Enciclopedia giuridica

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Amministratori



abuso di potere rappresentativo da parte degli amministratori: v. abuso, amministratori di potere rappresentativo da parte dell’amministratore.

atti ultra vires degli amministratori: sono tali gli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dall’amministratore, atti la cui sorte è disciplinata dall’art. 2384 bis c.c.; la loro invalidità non può essere opposta ai terzi di buona fede.

cessazione degli amministratori: per amministratori amministratori si intende la perdita dell’ufficio di amministratori da parte di coloro che l’assemblea ha designato a questo compito. Ciò può avvenire: a) per dimissioni volontarie (art. 2385 c.c.); b) per mancata rielezione da parte dell’assemblea (art. 2383, comma 3o, c.c.); c) per revoca assembleare dovuta a sopravvenuta causa di incompatibilità o a grave violazione dei propri doveri per le quali l’atto costitutivo e lo statuto comminano l’immediata cessazione dall’incarico, oppure, senza che ricorra alcun particolare motivo, a discrezione dell’assemblea, salvo, però , il diritto al risarcimento danni, se la revoca è avvenuta senza giusta causa; d) per scadenza del termine (art. 2385, comma 2o, c.c.). Per la rinuncia all’ufficio da parte degli amministratori v. la specifica voce. La amministratori amministratori per scadenza del termine ha effetto solo nel momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito (art. 2385 c.c.). La amministratori amministratori dall’ufficio, per qualsiasi causa sia avvenuta, deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale e pubblicata nel Busarl. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perche´ questa disponga la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica. In caso di cessazione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori, l’assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere, durante l’assenza dell’organo amministrativo, gli atti di ordinaria amministrazione. Per attribuire all’assemblea il potere di rinnovare l’intero consiglio, può essere stabilita la clausola simul stabunt, simul cadent (v.) implicante la decadenza degli amministratori superstiti e la necessaria rinnovazione dell’intero consiglio.

compenso degli amministratori: è quella somma che percepiscono come remunerazione per l’ufficio svolto. Essa riveste la natura di vera e propria retribuzione (controprestazione commisurata all’entità dell’attività svolta) e non di indennità , dovuta a chi assume cariche onorarie, e non determinata sulla base del quantum di attività svolta. Ev determinato dall’assemblea (art. 2364, comma 3o, c.c.) e, nel caso l’assemblea abbia omesso di determinarlo, è fissato dal giudice su azione degli amministratori. Il compenso è fissato unilateralmente dai soci con norma di organizzazione societaria destinata a valere per tutti gli amministratori della società ; pertanto la volontà dei soci non si incontra con quella degli amministratori e non rende il compenso l’oggetto di un contratto. Si tratta della promessa unilaterale di una prestazione da parte della società . Il compenso varia a seconda che gli amministratori svolgano funzioni operative o di sola partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione e può consistere in una somma fissa di danaro corrisposta periodicamente o in gettoni di presenza (v. gettoni di presenza degli amministratori) per ogni riunione del consiglio di amministrazione cui gli amministratori hanno partecipato. Oltre al compenso fisso, o in luogo di esso, può essere riconosciuta agli amministratori, con l’atto costitutivo o con la deliberazione assembleare, una partecipazione agli utili, partecipazione determinata sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

comunicazioni sociali false degli amministratori: è il fatto di promotori, soci fondatori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società di capitali previsto come illecito penale dall’art. 2621 n. 1, e denominato false comunicazioni sociali: consiste nell’esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte, fatti concernenti le predette situazioni. V. autofinanziamento, amministratori tacito; bilancio; riserve, amministratori occulte.

convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori: la convocazione dell’assemblea e la fissazione del relativo ordine del giorno spettano agli amministratori. Spetta, eccezionalmente, al collegio sindacale in caso di omissione da parte degli amministratori quando tutti gli amministratori siano venuti a cessare e quando siano stati denunciati da soci al collegio sindacale fatti censurabili. Spetta altresì al presidente del tribunale nel caso di omissione sia da parte degli amministratori sia da parte dei sindaci. L’iniziativa della convocazione è , di regola, degli amministratori i quali devono convocare l’assemblea nei seguenti casi: a) almeno una volta all’anno, entro quattro mesi o, se l’atto costitutivo lo consente, entro un termine maggiore, ma non superiore a sei mesi, dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364, comma 2o, c.c.); b) quando sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori o debba essere integrato il collegio sindacale (art. 2386, comma 2o, c.c. e art. 2401, comma 2o, c.c.); c) quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446, comma 1o, e art. 2447 c.c.); d) quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società (art. 2449, comma 2o). Fuori da questi casi l’iniziativa della convocazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale degli amministratori; tuttavia la mancata convocazione, nel caso in cui questa era opportuna, potrà essere valutata come violazione di un generico dovere di diligenza e fonte possibile di responsabilità degli amministratori o grave irregolarità agli effetti dell’art. 2409 c.c..

