Enciclopedia giuridica

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Lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili costituiscono uno strumento a mezza via tra la politica attiva del lavoro e l’intervento pubblico di assistenza, elaborato dal legislatore a fronte dell’emergenza occupazionale e dell’aumento dei lavoratori posti in Cigs (v. cassa integrazione guadagni) o in mobilità (v.). Si tratta di un istituto in continua evoluzione: già previsti dalla l. 24 luglio 1981, n. 390, e in seguito dall’art. 14 della l. n. 451 del 1994, indi innovata da una serie di successivi decreti legge, i progetti socialmente utili per il raggiungimento degli obiettivi non perseguibili con il proprio personale possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, dalle società a partecipazione pubblica e da altri soggetti individuati con decreto del Ministero del lavoro (con esclusione delle amministrazioni con personale eccedente e degli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario). Ai sensi di legge, per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi, quali i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all’esportazione, i servizi alla persona. Le categorie di soggetti utilizzabili nei progetti, senza che ciò comporti l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro (art. 1 bis l. n. 390 del 1981, art. 14 l. n. 451 del 1994) e senza perdita del trattamento di Cigs o dell’indennità di mobilità, ne´ la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità , sono le seguenti: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità , lavoratori posti in Cigs, lavoratori c.d. disoccupati di lunga durata, lavoratori individuati con delibera delle commissioni regionali per l’impiego, approvata dal Ministro del lavoro; la più recente disciplina (d.l. 4 agosto 1995, n. 326, in attesa di conversione o di reiterazione) ha stabilito, in via innovativa, che possono essere prioritariamente avviati ai lavori socialmente utili anche i lavoratori dipendenti della Gepi e dell’Insar, nonche´ delle società non operative costituite dalla Gepi, per i quali i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati fino al 31 maggio 1995, ed inoltre quei lavoratori per i quali è cessato al 31 dicembre 1994 il trattamento di mobilità o disoccupazione speciale, o quelli cui è scaduta la proroga integrativa entro il 31 maggio 1995. Ai lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell’indennità di mobilità compete un importo integrativo di detti trattamenti (ma tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante); ai lavoratori che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale spetta un sussidio (a carico del Fondo per l’occupazione appositamente finanziato) pari a lire 8000 orarie, per un massimo di cento ore mensili; ai lavoratori cui siano cessati i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità o di disoccupazione speciale compete un sussidio (a carico del medesimo Fondo) pari al 64% del trattamento integrativo mensile precedentemente goduto, limitato alla utilizzazione nei lavori socialmente utili e per un periodo massimo di 12 mesi (il sussidio spetta anche per i periodi di effettiva frequenza di corsi di formazione professionale approvati prima del 31 maggio 1995 e fino al 31 dicembre successivo). Per l’assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori stessi ed i requisiti richiesti per l’attuazione dei progetti. L’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità (salvo il lavoratore adduca giustificati motivi di rifiuto, ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza). Il decreto n. 326 del 1995 introduce molteplici elementi volti alla promozione ed attivazione dei lavori socialmente utili; in particolare viene attribuita alla giunta, quale organo dell’ente locale tenuto alla promozione/approvazione dei progetti e all’approvvigionamento delle risorse, la facoltà di utilizzare procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, mentre il Ministro del lavoro può disporre, in considerazione delle specificità dell’emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l’assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, con possibilità di nominare commissari che provvedano alla esecuzione dei lavori socialmente utili in caso di ritardo nell’inizio dei lavori.


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