Enciclopedia giuridica

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Rappresentanza

Ev la figura per la quale un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà ; un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le ob bligazioni che dal contratto derivano. Il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art. 1388 c.c.): se il rappresentante dichiara di comperare o di vendere, compra o vende il rappresentato; se il rappresentante assume una obbligazione, resta obbligato il rappresentato. Perche´ ciò accada è però necessaria una preliminare condizione: il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato. Non basta che egli abbia agito per conto altrui; non basta che l’altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse, bensì nell’interesse di altra persona. Occorre la cosiddetta spendita del nome o, secondo il linguaggio tradizionale, la contemplatio domini: il contratto deve essere concluso in nome del rappresentato e, se si tratta di contratto scritto, deve essere formato con la menzione del suo nome (con la formula: a questo contratto partecipa Tizio in rappresentanza di Caio, oppure: partecipa Caio rappresentato da Tizio, e simili) o deve essere sottoscritto in nome del rappresentato (il rappresentante Tizio, ad esempio, firmerà in calce al contratto con la formula: Tizio in qualità di rappresentante di Caio, oppure Caio rappresentato da Tizio; o anche formule più sintetiche: per Caio, Tizio; Tizio per Caio). Se un soggetto agisce in nome proprio, quantunque per conto altrui, omettendo di spendere il nome di colui per conto del quale agisce, il contratto produrrà effetti nei suoi confronti: sarà lui ad acquistare i diritti e ad assumere le obbligazioni che derivano dal contratto; e ciò anche se l’altro contraente sapeva che egli agiva non per conto proprio, ma per conto altrui, e sapeva per conto di chi agiva. Lo si desume, inequivocabilmente, dall’art. 1705, comma 1o, c.c.: il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Può però accadere che un soggetto sottoscriva il contratto con il solo proprio nome, senza ulteriore specificazione, ma in presenza di circostanze che non lasciano dubbi sul fatto che egli agisse in nome altrui: ad esempio, perche´ l’altrui procura (v.), anche se non menzionata nel contratto, era stata a questo allegata, oppure perche´ la sottoscrizione del contratto era stata preceduta da un preliminare (v. contratto, rappresentanza preliminare) recante la contemplatio domini, oppure perche´ questa figurava nelle lettere che le parti si erano scambiate nel corso delle trattative precontrattuali. Si può configurare, in casi di questo genere, una contemplatio domini tacita? Ancora: la spendita del nome altrui è stata omessa da persona che ordinariamente agisce come rappresentante altrui e in un contratto rientrante fra quelli che essa normalmente conclude per il dominus. Si può, in questo ordine di casi, presumere la contemplatio domini? A questi interrogativi la giurisprudenza dà risposte non uniformi: talora esige che la spendita del nome risulti dal contratto; talaltra ammette che possa risultare aliunde. A volte richiede una contemplatio domini espressa; altre volte giudica sufficiente una spendita del nome altrui tacita o anche presunta. Le particolarità dei casi di specie hanno sicuramente influito sul mutevole orientamento dei giudici. La chiave di lettura della giurisprudenza in materia può essere questa: i giudici hanno disatteso l’eccezione del rappresentato, che per sottrarsi alle conseguenze del contratto concluso dal suo rappresentante faceva valere la mancata menzione del proprio nome, tutte le volte che una simile eccezione appariva, date le circostanze, un formalistico pretesto contrario alla buona fede (v.). In linea di principio può darsi che una spendita del nome tacita o presunta è sicuramente ammessa per i contratti verbali. La quotidiana contrattazione dei commessi di negozio prescinde da una formale spendita del nome dell’imprenditore: essi vendono merci altrui in locali altrui, e ciò fa presumere che agiscano in nome altrui. La tradizionale giustificazione, del resto, che si dà alla valida contrattazione dei minori dotati di capacità naturale (v. minore, capacità naturale del rappresentanza) di intendere e di volere, considerati quali rappresentanti dell’esercente la potestà su di essi, si regge proprio sulla ammissibilità di una contemplatio domini presunta: l’altro contraente non ha bisogno di chiedere al minore se agisce in nome proprio (e in tal caso il contratto sarebbe invalido) oppure in nome dei genitori; è legittimato a presumere questa seconda ipotesi in rapporto alla natura e all’oggetto del contratto. Se tutto ciò è vero, sarà difficile sostenere che la spendita del nome altrui debba necessariamente essere espressa quando il contratto abbia forma scritta. Un punto, tuttavia, dovrà essere ben chiaro: i fatti concludenti o gli elementi presuntivi utilizzabili non potranno mai riferirsi alla mera altruità dell’interesse gestito, essendo perfettamente ammissibile contrattare in nome proprio per un interesse altrui. Dovranno riferirsi, invece, alla altruità del rapporto giuridico dedotto in contratto: essere tali, cioè , da indurre con sicurezza ad escludere che il contraente avesse inteso acquistare per se´ i diritti o ad assumere su di se´ le obbligazioni formanti materia del contratto. V. anche procura; falsus procurator; conflitto di interessi, rappresentanza tra rappresentante e rappresentato; contratto, rappresentanza con se stesso; mandato, rappresentanza con e senza rappresentanza; fonti, rappresentanza della rappresentanza; organo, concetto di rappresentanza. )

