Enciclopedia giuridica

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Direttori generali

Sono dipendenti di società di capitali (v.) investiti di mansioni di alta gestione, cui sono applicabili le norme del codice relative agli institori. Essi non fanno parte dell’organo amministrativo della società , anzi, è dubbio che la qualità di direttori generali sia cumulabile con quella di amministratore unico o di consigliere delegato, giacche´ in tale caso sarebbero sottoposti al potere direttivo di se stessi. Il codice stabilisce che, se i direttori generali sono nominati dall’assemblea (v.) o sono nominati dal consiglio di amministrazione (v.) in base a disposizione dell’atto costitutivo che ne preveda la nomina, ad essi si applicano le norme che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati. I poteri di gestione dei direttori generali sono poteri derivati, non originari: la loro fonte è il contratto di lavoro, implicante la soggezione alle direttive del consiglio di amministrazione. Spesso nelle imprese mediodirettori generaligrandi i direttori generali rappresentano il management (v.) della società: sono i tecnici della direzione aziendale, assunti in ragione delle loro qualità professionali. I direttori generali possono anche formare, a norma dello statuto o in forza di disposizioni dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, un organo collegiale detto comitato di direzione (v.) o direzione generale.


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