Enciclopedia giuridica

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Lavoro



lavoro a domicilio: rappresenta l’espressione sintetica con cui si esprime quel particolare contratto di lavoro che è caratterizzato (art. 1 l. 18 dicembre 1973, n. 877) dal fatto che il lavoratore si obbliga ad eseguire nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità , anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime ed accessorie e attrezzature proprie o (art. 2 l. 16 dicembre 1980, n. 858) dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. In particolare il lavoratore è obbligato ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente. Il prestatore di lavoro lavoro ha inoltre l’obbligo di svolgere la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli ed inoltre di non eseguire lavoro per conto proprio e di terzi in concorrenza con l’imprenditore quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario di lavoro (v.) a tempo pieno. La posizione del lavoratore nel lavoro lavoro, tipica forma di decentramento produttivo (v.), viene contraddistinta dal connotato di subordinazione tecnica, per evidenziare come nel lavoro lavoro vengano ricompresi dei casi che a rigore non potrebbero rientrare nella nozione di subordinazione (v.) giuridica definita dall’art. 2094 c.c.. Vengono, viceversa, considerati come lavoratori non a domicilio, ordinariamente subordinati ex art. 2094 c.c., per presunzione assoluta, i lavoratori a domicilio che eseguono lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrispondono al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. Il prestatore di lavoro lavoro è retribuito sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi (v.) di categoria e, nel silenzio di questi, definite da una speciale commissione a livello regionale presieduta dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro; ha inoltre diritto all’applicazione delle norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali (v.) e di assegni familiari (v.) fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. Per i restanti aspetti della disciplina del lavoro lavoro si applicano (art. 2128 c.c.) le norme vigenti per i lavoratori subordinati, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

lavoro aereo: v. servizi di trasporto aereo, lavoro non di linea.

lavoro all’esterno del detenuto: questa attività lavorativa extracarceraria del detenuto viene effettuata presso strutture pubbliche o private allo scopo precipuo di realizzare concretamente il trattamento rieducativo dei reclusi previsto dall’art. 27, comma 3o, Cost.. Per poter usufruire di tale misura è necessario un provvedimento autorizzativo del direttore dell’istituto di pena approvato dal magistrato di sorveglianza. La possibilità di effettuare attività lavorativa all’esterno delle carceri è stata recentemente limitata dalla l. n. 203 del 1991 in tema di lotta alla criminalità organizzata.

lavoro artistico: il lavoro lavoro può dare vita di volta in volta ad un contratto di lavoro autonomo, ovvero subordinato. Al fine di individuare se sussistono gli estremi per l’identificazione dell’uno o dell’altro tipo di contratto è necessario effettuare un’indagine caso per caso, che tenga conto se l’artista sia più o meno inserito continuativamente e stabilmente nell’organizzazione aziendale. Il collocamento dei lavoratori dello spettacolo è sottoposto a norme speciali determinate con d.p.r. 5 giugno 1950, che ammette l’assunzione nominativa tramite l’ufficio nazionale di collocamento dello spettacolo con sede a Roma e sezioni distaccate a Milano e Napoli (v. collocamento). Il contratto di lavoro lavoro è regolato da vari contratti collettivi a seconda del tipo di lavoro prestato e può essere a termine, a recite, a films, a forfait. A questo proposito la l. 18 aprile 1962, n. 230, all’art. 1., comma 2o, lett. e consente di effettuare assunzioni a tempo determinato di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici e televisivi (testo così riformulato dalla l. n. 266 del 1977), ove tali situazioni non ricorrano, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato (art. 1, comma 1o). L’impresario ha l’obbligo di pagare la retribuzione nei termini d’uso a seconda che il lavoro lavoro sia a recita o a termine; spetta all’impresario pagare le spese del viaggio, di soggiorno, di pubblicità (l. n. 633 del 1941). Una clausola tipica del contratto di lavoro lavoro è la c.d. clausola di protesta che permette all’impresario di risolvere il contratto quando risulti che l’artista è inadatto. Per contro (al di fuori dei casi in cui l’artista possa essere protestato) al lavoratore artistico, un’opinione ormai consolidata riconosce il diritto alla prestazione di lavoro, poiche´ per costui la notorietà è fonte di prestigio e di maggior reddito. Per questo non può bastare nel campo del lavoro lavoro la tutela del semplice diritto alla retribuzione, ma deve essere anche tutelato il diritto alla effettiva prestazione, affinche´ il lavoratore artistico non sia dimenticato e quindi svalutato sul mercato. Se lo spettacolo non può aver luogo per forza maggiore, spetta all’artista un compenso per un periodo di tempo determinato dai contratti collettivi.