cooptazione degli amministratori: la amministratori amministratori è la scelta di nuovi amministratori da parte degli amministratori in carica. Si verifica nel caso in cui, nel corso dell’esercizio sociale, vengano a mancare, per rinuncia, uno o più amministratori, senza che venga meno la maggioranza del consiglio di amministrazione: gli amministratori in carica provvedono, con propria deliberazione, a sostituire i mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. La nomina assembleare di nuovi amministratori produce automaticamente, senza necessità di revoca espressa, la decadenza degli amministratori cooptati.

amministratori di società a responsabilità limitata: gli amministratori amministratori sono, di regola, soci, ma l’atto costitutivo può consentire che l’amministrazione sia affidata a non soci (art. 2487, comma 2o, c.c.). La dissociazione tra qualità di socio e potere amministrativo e l’irrilevanza delle condizioni personali dei soci giustificano l’applicazione del codice agli amministratori amministratori di numerose norme dettate per gli amministratori delle s.p.a. e consentono l’applicazione analogica, secondo alcuni autori, delle norme sugli amministratori delle s.p.a. non espressamente richiamate. Si ritiene possano essere nominati a tempo indeterminato.

amministratori di società in liquidazione: lo scioglimento della società produce, a carico degli amministratori, i seguenti effetti: a) l’obbligo di astenersi dall’intraprendere nuove operazioni (art. 2449, comma 1o); b) l’obbligo di convocare, entro trenta giorni, l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 2449, comma 2o) e, in particolare, per la nomina dei liquidatori, che possono essere le stesse persone degli amministratori; c) l’obbligo di depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese e per la pubblicazione nel Busarl, una deliberazione del consiglio di amministrazione che accerti il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2449, comma 4o).

divieto di concorrenza fra amministratori e società: agli amministratori di s.p.a. è vietato svolgere attività di concorrenza con la società e, in particolare: 1) non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti; 2) non possono esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi. Per tale inosservanza gli amministratori possono essere revocati per giusta causa dall’ufficio, e possono essere costretti a risarcire l’eventuale danno. Trattasi, però , di norma dispositiva: può non essere comminata alcuna sanzione, anzi tali attività possono essere perfino autorizzate dall’assemblea dei soci.

durata della carica degli amministratori: gli amministratori delle s.p.a. e delle altre società di capitali sono nominati per un periodo non superiore a tre anni, ma sono rieleggibili. L’assemblea può revocarli anche prima della scadenza del termine senza necessità di motivare le proprie ragioni; in caso di revoca senza giusta causa; tuttavia, gli amministratori revocati hanno diritto al risarcimento del danno. Si ritiene che gli amministratori di s.r.l. possano essere nominati a tempo indeterminato, salva la revoca in ogni momento da parte dell’assemblea.

eccesso di potere rappresentativo degli amministratori: commettono eccesso di potere rappresentativo gli amministratori che compiono atti eccedenti i limiti statutari del potere rappresentativo. Tale eccesso è inopponibile a terzi, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, comma 2o, c.c.).

fonte dei poteri degli amministratori di società di capitali: i poteri degli amministratori di una società di capitali, come del resto quelli dell’assemblea dei soci, hanno la propria fonte nel contratto di società , e non in un contratto di mandato, ne´ in un contratto di lavoro subordinato, ne´ in un contratto di amministrazione. Pertanto tali poteri sono originari e, perciò , indisponibili da parte dell’assemblea.

gettoni di presenza degli amministratori: è il modo particolare con cui una società di capitali compensa i suoi amministratori per l’attività amministrativa svolta. Esso è stabilito dall’atto costitutivo e consiste nel dare all’amministratori una somma di danaro per ogni partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, oppure nel determinare un compenso (v. compenso degli amministratori) annuo dello stesso in proporzione al numero di sedute consiliari cui l’amministratori ha partecipato.

