La  novazione è  l’estinzione  di una  obbligazione (v.) per  volontà  delle  parti, mediante la costituzione di una  nuova  obbligazione, diversa  da  quella originaria per  l’oggetto  (v. novazione reale) o per  il titolo  (v. novazione causale) (art.  1230 c.c.). Non  c’è , invece,  novazione nelle  modificazioni  che attengono alle  modalità  di attuazione del rapporto obbligatorio (art.  1231 c.c.) nella  semplice modificazione del tempo  dell’adempimento originariamente previsto,  nella  concessione  di una  proroga o di una  dilazione  nel pagamento e così  via.  L’obbligazione originaria è  la ragione  che giustifica  la costituzione della nuova  obbligazione: perciò , se la prima  obbligazione non  esisteva  (viene,  ad esempio,  dichiarato nullo  il contratto da  cui era  sorta),  la nuova obbligazione  è  senza  effetto,  e il creditore non  potrà  esigerne l’adempimento (art.  1234, comma  1o, c.c.). Se l’obbligazione  originaria deriva da  titolo  annullabile (v. annullabilità ), l’annullamento di questo travolge  la novazione, a meno  che il debitore non  abbia  assunto  il nuovo  debito conoscendo il vizio del titolo  originario (art.  1234, comma  2o, c.c.): qui  la novazione implica  convalida  (v.) del titolo  originario (art.  1444 c.c.). La  novazione è  un contratto, diretto a sostituire  una  obbligazione con  altra  obbligazione: l’animus  novandi,  ossia  la volontà  di estinguere la precedente obbligazione deve  essere  presente in entrambe le parti  del rapporto da  novare,  e non soltanto in una  di esse. L’animus  novandi,  ancora,  deve  risultare  in modo non  equivoco,  come  richiede  l’art. 1230, comma  2o, c.c.: ciò  significa  che, se la volontà  di estinguere la precedente obbligazione non  è  desumibile con certezza,  la costituzione della  nuova  obbligazione lascia sopravvivere  l’obbligazione  originaria;  non  significa, invece,  che la volontà  di novare debba  essere  espressamente dichiarata, ben  potendo desumersi dal comportamento concludente delle  parti.  La  novazione può , come  qualsiasi  contratto, essere  sottoposta a condizione sospensiva;  ma,  se l’evento  dedotto in condizione è  l’adempimento della  nuova  obbligazione, non  si sarà  in  presenza di novazione, bensì  di datio  in solutum  ai sensi  dell’art.  1197 c.c. (v.  prestazione,  novazione in luogo  dell’adempimento). La  funzione  della  novazione, ossia  la causa  di questo  contratto, è  l’assunzione  di una  obbligazione per  estinguere una  precedente obbligazione: ciò  spiega  perche´  la novazione sia nulla  se non esisteva  l’obbligazione  originaria,  ma ciò  ha  anche  fatto  dubitare della validità  della  novazione di una  obbligazione già  estinta  per  prescrizione  (v.). Tuttavia, alla  prescrizione si può  rinunciare, anche  tacitamente (art.  2937, comma  3o, c.c.): se si può  validamente novare  una  obbligazione derivante da  titolo  annullabile, quando la conoscenza del vizio fa presumere la convalida  del titolo,  altrettanto validamente si potrà  novare  una obbligazione prescritta, se si è  consapevoli  della  prescrizione. Le  garanzie  e i privilegi  che assistevano il credito  originario si estinguono se non  è espressamente pattuito il loro  mantenimento a favore  del nuovo  credito (art.  1232 c.c.); ed  il patto  deve  essere,  quanto meno,  contestuale all’accordo novativo:  altrimenti non  potrà  produrre effetti,  intervenendo su rapporti già  estinti.   
 novazione causale:  è  la novazione in cui la nuova  obbligazione è  diversa  da  quella  originaria  per  il titolo:  così  se il debitore doveva  una  somma  di danaro a titolo  di  prezzo  di una  vendita,  le parti  possono  convenire che questa  obbligazione si  estingua  con  la sostituzione ad  essa  di una  nuova  obbligazione per  la quale la medesima  somma  di danaro sia dovuta  dal debitore a titolo  di mutuo: con  la conseguenza, in questo  caso,  che il nuovo  rapporto sarà  regolato dalle norme  sul mutuo  e non  più  da  quelle  sulla vendita  (e  il debitore, essendo  obbligato a titolo  di restituzione di mutuo,  e non  più  a titolo  di prezzo  di vendita,  dovrà  la somma  in questione anche  se l’altra  parte  non consegni  la cosa  vendutagli). Ipotesi  ricorrente nella  prassi  bancaria è  la novazione di  un  debito  nascente da  fideiussione  (v.) in debito  derivante da  mutuo garantito da  ipoteca;  con  il che si ottengono due  risultati:  la banca  consegue una  garanzia  reale  (v. garanzia,  novazione reale) in luogo  di una  garanzia  personale (v. garanzia,  novazione personale);  il debitore vede  rateizzato il proprio debito.  
 novazione reale:  è  la novazione in cui la nuova  obbligazione è  diversa  da  quella  originaria per  l’oggetto:  se quella  originaria,  per  esempio,  consisteva  nel pagamento di una  somma  di danaro, la nuova  obbligazione può  consistere nel trasferimento di un  immobile.  L’ipotesi  è  diversa  da  quella  della  prestazione in luogo  dell’adempimento (v.): là  il consenso  del creditore alla  esecuzione, da  parte  del debitore, di una  diversa  prestazione non  importa liberazione del debitore, che si libera  solo  eseguendo la diversa  prestazione autorizzata dal creditore; qui,  invece,  il consenso  del creditore libera  il debitore dalla originaria obbligazione, ed  in luogo  di questa  nasce  una  nuova  obbligazione con  oggetto  diverso. 		
			
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