sacrilegio nel diritto canonico:  il sacrilegio consiste  nella  profanazione delle  specie consacrate  (particole o ostie)  e chi compie  tale  atto  è  colpito  da  scomunica latae  sententiae riservata alla  Sede  Apostolica. Il chierico  può  essere  punito con  pene  più  gravi  tra  cui la dimissione  dallo  stato  clericale  (can.  1367). Nel  reato  di sacrilegio incorre,  altresì,  chi usa  violenza  fisica nei confronti  del Romano Pontefice, dei vescovi e dei presbiteri ed  in questo  caso  si parla  di sacrilegio personale. Il sacrilegio può  essere,  anche,  reale,  allorche´  si compie  contro  una cosa  mobile  o immobile.  In  caso  di sacrilegio  reale,  più  propriamente, si parla  di profanazione. Il sacrilegio può , altresì,  essere  locale  (profanazione) qualora nei luoghi  sacri vengano  compiuti,  con  grave  scandalo,  azioni profondamente ingiuriose.  (M.E.  Campagnola). 		
			
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