lavoro a turni: il lavoro lavoro è ripartito su giorni o su orari diversi da quelli propri della normale giornata lavorativa. L’avvicendamento dei lavoratori in differenti turni può rispondere a varie esigenze: maggior profitto, inarrestabilità tecnica della produzione, e, in caso di servizio di pubblico interesse, può corrispondere ad un’imprescindibile esigenza sociale che essa non subisca interruzioni. Il lavoro lavoro non può essere applicabile in qualunque settore produttivo e senza tenere conto degli interessi degli addetti. In proposito il legislatore ha cercato di impedire il completo e definitivo esproprio del diritto all’istruzione storicamente subito dai turnisti, stabilendo che vaste categorie di lavoratori studenti hanno il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (art. 10, comma 1o, statuto dei lavoratori) (v. lavoratori, lavoro studenti). Inoltre i contratti collettivi permettono il lavoro lavoro limitatamente agli impianti a ciclo continuo (altiforni, centrali elettriche ecc.), escludono che il turnista presti la sua opera sempre di notte e, in particolare, prevedono che non solo il lavoro notturno abituale, ma anche il lavoro notturno prestato a turni avvicendati sia retribuito con adeguate maggiorazioni rispetto al lavoro diurno (v. lavoro notturno).

lavoro autonomo: il c.c. contrappone il lavoro lavoro, da un lato, al lavoro dell’imprenditore, dall’altro, al rapporto di subordinazione (v.), sia esso o meno inerente all’esercizio di un’impresa. Lo stesso c.c. non definisce peraltro direttamente il lavoro lavoro, ma nel titolo III del libro quinto, intitolato con il nomen di lavoro lavoro, definisce il contratto da cui discende il rapporto che per eccellenza richiede lo svolgimento di una prestazione di carattere autonomo: il contratto d’opera, abbia esso ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale (v.) o manuale, e cioè quella fattispecie per cui (art. 2222 c.c.) una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Implicano lo svolgimento di lavoro lavoro ulteriori contratti quali, in particolare, quelli di mandato (v.) di spedizione (v.), di trasporto (v.), e di agenzia (v.); in generale i rapporti di parasubordinazione (v.). Quanto alla distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo, essa si ricava dalla definizione del primo come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082). La differenza risiede dunque (a quanto pare) nella professionalità , ossia nello svolgimento continuativo e prevalente di una determinata attività , e nell’organizzazione di beni e del lavoro altrui da parte dell’imprenditore. Si ritiene peraltro che il lavoratore autonomo possa assumere la qualifica di piccolo imprenditore (v. imprenditore, piccolo lavoro), attribuita dall’art. 2083 c.c., a chi esercita un’attività professionale e organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. V. contratto d’opera, lavoro intellettuale; contratto d’opera, lavoro manuale.