rappresentanza dei soci nell’assemblea: è la facoltà , concessa ai soci di una società di capitali (v.), di una società cooperativa (v.) o di una mutua assicuratrice (v.) di farsi rappresentare in assemblea (v.). La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati presso la società (art. 2372, comma 1o, c.c.). Non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società, ne´ alle società controllate, ne´ agli amministratori, sindaci, dipendenti di queste, ne´ ad aziende o istituti di credito. La l. n. 216 del 1974 ha introdotto i limiti alla facoltà dei soci di farsi rappresentare in assemblea per evitare fenomeni di abuso determinanti dall’assenteismo di numerosissimi soci e dalla possibilità che questi potessero essere rappresentati senza alcun limite. La riforma ha imposto i seguenti limiti: a) la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive (art. 2372, comma 2o), ma è vietata la rappresentanza generale; b) la rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; questi deve essere espressamente indicato nella delega ( art. 2372, comma 3o); c) è vietata la procura alle banche (art. 2372, comma 4o); d) la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società quotate in Borsa, più di cinquanta soci se la società ha un capitale superiore a dieci miliardi, più di cento soci se la società ha un capitale superiore a dieci miliardi e non superiore a cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha un capitale superiore ai cinquanta miliardi (art. 2372, comma 5o).

rappresentanza dell’associazione: v. associazione, amministratori dell’rappresentanza non riconosciuta; associazione, amministratori dell’rappresentanza riconosciuta; associazione, rappresentanti dell’rappresentanza.

rappresentanza delle s.p.a.: v. s.p.a., rappresentanza della rappresentanza.

rappresentanza dell’imprenditore commerciale: è il potere spettante ai dipendenti di un imprenditore commerciale (v. imprenditore, rappresentanza commerciale) che, per le mansioni cui sono adibiti, entrano sistematicamente in rapporto con i terzi e trattano affari in nome e per conto dell’imprenditore ed ai quali, pertanto, la legge attribuisce un potere di rappresentanza commisurato alle mansioni loro affidate dall’imprenditore. Sono dotati di potere di rappresentanza, secondo il c.c., l’institore (v.), il procuratore (v.), il commesso (v.): il c.c. ricollega a ciascuna di queste tre posizioni una diversa sfera di potere rappresentativo; all’imprenditore è consentito solo limitarla, con l’onere di rendere tali limitazioni opponibili ai terzi. V. anche contratto di lavoro gestorio.

rappresentanza diplomatica: v. missione diplomatica.

rappresentanza di società semplice: v. società semplice, rappresentanza della rappresentanza.

