Enciclopedia giuridica

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Obbligazione

V. obbligazioni, obbligazione in generale.

adempimento dell’obbligazione: v. adempimento, obbligazione dell’obbligazione.

adempimento parziale dell’obbligazione: v. adempimento parziale dell’obbligazione.

astrattezza dell’obbligazione: v. obbligazioni, obbligazione in generale.

obbligazione civile da reato: oltre che alla pena e alla misura di sicurezza, dal reato derivano anche conseguenze di ordine civile: tra queste, il c.p. prevede: 1) obbligazioni verso lo Stato; 2) obbligazioni verso le vittime del reato. Rientra nel primo gruppo l’obbligo del condannato a rimborsare all’Erario le spese per il suo mantenimento in carcere, obbligo del quale risponde con tutti i suoi beni, in base alle leggi civili (art. 188 c.p.). Del secondo gruppo fanno parte: a) l’obbligo delle restituzioni ex art. 185 c.p., consistente nel ripristino della situazione di fatto preesistente rispetto alla commissione del reato: è chiaro che tale ripristino deve essere possibile sia sotto l’aspetto giuridico che sotto l’aspetto naturalistico; b) l’obbligo del risarcimento del danno, che grava sul colpevole e sulle persone che, in base alle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui (art. 185 c.p.). Il danno patrimoniale è costituito dai tradizionali elementi del danno emergente e del lucro cessante; il danno non patrimoniale è il turbamento morale derivato dalla commissione del reato (offesa, angoscia ecc.). In base all’art. 1223 c.c., il danno (patrimoniale e non) per essere risarcibile deve porsi in rapporto di immediatezza col reato; inoltre nelle posizione di debitore si trova non solo il colpevole, ma anche il responsabile civile, nel caso che ci sia; d’altro canto nella posizione di creditore si trova il danneggiato, che può essere persona diversa dal soggetto passivo del reato. Gli artt. 186 e 187 c.p. contemplano inoltre la possibilità che il colpevole sia tenuto alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca mezzo ritenuto adeguato a riparare il danno non patrimoniale determinato dal reato (tale pubblicazione va distinta da quella prevista dall’art. 19 c.p., che costituisce una pena accessoria). Nel caso che il condannato alla pena pecuniaria sia insolvibile, l’art. 196 c.p. prevede l’obbligazione sussidiaria al pagamento, a carico della persona rivestita dell’autorità o incaricato della direzione o della vigilanza sul soggetto condannato. Infine, si ricordi che in base all’art. 198 c.p., l’estinzione del reato o della pena non estingue le obbligazioni civili derivanti dal reato, ad eccezione delle obbligazioni civili per le ammende ex artt. 196 e 197 c.p..

obbligazione del gestore: v. gestione di affari altrui.

obbligazione di mezzi: è l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione di mezzi (v. prestazione, obbligazione di mezzi).

obbligazione di risarcimento del danno: v. risarcimento del danno.

obbligazione di risultato: è l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione di risultato (v. prestazione, obbligazione di risultato ).

diritti di obbligazione: v. obbligazioni, obbligazione in generale.

estinzione dell’obbligazione per compensazione: v. compensazione.

estinzione dell’obbligazione per remissione del debito: v. remissione del debito.

evento dedotto come oggetto di obbligazione: v. condizione, evento dedotto come obbligazione.

obbligazione ex lege: v. fonti, obbligazione delle obbligazioni.

obbligazione ex promissa: v. inadempimento, obbligazione dell’obbligazione ex promissa.

obbligazione ex recepto: è l’obbligazione del vettore (v. trasporto, contratto di obbligazione) di custodire le cose trasportate fino alla riconsegna al destinatario.

fatto illecito fonte di obbligazione: v. fatti illeciti; fonti, obbligazione delle obbligazioni.

inadempimento dell’obbligazione: v. inadempimento, obbligazione dell’obbligazione.

inadempimento dell’obbligazione per sciopero: v. inadempimento, obbligazione dell’obbligazione.

obbligazione indivisibile: è l’obbligazione che consiste nella consegna di una cosa indivisibile (come, ad esempio, la consegna di un’automobile) o in una prestazione di fare indivisibile (come il trasporto di cosa indivisibile). L’indivisibilità della prestazione può derivare, a norma dell’art. 1316 c.c., dalla sua stessa natura, come negli esempi ora indicati, oppure per il modo con cui è stata considerata dalle parti contraenti (cosiddetta indivisibilità soggettiva), le quali abbiano attribuito un vincolo di indissolubilità alla utilità della prestazione oggetto dell’obbligazione; e sotto questo aspetto può rivelarsi come indivisibile anche la prestazione che abbia per oggetto una pluralità di beni. In questi casi l’obbligazione, anche se più siano i creditori, sarà necessariamente solidale (v. obbligazioni, obbligazione solidali) (art. 1319 c.c.). L’obbligazione indivisibile è regolata dalle stesse norme delle obbligazioni solidali, in quanto compatibili (art. 1317 c.c.): esplicite deviazioni da queste norme riguardano le ipotesi della remissione del debito, della transazione ecc. (art. 1320 c.c.).

obbligo e obbligazione: i doveri correlativi ai diritti di famiglia vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi.

obbligazione propter rem: v. oneri reali.

obbligazione tributaria: l’analisi dell’obbligazione connessa al prelievo fiscale ha rappresentato il punto di emersione di tutte le varie teorie relative al fenomeno tributario. L’obbligazione venne intesa inizialmente secondo uno schema privatistico, in base al quale si ritenne che essa nascesse nel momento in cui si realizzava il fatto imponibile (cioè il presupposto del tributo); ne conseguiva che l’accertamento tributario svolgeva una mera funzione dichiarativa dell’obbligazione già sorta. La dottrina successiva, riscontrata la impossibilità di una applicazione integrale delle regole civilistiche in materia fiscale, rilevò la centralità degli aspetti pubblicistici della funzione tributaria, e privilegiò la fase e l’atto di accertamento rispetto alla nascita dell’obbligazione dal presupposto di fatto; si ritenne così, pur nella varietà di posizioni, che i vari atti dell’accertamento (avviso di accertamento, ruolo, ingiunzione) avessero una natura di atto di imposizione, vale a dire avessero una funzione costitutiva dell’obbligazione obbligazione. Si continuava a spiegare l’attuazione della norma tributaria in termini di obbligazione, ma si escludeva che essa nascesse al verificarsi del presupposto. La contrapposizione tra la teoria dichiarativa e la teoria costitutiva ha condizionato per lungo tempo gli studi in materia tributaria, rendendo dunque centrale il ruolo dell’obbligazione nella ricostruzione del fenomeno tributario. L’evoluzione più recente tende a mettere in evidenza l’esistenza di una pluralità di schemi di applicazione dei diversi tributi, non sempre peraltro riconducibili allo schema del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’attenzione tende a spostarsi sull’analisi delle varie fattispecie previste dalla legge, delle varie situazioni soggettive, trascurando l’obbligazione obbligazione, ed assumendo a ruolo centrale l’accertamento sia nella fase dinamica (procedimento) sia nella fase statica (atto di accertamento e suoi effetti). V. accertamento tributario in generale.


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