lavoro degli stranieri in Italia: occorre fare una preliminare distinzione tra lavoratori stranieri ma appartenenti alla Cee, e lavoratori stranieri c.d. extracomunitari. Ai primi è stato infatti assicurato il principio della libera circolazione della manodopera con il Trattato di Roma del 1957, approvato con la l. 14 ottobre 1957, n. 1203. Di conseguenza nessuna discriminazione (v.) fondata sulla nazionalità potrà farsi tra i lavoratori degli stati membri (Trattato di Roma, 25 marzo 1957, parte seconda, titolo III, capo I). Altrettanto non può invece dirsi per gli stranieri extracomunitari, nei confronti dei quali la prima normativa di un certo rilievo vede la luce addirittura alla fine del 1986 (l. n. 943). La legge del 1986, tuttavia, ha sofferto di un alto grado di ineffettività . Si è così giunti all’approvazione di una nuova regolamentazione della materia mediante il d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990, applicabile, se più favorevole, anche ai cittadini comunitari e agli apolidi. Quest’ultimo provvedimento affronta alla radice il problema, dettando una precisa disciplina in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia e prestando così attenzione al cittadino prima ancora che al lavoratore extracomunitario. Solo dopo aver modificato in senso favorevole, ma fino a un certo punto, il trattamento normativo nei confronti del cittadino straniero, infatti, la legge viene ad occuparsi del lavoratore. Così, sono state soppresse le liste speciali di collocamento di cui alla legge del 1986 e si è data la possibilità di iscrizione immediata, anche nelle more del rilascio del libretto del lavoro, nelle liste ordinarie, insieme dunque ai cittadini italiani. Decade in tal modo anche il limite dato dalla necessaria indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari per i posti di lavoro resisi disponibili, per i quali è ora anche utilizzabile il contratto di formazione e lavoro (v.). Rimane escluso, invece, l’accesso al pubblico impiego. La legge non si occupa però solo dei lavoratori subordinati, ma, del tutto innovando rispetto alla disciplina previgente, prevede la possibilità per gli stranieri di iniziare un’attività lavorativa nel settore dell’artigianato o del commercio previa iscrizione negli appositi albi e registri, a prescindere dalla sussistenza di condizioni di reciprocità . Altrettanto rilevante è la concessa possibilità di costituire o far parte di società cooperative di cui agli artt. 2511 ss. c.c., sempre a prescindere dalla reciprocità delle rispettive normative nazionali. Sotto il profilo istituzionale va rilevato che la programmazione dei flussi migratori compete all’attività concertata di Ministri degli esteri, dell’interno, del bilancio e del lavoro, sentiti i ministri competenti per settore e il Cnel. Due organismi già previsti dalla legge del 1986, ovvero una Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un analogo Servizio istituito presso la direzione generale del collocamento della manodopera del medesimo ministero, hanno il compito di facilitare l’inserimento degli stranieri nella realtà lavorativa italiana. Infine, l’effettività della normativa, difetto principale della legge dell’86, viene assicurata da un particolare regime di pubblicità coinvolgente una pluralità di organi amministrativi e istituzioni a fini sociali.

lavoro dei minori: il lavoro lavoro è un rapporto di lavoro speciale. Il lavoro lavoro è disciplinato dalla l. 17 ottobre 1967, n. 977 (definita Statuto dei diritti del giovane lavoratore), contenente norme speciali in attuazione del art. 37, ult. comma, Cost.. L’età di lavoro è generalmente fissata a quindici anni, salvo ipotesi di lavoro particolare per le quali il limite minimo di età si eleva (sedici anni per i lavori pesanti, pericolosi, insalubri) o si abbassa (sono sufficienti quattordici anno per poter svolgere lavoro agricolo, leggero o domestico) (v. anzianità del lavoratore, lavoro di età ). Ai minori è in genere vietato il lavoro notturno ed il lavoro discontinuo (v. lavoro notturno; lavoro a turni). Le condizioni dell’ambiente di lavoro devono essere tali da garantire la salute, la moralità e lo sviluppo fisico del minore (art. 7, l. n. 977 del 1967). Ev inoltre necessario che il minore sia riconosciuto idoneo a svolgere la specifica prestazione oggetto del contratto, sia prima dell’assunzione, sia dopo, con visita medica pagata dall’imprenditore ed eseguita da un ufficiale sanitario o da un altro medico da lui designato (art. 8, l. n. 977 del 1967). In virtù dell’art. 37 Cost. il minore ha diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore adulto (la parità si riferisce all’intero trattamento retributivo, non soltanto a quello minimo). Infine, il minore di età non inferiore a quindici anni (o quattordici se ha adempiuto all’obbligo scolastico) può essere assunto anche come apprendista. (v. apprendistato).

lavoro del personale di volo: v. gente dell’aria.