rappresentanza e ambasceria: il rappresentante agisce per procura (v.) del rappresentato; conclude contratti i cui effetti si producono non nei propri confronti, ma nei confronti del rappresentato. Ciò spiega perche´ la capacità legale di agire (v. capacità di agire), richiesta per la conclusione del contratto (essere maggiorenni, non essere interdetti), debba essere presente nel rappresentato: è questi, e non il rappresentante, che dispone dei propri diritti; questi, dunque, deve essere legalmente capace di disporre (art. 1389, comma 2o, c.c.). Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire, il contratto sarà annullabile (v. annullabilità ), anche se concluso da un rappresentante pienamente capace. La stessa ragione spiega perche´ non sia necessaria la capacità legale di agire del rappresentante: questi non dispone dei propri diritti, ma dei diritti altrui; e il contratto è valido anche se il rappresentante è un minorenne, privo di capacità legale di agire. Basta, per la validità del contratto, la capacità naturale di agire, avuto riguardo al contenuto e alla natura del contratto (art. 1389, comma 1o, c.c.); ed anche un minorenne può , come rappresentante altrui (in primo luogo, come rappresentante dei genitori esercenti la potestà su di lui), concludere validamente un contratto. Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare, trattando con l’altro contraente, il contenuto del contratto da concludere. Se la procura non pone limiti, questo potere comprende ogni elemento del contratto: scelta della persona dell’altro contraente, determinazione dell’oggetto del contratto, del corrispettivo contrattuale e così via. Il rappresentante dichiara, in nome altrui, la propria volontà ; e ciò produce una conseguenza: i vizi del consenso (v.) (errore, dolo, violenza morale) renderanno annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante (art. 1390 c.c.). Ugualmente, gli stati soggettivi, come lo stato di buona o di mala fede, di conoscenza o di riconoscibilità di circostanze rilevanti, debbono essere considerati con riguardo alla persona del rappresentante (art. 1391 c.c.). Ma può accadere che alcuni degli elementi del contratto siano predeterminati nella procura (ad esempio, venderai a chi vorrai o comprerai da chi vorrai, ma solo al prezzo tot; oppure: appalterai i lavori alla condizione che vorrai, ma solo all’impresa di Tizio). In questo caso a determinare il contenuto del contratto concorrono la volontà del rappresentato (per gli elementi da questo predeterminati) e la volontà del rappresentante. Il rappresentante, perciò , dichiara una volontà solo in parte sua; e da ciò deriva una specifica conseguenza: i vizi del consenso, che riguardino elementi del contratto predeterminati dal rappresentato (ad esempio, l’errore sulle qualità dell’appaltatore, se la scelta di questo era predeterminata) renderanno annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato (art. 1390 c.c.). Altrettanto vale per gli stati soggettivi: se viene in considerazione la mala fede del contraente (ad esempio, agli effetti della annullabilità del contratto per l’incapacità naturale dell’altro contraente, a norma dell’art. 428, comma 2o, c.c.), si dovrà valutare la mala fede del rappresentato (e a nulla rileverà la buona fede del rappresentante) quando lo stato soggettivo si riferisca ad elementi predeterminati dal contratto. Può, infine, accadere che tutti gli elementi del contratto da concludere siano stati predeterminati dal rappresentato, e che il rappresentante si limiti a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. In quest’ultimo caso siamo fuori del campo della rappresentanza vera e propria; siamo, piuttosto, in quello della cosiddetta ambasceria o nunciatio (v.). Chi agisce in nome altrui è qui semplice portavoce della volontà di un altro soggetto; è , secondo un’altra espressione, un messo o, con espressione tradizionale, un nuncius, incaricato di dichiarare la volontà altrui. Ev la persona che, con una procura che predetermina il contratto in ogni sua parte, viene mandata presso la sede dell’altro contraente a sottoscrivere il contratto: di suo essa non fa se non la firma in calce al contratto. In questo caso i vizi della volontà e gli stati soggettivi che vengono in considerazione sono sempre e soltanto quelli del rappresentato. Ev però rilevante l’errore ostativo (v. errore, rappresentanza ostativo) del portavoce, in quanto errore nella dichiarazione: se questi sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato, il contratto è annullabile, sempre che l’errore, si intende, sia riconoscibile dall’altro contraente (art. 1433 c.c.). Diversa da quella del portavoce è la figura della persona o dell’ufficio incaricato solo di trasmettere la dichiarazione; il portavoce è , pur sempre, parte del contratto, emette in nome altrui una propria dichiarazione, anche se con essa dichiara una volontà in tutto altrui. L’altra non partecipa al contratto: è solo lo strumento mediante il quale una delle parti trasmette all’altra la propria dichiarazione e, perciò , conclude essa stessa il contratto.

