovvero se dedurre l’intero costo (relativo al bene strumentale) nel singolo esercizio. Diversamente dai beni merce la cessione di beni beni non dà mai origine alla formazione di ricavi bensì esclusivamente plusvalenze o minusvalenze. può generare

beni vacanti: sono denominati beni beni quei beni immobili (v.) che non appartengono a nessun privato: sono di proprietà dello Stato (art. 827 c.c.) o, se situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, sono di proprietà di queste ultime, secondo quanto dispongono i relativi statuti. Ev il caso dei terreni rupestri, dei ghiacciai, dei terreni abbandonati dal mare. I privati potranno ugualmente acquistare la proprietà dei beni beni, ma per usucapione, in forza del possesso protratto per venti anni (art. 1158 c.c.).


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