divieto di lavoro a domicilio: sussiste un lavoro lavoro per l’esecuzione di attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari, nonche´ per le aziende interessate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni industriali (v.) che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro fino alla durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. I lavoratori che esercitano o intendono esercitare lavoro sono iscritti nell’apposito registro istituito presso ciascuna commissione circoscrizionale per l’impiego (art. 1, comma 6o, l. 28 febbraio 1987, n. 56). A loro volta i datori di lavoro che intendano commettere lavoro a domicilio sono obbligati ad iscriversi in apposito registro dei committenti, istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

lavoro domestico: è il rapporto di lavoro avente ad oggetto servizi di carattere domestico, cioè servizi per il funzionamento della vita familiare e di comunità similari. Esso trova la propria disciplina nel c.c. (artt. 2240 ss.) e soprattutto nella l. 2 aprile 1958, n. 339. Quest’ultima legge si applica tuttavia solo agli addetti ai servizi domestici che prestano la propria opera continuativa e prevalente per almeno quattro ore giornaliere. Il datore di lavoro che assume personale domestico è obbligato a farne denuncia entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova (v.), previsto per un massimo di un mese per i lavoratori con mansioni impiegatizie e per una massimo di otto giorni per i prestatori d’opera manuale specializzata o generica. In entrambi i casi il periodo di prova va regolarmente retribuito e computato a tutti gli effetti nell’anzianità . Il lavoratore domestico ha diritto ad un riposo settimanale, ad un conveniente riposo durante il giorno e ad un riposo notturno non inferiore a otto ore. Gli spettano poi un permesso retribuito di mezza giornata per ogni giornata festiva infrasettimanale e un periodo di ferie annuali diversificato a seconda delle mansioni e dell’anzianità , ma solo dopo aver maturato un anno di ininterrotto servizio. Agli addetti al lavoro lavoro è concesso un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in caso di matrimonio. Il rapporto di lavoro lavoro può essere risolto, salvo in caso di sussistenza di una giusta causa (v.), previo un periodo di preavviso previsto dalla legge del 1958 (art. 16) o, in mancanza, previo versamento dell’indennità sostitutiva. Durante tale periodo il lavoratore deve essere lasciato libero di ricercare un’altra occupazione. Al lavoratore domestico spetta poi un’indennità di anzianità (v.) pari all’ultima retribuzione mensile per ogni anno di anzianità ovvero, per i prestatori d’opera manuale, a quindici giorni di retribuzione sempre per ogni anno di anzianità . Tale indennità va corrisposta, in caso di morte del lavoratore, al coniuge, ai figli e, se viventi a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. I lavoratori domestici fanno parte delle esclusioni soggettive dal campo di applicazione della normativa limitativa del licenziamento individuale (v.); essi sono perciò ancora assoggettati al recesso ad nutum di cui all’art. 2118 c.c., salvo che si tratti di un licenziamento discriminatorio (v.).

effetti del fallimento sul contratto di lavoro: v. fallimento, contratti pendenti nel lavoro.

lavoro in carcere del detenuto: il diritto del detenuto di poter lavorare all’interno degli istituti di pena rappresenta uno strumento essenziale e di primaria importanza per la sua risocializzazione. Ev fondamentale per la personalità e la dignità umana dei condannati poter sfuggire ai deleteri e desocializzanti effetti dell’ozio totale mediante un’attività lavorativa che garantisca loro, al contempo, una possibilità di guadagno per le necessità personali e familiari. Il lavoro carcerario non deve presentare i caratteri dell’afflittività e la relativa retribuzione non deve essere inferiore ai due terzi del trattamento economico contemplato dai contratti collettivi di lavoro. Ev prevista inoltre, a favore del recluso, anche la corresponsione degli assegni familiari e una tutela assicurativa e previdenziale.