fonti della rappresentanza: v. fonti, rappresentanza della rappresentanza.

rappresentanza indiretta: del mandato senza rappresentanza si suole parlare anche come di rappresentanza rappresentanza, alludendo al fatto che, indirettamente, si perviene (attraverso il duplice contratto del terzo con il mandatario e del mandatario con il mandante) ad un risultato corrispondente a quello della rappresentanza. Si parla anche di interposizione reale di persona per distinguere questa ipotesi da quella della simulazione per interposizione fittizia di persona (v. interposizione, rappresentanza fittizia di persona). V. anche mandato, rappresentanza con e senza rappresentanza.

rappresentanza legale: è la rappresentanza in cui il potere rappresentativo è conferito dalla legge. Nella rappresentanza rappresentanza questo potere, più che derivare dalla legge, secondo la tradizionale concezione accolta dal c.c., è prerogativa inerente ad una qualità del rappresentante, quella di genitore esercente la potestà , o inerente all’ufficio di tutore del rappresentato. V. anche fonti, rappresentanza della rappresentanza.

rappresentanza legale dell’inabilitato: v. inabilitazione.

rappresentanza legale dell’interdetto: v. interdizione.

rappresentanza legale del minore: v. minore, rappresentanza legale del rappresentanza.

mandato con rappresentanza: v. mandato, rappresentanza con e senza rappresentanza.

mandato senza rappresentanza: v. mandato, rappresentanza con e senza rappresentanza.

rappresentanza necessaria: la rappresentanza legale (v.), cui allude l’art. 1387 c.c. (v. fonti, rappresentanza della rappresentanza), è specie di un più ampio genere, che è quello della rappresentanza rappresentanza. Vi rientra la rappresentanza legale degli incapaci (v. minore, rappresentanza legale del rappresentanza); ma vi rientra anche la cosiddetta rappresentanza organica degli enti collettivi (associazioni, fondazioni, società ecc.): i rapporti giuridici che a questi fanno capo sono costituiti, regolati o estinti per contratto concluso dalle persone che, secondo le regole di organizzazione proprie delle diverse categorie di enti collettivi, ne hanno la rappresentanza nei confronti dei terzi.

rappresentanza nella comunione: v. comunione, rappresentanza nella rappresentanza.

rappresentanza organica: è la rappresentanza degli enti collettivi (associazioni, fondazioni, società ecc.): i rapporti giuridici che a questi fanno capo sono costituiti, regolati o estinti per contratto concluso dalle persone che, secondo le regole di organizzazione proprie delle diverse categorie di enti collettivi, ne hanno la rappresentanza nei confronti dei terzi. Il potere di rappresentanza, nella rappresentanza rappresentanza, si ricollega ad una specifica funzione, quella di amministratore, che al soggetto è attribuita entro l’organizzazione collettiva. V. organo, concetto di rappresentanza.

rappresentanza senza mandato: v. mandato, rappresentanza con e senza rappresentanza.

rappresentanza tributaria: v. assistenza, rappresentanza e rappresentanza tributaria da parte dei notai.

rappresentanza volontaria: è la rappresentanza nella quale il potere rappresentativo è conferito dall’interessato: il conferimento del potere di rappresentanza è , esso stesso, manifestazione di autonomia (v. autonomia contrattuale) del soggetto. Nella rappresentanza rappresentanza, il potere rappresentativo talora inerisce al contenuto legale di uno specifico tipo contrattuale che lega il rappresentante al rappresentato, come nel caso della rappresentanza commerciale. V. anche fonti della rappresentanza.


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