impugnazione delle deliberazioni assembleari da parte degli amministratori: gli amministratori delle società di capitali sono legittimati ad impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge o all’atto costitutivo (art. 2377, comma 2o, c.c.): ciò consegue alla loro funzione di tutori della legalità delle deliberazioni assembleari. Si ritiene che la deliberazione dell’impugnazione debba essere deliberata collegialmente dagli amministratori. V. potere decisionale degli amministratori; numero degli amministratori.

mancanza di potere rappresentativo degli amministratori: l’amministratori di una società di capitali agisce nell’assoluta mancanza di potere rappresentativo, quindi quale falsus procurator, nei seguenti casi: 1) nell’ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto di nomina dell’amministratori, ipotesi non opponibile, dopo l’adempimento delle prescritte forme pubblicitarie, che ai terzi di malafede (art. 2383, comma 7o, c.c.); 2) nell’ipotesi dell’atto compiuto dal rappresentante in mancanza di previa e valida deliberazione assembleare o consigliare; anche in questo caso la mancanza di potere rappresentativo è opponibile ai terzi di malafede (artt. 2377, comma 2o, e 2391, comma 3o); 3) nell’ipotesi in cui l’amministratori abbia esercitato disgiuntivamente il potere di rappresentanza, previsto, invece, come congiuntivo dallo statuto, ipotesi pure opponibile ai terzi di malafede (art. 2383, comma 6o, c.c.).

nomina degli amministratori: la nomina degli amministratori spetta inderogabilmente all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo art. 2383, comma 1o, c.c.). La nomina è opera dell’assemblea ordinaria (art. 2364, comma 2o, c.c.), tuttavia è possibile che per la nomina alle cariche sociali l’atto costitutivo possa stabilire norme particolari (art. 2368, n.1o, c.c.). Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e revocabili, anche prima della scadenza del termine. Nelle s.r.l. si ritiene possano essere nominati a tempo indeterminato.

numero degli amministratori: il numero degli amministratori delle s.p.a. deve necessariamente essere menzionato nell’atto costitutivo a norma dell’art. 2328 n. 9. Devono pur essere indicati i poteri degli amministratori e quali tra essi hanno la rappresentanza della società . Nelle s.r.l. si ritiene possano essere nominati a tempo indeterminato. V. atto costitutivo; potere decisionale degli amministratori.

potere decisionale degli amministratori: gli amministratori costituiscono il potere esecutivo delle società di capitali e sono investiti di una competenza generale, in contrapposizione alla competenza speciale dell’assemblea. Il loro potere decisionale si estende ad ogni atto diretto a conseguire l’oggetto sociale e non espressamente riservato alla competenza assembleare.

poteri degli amministratori: v. numero degli amministratori

rappresentanza degli amministratori nelle società di capitali: spetta, istituzionalmente, agli amministratori e, in particolare, a quelli fra essi cui l’atto costitutivo la conferisce (art. 2328, n. 9 c.c.). In genere spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al consigliere delegato o ai consiglieri delegati. La rappresentanza della società può , però , spettare anche ai direttori generali oppure, in base a procura rilasciata dagli amministratori stessi, a dipendenti della società o a mandatari ad hoc per singoli affari. In ogni caso la rappresentanza come sopra conferita non può sostituirsi a quella istituzionale degli amministratori ne´ assumere la medesima estensione: la rappresentanza sociale deve essere associata alla responsabilità gestionale. La rappresentanza si estende all’attività giudiziale e comprende tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. L’atto costitutivo può prevedere limitazioni al predetto potere; tuttavia queste non sono opponibili ai terzi, neppure se pubblicate, salvo che non si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, comma 2o, c.c.).

responsabilità degli amministratori della società controllante: la legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (l. 1979, n. 26) dispone che gli amministratori delle società che controllano altre società rispondano in solido con gli amministratori delle società controllate per i danni da questi cagionati alle società stesse, quando queste ultime si trovano in amministrazione straordinaria. La amministratori amministratori si configura, pertanto, come responsabilità da fatto illecito, che non appare necessariamente collegata alla pendenza di una procedura di amministrazione straordinaria: il danno ingiusto degli amministratori della controllante consiste nell’avere indotto gli amministratori della controllata all’inadempimento dei loro doveri.

