procedimento  di riesame:  procedimento di impugnazione avente  ad  oggetto provvedimenti che dispongono una  misura  cautelare, personale e reale  (art. 324 c.p.p.).  L’impugnazione può  riguardare sia il rito  che il merito. Legittimato a presentare la richiesta  è  l’imputato  e il suo difensore, la persona alla  quale  le cose  sono  state  sequestrate e quella  che avrebbe diritto  alla  loro  restituzione. Il giudice  competente è  il tribunale del capoluogo  della  provincia  nella  quale  ha  sede  l’ufficio che ha  emesso  il provvedimento (c.d.  tribunale della  libertà ), che decide  con  ordinanza, ricorribile per  Cassazione (art.  325 c.p.p.). 		
			
| Riempimento | | | Rifiuto |