Enciclopedia giuridica

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Rifiuto

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 9 dicembre 1982, n. 914, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono. Nell’ipotesi della sostanza od oggetto abbandonato si è in presenza di una derelizione (v.). Nell’ipotesi della sostanza od oggetto destinato all’abbandono si è in presenza non di una destinazione all’abbandono da parte del proprietario del rifiuto, ma di una destinazione imposta dalla volontà del legislatore, il quale obbliga il detentore della cosa a disfarsi della stessa, per comprensibili ragioni di tutela dell’interesse pubblico (di igiene, di sicurezza, di ambiente, di decoro ecc.). V. remissione; contratto, rifiuto con obbligazioni del solo proponente; contratto, rifiuto a favore del terzo.

rifiuto del notaio di ricevere atti: ai sensi dell’art. 27, comma 1o, L.N. il notaio, salvo che si tratti di atti irricevibili (v. atti, rifiuto irricevibili), è tenuto a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, salvo che le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si tratti di persona ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (v. gratuito patrocinio, rifiuto ed attività notarile) oppure di testamenti (art. 28, comma 3o, L.N.).

rifiuto di atti di ufficio: delitto che sanziona penalmente la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo (art. 328 c.p.). Come per tutti i reati contro la P.A., l’interesse tutelato è il l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio (art. 366 c.p.). Commette altresì il reato in esame chiunque, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità , ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime; ed inoltre chiunque è chiamato a deporre come testimonio, dinanzi all’Autorità


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