Enciclopedia giuridica

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Remissione del debito

La remissione del debito è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto: può consistere in una dichiarazione espressa (art. 1236 c.c.) o può risultare, implicitamente, dalla volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito (art. 1237 c.c.) o da altri fatti concludenti. Essa estingue l’obbligazione sempre che il debitore, entro un congruo termine, non dichiari di opporvisi (art. 1236 c.c. Il principio è che nessuno può essere costretto a subire la remissione del proprio debito (ciò che il debitore può considerare umiliante o lesivo del proprio prestigio): al creditore che dichiara di rimettergli il debito il debitore può opporre un rifiuto esplicito, ma deve opporglielo entro un tempo ragionevole; se tace, la remissione produce l’effetto estintivo dell’obbligazione, e a nulla varrebbe una tardiva offerta della prestazione. La remissione del debito è concepita dall’art. 1236 c.c. come atto unilaterale (v. atti unilaterali), produttivo dell’effetto estintivo dell’obbligazione in forza della sola volontà del creditore. Il silenzio del debitore non vale quale tacita accettazione (v. accettazione, remissione del debito della proposta contrattuale), non concorre a formare un contratto. L’effetto estintivo si produce, per l’art. 1236 c.c., nel momento in cui la dichiarazione del creditore è portata a conoscenza del debitore: non è dunque necessario che trascorra il congruo termine entro il quale il debitore può esprimere la propria opposizione. Se questa sopraggiunge, la remissione del debito perde efficacia, e perde efficacia ab initio. Nulla vieta, naturalmente, che il debitore dichiari espressamente di volere profittare della remissione del proprio debito o, addirittura, che assuma egli stesso l’iniziativa, proponendo al creditore la remissione del debito: in questi casi ogni incertezza sulla sorte della remissione del debito viene eliminata, dal momento della accettazione espressa nel primo caso, dal momento stesso della remissione nel secondo. La remissione del debito trae la propria validità dal solo fatto di essere l’atto mediante il quale il titolare di un diritto disponibile rinuncia ad esso: si rinuncia, con la remissione, al proprio diritto di credito allo stesso modo in cui può rinunciare al proprio diritto il titolare di qualsiasi altro diritto soggettivo disponibile. La funzione dell’atto, o, nel senso dell’art. 1325 n. 2 c.c., la sua causa (v.), è solo di consentire al titolare del diritto di credito una simile disposizione del proprio diritto; le ragioni che possono spingere il creditore a tanto sono legislativamente considerate irrilevanti; non influiscono sulla validità dell’atto. Di fatto la remissione del debito può però rispondere a finalità molteplici; e può , sebbene il c.c. la consideri come atto a se´ stante, inserirsi in più complesse operazioni: a) anzitutto può essere diretta a soddisfare un interesse patrimoniale del creditore, come nel caso in cui trovi contropartita da parte del debitore o di un terzo. L’art. 1240 c.c., con riferimento ad una ipotesi particolare, parla di rinuncia al credito (nella fattispecie, al credito nei confronti di un fideiussore) verso corrispettivo; ma l’espressione è impropria, perche´ il corrispettivo è prestazione che presuppone un contratto, mentre la remissione del debito è , per sua natura, atto unilaterale (come è improprio parlare di remissione del debito onerosa, come talvolta si parla in dottrina). La contropartita della remissione del debito può essere un mero presupposto di fatto dell’atto; ma può anche tradursi in una condizione sospensiva (v. condizione, remissione del debito sospensiva) (art. 1353 c.c.), al cui verificarsi è subordinata l’efficacia della remissione del debito) può , ancora, essere diretta a soddisfare un interesse patrimoniale del creditore nel frequente caso del socio di una società che sia creditore di questa per prestiti a questa erogati: se la società è in difficoltà finanziaria, la remissione del debito da parte del socio può alleggerirne il passivo e salvarla dal fallimento (v.) (qui il creditore ricava un vantaggio dalla propria rinuncia al credito per la sua contemporanea situazione di socio della società debitrice); c) può , inoltre, essere dettata da una esigenza, sempre economica, di risparmio, come nel caso in cui il creditore rinuncia al suo diritto verso uno o più creditori per essersi accorto che le spese di esazione dei crediti superano il prevedibile incasso; d) può poi essere ispirata da motivazioni ideali (generosità , riconoscenza ecc.), ed allora, ma soltanto allora, si configura come atto di liberalità (v. atti, remissione del debito di liberalità ), in particolare come liberalità atipica (v. atti, remissione del debito di liberalità atipici).

prova della remissione del debito: v. prova, remissione del debito del contratto.


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