responsabilità degli amministratori nel fallimento di società: il curatore del fallimento può , a norma dell’art. 146, comma 2o, l. fall., esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori. Nell’unitaria azione del curatore si cumulano l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l’azione di responsabilità riconosciuta ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.. Gli amministratori non possono eccepire: a) di aver agito in conformità delle deliberazioni assembleari, in quanto eccezione inopponibile ai creditori sociali; b) che il quantum preteso a titolo di risarcimento eccede le esigenze di soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto eccezione inopponibile alla società , che può avere subito un danno di entità superiore. La prescrizione di tale azione comincia a decorrere dal momento in cui si è manifestata l’insufficienza del patrimonio sociale.

responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.). Si tratta di una responsabilità autonoma rispetto a quella cui gli amministratori sono esposti verso la società . Tale responsabilità investe il modo stesso con il quale gli amministratori gestiscono l’impresa sociale.

responsabilità degli amministratori verso i singoli soci: i soci direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori hanno diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c.. L’azione di responsabilità degli amministratori esercitata dalla società o dai creditori sociali non pregiudica il predetto diritto dei singoli soci. L’azione spetta al socio che sia stato danneggiato direttamente come singolo, non al socio che sia stato danneggiato indirettamente per riflesso del danno alla società .

responsabilità degli amministratori verso i terzi: gli amministratori di società di capitali che, con fatto doloso o colposo, danneggino direttamente terzi, sono tenuti a risarcire il danno a questi ultimi. Il diritto dei terzi non è pregiudicato dall’azione di responsabilità esperita, nei confronti degli amministratori, dalla società o dai creditori sociali. L’azione è esperibile solo dal terzo danneggiato direttamente dal fatto degli amministratori, non, invece, dal terzo che abbia subito un danno riflesso, conseguenza, nel suo patrimonio, di un danno cagionato dagli amministratori alla società. Il terzo può far valere anche la responsabilità precontrattuale (v. responsabilità , amministratori precontrattuale) dell’amministratori contraente in nome della società che abbia taciuto circostanze essenziali per la conclusione del contratto. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2347, comma 1o, c.c.). Gli amministratori, che contravvengono al divieto di nuove operazioni sociali previsto per l’ipotesi in cui s i sia verificato un fatto determinante lo scioglimento della società , sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (art. 2449, comma 1o, c.c.).

responsabilità degli amministratori verso la società: gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, doveri che devono adempiere con la diligenza del mandatario (art. 2392 c.c.). Ev responsabilità amministratori contrattuale, poiche´ costituisce violazione del contratto di società . Non è sufficiente, perche´ sorga la responsabilità , l’esistenza di un danno riconducibile alla condotta degli amministratori, ma è necessario che ad essi possa essere imputato lo specifico inadempimento di un obbligo imposto dal contratto di società e che il danno subito dalla società sia conseguenza del loro inadempimento. La responsabilità dipende dalla personale partecipazione degli amministratori all’atto che ha causato un danno, o, comunque di non aver fatto, quanto potevano per impedirne il compimento o per eliminarne le conseguenze. Ev esente da responsabilità per leoperazioni deliberate dal consiglio di amministrazione l’amministratore che abbia fatto constare dal verbale il proprio dissenso (non la semplice astensione).

revoca degli amministratori da parte dell’assemblea: l’assemblea di società di capitali può revocare gli amministratori, anche prima della scadenza del termine della loro carica, senza necessità di motivare le ragioni della revoca. Se la revoca avviene senza giusta causa, gli amministratori revocati hanno diritto al risarcimento del danno (art. 2383, comma 3o, c.c.). Ev soggetto a revoca per giusta causa, oltre all’azione per il risarcimento dei danni, l’amministratore che contravvenga al divieto di concorrenza (v.).

rinuncia all’ufficio da parte degli amministratori: gli amministratori di una società di capitali possono rinunciare in qualsiasi momento all’ufficio, dandone comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita (art. 2385 c.c.).

amministratori soci di società cooperativa: gli amministratori di società cooperativa devono essere soci o, nella cooperativa con partecipazione di persone giuridiche, mandatari delle persone giuridiche socie (art. 2335, comma 1o, c.c.). La persona giuridica socia non può , in quanto tale, essere amministratore.


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