Enciclopedia giuridica

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Adempimento



adempimento dell’obbligazione: consiste nell’esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Per determinare se l’attività del debitore sia qualificabile come adempimento della sua obbligazione bisogna avere riguardo ad una serie di parametri quali la diligenza nell’adempimento, l’autore dell’adempimento (v. adempimento del terzo), il destinatario dell’adempimento (v.), il tempo dell’adempimento (v.), il luogo dell’adempimento (v. luogo, adempimento dell’adempimento), l’identità della prestazione (v. prestazione in luogo dell’adempimento ).

adempimento dell’obbligazione come atto dovuto: l’adempimento dell’obbligazione è un atto dovuto, non una libera determinazione della volontà del debitore: ciò è espresso chiaramente dall’art. 1191 c.c. ai sensi del quale il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità .

adempimento del terzo: consiste nell’esecuzione della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione (v.) da parte di un soggetto diverso dal debitore. In via di principio l’obbligazione deve essere adempiuta dal debitore. Tuttavia l’art. 1180 c.c. regola l’adempimento nei seguenti termini: il creditore può rifiutare l’adempimento (e pretendere quindi l’adempimento del debitore) solo se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione ovvero quando, pur non avendo tale interesse, il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. In seguito al pagamento da parte del terzo il creditore può surrogare (v. surrogazione) il terzo nei suoi diritti (art. 1201 c.c.). La fattispecie va distinta da quella del pagamento da parte del debitore a mezzo di terzi suoi ausiliari (v.) nell’adempimento (art. 1228 c.c.).

destinatario dell’adempimento: ai sensi dell’art. 1188, comma 1o, c.c. l’adempimento deve essere effettuato nei confronti del creditore, della persona da lui indicata (cosiddetto adiectus solutionis causa), ovvero alla persona autorizzata dalla legge o dall’autorità giudiziaria a riceverlo. Se la prestazione viene eseguita nei confronti di una persona diversa da quella sopra indicata, non vi sarà l’estinzione dell’obbligazione per adempimento della stessa ed il debitore potrà essere costretto ad un nuovo adempimento, salvo che: 1) il creditore ha ratificato il pagamento o ne ha approfittato, ossia la prestazione è comunque pervenuta nel suo (del creditore) patrimonio. 2) Il debitore ha eseguito la prestazione nei confronti di un soggetto qualificabile come creditore apparente (v. creditore, adempimento apparente).

adempimento di un dovere: è la scriminante prevista dall’art. 51 c.p., la cui giustificazione risiede nel fatto che non è logicamente pensabile che lo stesso ordinamento giuridico imponga ad un soggetto un obbligo di agire (o di non agire) e, nel medesimo tempo, minacci una sanzione per il caso in cui non agisca (o agisca). Il dovere può trovare la sua fonte innanzitutto in una norma giuridica. Per norma giuridica deve intendersi qualsiasi regola di diritto, sia scritto che consuetudinario. Infatti, dal carattere non specificamente penale delle norme che configurano le cause di giustificazione deriva che la disciplina delle scriminanti non è necessariamente subordinata al principio della riserva di legge. Il dovere scriminante può essere imposto anche da un ordine della pubblica Autorità: per ordine deve intendersi ogni manifestazione di volontà che un superiore rivolge ad un inferiore gerarchico, perche´ questi tenga un determinato comportamento. Presupposto fondamentale della scriminante in esame è che ricorra, tra colui che dà e colui che riceve l’ordine, un rapporto di supremaziaadempimentosubordinazione di diritto pubblico. L’ordine deve essere legittimo: pertanto, deve essere emanato nella forma prescritta, il superiore deve essere competente ed emanarlo, l’inferiore deve essere competente ed eseguirlo; nella sostanza devono ricorrere i presupposti richiesti dalla legge per l’emanazione dell’ordine. Infine per quanto concerne la responsabilità per ordini illegittimi, c’è da sottolineare che, qualora l’ordine fosse legittimo, il reato sussiste e ne risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine (art. 51, comma 2o, c.p.). L’esecutore risponde, in concorso con chi ha dato l’ordine salvo che (art. 51, comma 3o, c.p.): a) per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo; b) la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

luogo dell’adempimento: v. luogo, adempimento dell’adempimento.

offerta di adempimento: consiste nell’offerta che il debitore rivolge al creditore di eseguire nei suoi confronti la prestazione dovuta. Si possono avere due tipi di offerta: l’offerta non formale (art. 1220 c.c.) e quella formale (artt. 1208 – €“ 1209 c.c.). La prima offerta, purche´ non sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo, produce il solo effetto di impedire la mora debendi (v. mora, adempimento del debitore). La seconda, oltre all’effetto della prima, produce l’ulteriore effetto di costituire in mora il creditore (v. mora, adempimento del creditore).

adempimento parziale dell’obbligazione: la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere eseguita per intero, salvo che il creditore acconsenta ad un adempimento parziale. L’art. 1181 c.c., infatti, consente al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Tra le eccezioni previste dalla legge si annoverano l’art. 45, comma 2o, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e l’art. 37, comma 2o, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che precludono rispettivamente al portatore di una cambiale o di un assegno di rifiutare l’adempimento parziale. Relativamente alle eccezioni previste dagli usi, la giurisprudenza talvolta ha affermato che i debiti della pubblica amministrazione (v.) possono essere estinti mediante pagamenti parziali.

adempimento per mezzo del terzo: v. adempimento del terzo.

prestazione in luogo dell’adempimento: costituisce un principio fondamentale quello per cui il debitore, per estinguere l’obbligazione, deve eseguire esattamente la prestazione dovuta, non essendo a ciò sufficiente l’esecuzione di una prestazione diversa anche se di valore uguale o maggiore (art. 1197 c.c.). Tuttavia, con il consenso del creditore è possibile estinguere l’obbligazione ponendo in essere un’attività debitoria diversa da quella dovuta in base all’obbligazione stessa: in tale caso l’obbligazione si estinguerà con l’esecuzione della diversa prestazione (art. 1197 c.c.). Per raggiungere il risultato della estinzione immediata dell’obbligazione contestualmente alla assunzione di un’altra obbligazione avente ad oggetto una diversa prestazione, sarà necessario ricorrere ad una novazione (v.).

ritardo nell’adempimento: costituisce uno dei modi attraverso i quali può verificarsi l’inadempimento dell’obbligazione (v. inadempimento, adempimento dell’obbligazione ), e consiste nel ritardo (= mancato rispetto del termine dell’adempimento ) nella esecuzione della prestazione dovuta. Il adempimento di per se´ , non è idoneo a produrre le conseguenze giuridiche dell’inadempimento, ma è necessario che sia ulteriormente qualificabile come mora del debitore (v. mora, adempimento del debitore) o mora debendi.

tempo dell’adempimento: v. tempo dell’adempimento.


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