Enciclopedia giuridica

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Personale



personale comunitario: è costituito dai funzionari e dagli agenti. Ev funzionario chiunque sia stato nominato ad un impiego permanente presso una istituzione della Comunità , mediante atto scritto della autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina; è , invece, agente colui che è stato assunto dalla Comunità con contratto. L’agente può avere la qualifica di: agente temporaneo; agente ausiliario; agente locale; consigliere speciale. I principi generali relativi alla carriera, alle condizioni di lavoro; al trattamento economico e benefici sociali; al regime disciplinare; ai mezzi di ricorso sono contenuti nello Statuto (regolamenti e regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti della Comunità europea) del 1968, successivamente, più volte modificato. In ogni caso, con l’istituzione del Tribunale di I grado (v. Tribunale comunitario di I grado), tale autorità giurisdizionale è competente, in luogo della Corte di giustizia, a ricevere i ricorsi del personale ed avverso le sue decisioni è possibile l’impugnazione per motivi di legittimità innanzi alla Corte di giustizia.

personale di vigilanza: si tratta del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa, al quale spettano il controllo dell’esatto adempimento della prestazione di lavoro da parte dei prestatori e il compito di garantire la disciplina nei luoghi di lavoro. Lo statuto dei lavoratori (art. 3) prevede che i nominativi e le mansioni specifiche del personale personale debbano essere comunicati ai lavoratori interessati. Funzione della norma è l’eliminazione dei soli controlli occulti sull’attività lavorativa, poiche´ ritenuti lesivi della libertà e della dignità dei lavoratori. La violazione del precetto normativo, non sanzionata penalmente, implica soltanto la nullità degli atti vietati e l’impossibilità di utilizzare le prove eventualmente raccolte a carico del prestatore, nonche´ la legittimità del rifiuto di questi di obbedire alle direttive impartite da personale che non possegga i requisiti richiesti dalla legge


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