lavoro interinale: si tratta di un rapporto di lavoro subordinato instaurato tra un lavoratore e un’agenzia di servizi che provvede a collocarne sul mercato le prestazioni, presso imprese utilizzatrici. Per il periodo della prestazione il lavoratore rimane alle dipendenze dell’agenzia, la quale lo retribuisce e conserva altresì gli oneri previdenziali ed il potere di licenziamento (v.). L’impresa utilizzatrice stipula il contratto con l’agenzia, pagando un compenso commisurato al numero e al periodo di impiego dei lavoratori, mentre intrattiene rapporti esclusivamente di fatto con questi ultimi, consistenti nella direzione tecnica della prestazione in rapporto alle esigenze aziendali. Il lavoro è ricaduto a lungo, nel nostro ordinamento, nell’area dell’illegittimità in quanto fattispecie vietata dalla l. n. 1369 del 1960 sull’intermediazione e interposizione (v.) nelle prestazioni di lavoro. Esigenze di flessibilità del mercato del lavoro ed una ponderata analisi delle esperienze comparate (il lavoro è presente in molti paesi europei) ha, infine, indotto il legislatore a sancire la legittimità del lavoro, in deroga all’art. 1 della citata l. n. 1369 del 1960. L’art. 13 del d.l. 5 gennaio 1993, n. 1, non convertito, ha previsto la possibilità di costituire, su autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (v.) e nel settore terziario, imprese, anche in forma cooperativa, per l’esercizio dell’attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro per qualifiche mediolavoroalte. Le imprese fornitrici avevano facoltà di assumere il personale da comandare per un tempo determinato presso i datori di lavoro richiedenti. Il contratto tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore dovrebbe essere stipulato per iscritto a pena di nullità . I lavoratori comandati, non potrebbero essere utilizzati al posto di altri dipendenti in cassa integrazione (v. cassa integrazione guadagni) o in sciopero (v.) ne´ per attività diverse da quelle oggetto di contratto di lavoro a tempo determinato (v.) e verrebbero retribuiti dall’agenzia in misura non inferiore a quella spettante ai lavoratori di pari qualifica (v. mansioni e qualifica) dipendenti dal datore di lavoro che utilizza la prestazione. Quest’ultimo esercita il potere direttivo e disciplinare (v. potere direttivo; potere disciplinare), è responsabile in solido con l’impresa fornitrice per il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza). Il lavoro è altresì contemplato dalla direttiva Cee n. 91 del 383, volta a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute nei rapporti di lavoro c.d. atipici, la quale prevede, a favore del lavoratore, particolari obblighi di informazione in capo all’agenzia di lavoro lavoro (per ciò che attiene alla qualifica professionale richiesta e alle caratteristiche proprie del posto di lavoro da occupare) e responsabilità in capo all’impresa utilizzatrice per ciò che attiene alle condizioni di esecuzione del lavoro connesse con la sicurezza, l’igiene e la salute durante il lavoro. Una prima e specifica regolamentazione del lavoro lavoro è oggi dettata dagli artt. 17, 21 e 23 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, relativa all’organizzazione del lavoro portuale (v.).

lavoro nella famiglia: v. impresa familiare.

lavoro nell’impresa familiare: v. impresa familiare.

lavoro nero: questo termine rappresenta tutte quelle situazioni in cui l’attività lavorativa dei lavoratori subordinati viene enormemente sottopagata e non è coperta da tutela assicurativa e previdenziale da parte dei datori di lavoro. A causa dei notevoli effetti deleteri in campo economico che il diffondersi di una situazione di questo genere ha creato nel nostro paese, questa manchevolezza da parte dei datori di lavoro è stata oggetto della l. n. 683 del 1983 che ha nuovamente trasformato in reato l’omesso versamento dei contributi previdenziali.

lavoro notturno: la nozione giuridica di lavoro lavoro non è identica per tutti i lavoratori. Di regola si intende il periodo compreso tra le 22 e le 6, ma talvolta si intende un periodo più lungo (per fanciulli e adolescenti il periodo di almeno 12 ore comprendente l’intervallo tra le 22 e le 6: art. 16 lett. a, l. n. 977 del 1967) o più breve (per i lavoratori addetti ad industrie di panificazione il periodo tra le 21 e le 4, come risulta dalla l. n. 105 del 1908). Il lavoro è assegnabile solo agli adulti: i fanciulli e gli adolescenti possono eccezionalmente essere adibiti a lavoro lavoro o quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell’azienda o per ragioni inerenti alla natura della prestazione. Il divieto di lavoro lavoro femminile è sancito dalla l. n. 903 del 1977 (art. 5, comma 1o), ma può essere rimosso dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (art. 5, comma 2o). La contrattazione collettiva riconosce al lavoro lavoro (sia abituale che a turni) adeguate maggiorazioni retributive rispetto al lavoro diurno, disattendendo in tal modo la ratio dell’art. 2108, comma 2o, c.c., per cui il lavoro lavoro compreso in regolari turni periodici non dà diritto a maggiorazioni retributive.

orario di lavoro: v. orario di lavoro.

lavoro penitenziario: il lavoro lavoro rientra tra le modalità del trattamento penitenziario il quale richiede che nei relativi istituti sia favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti ed internati. L’organizzazione e i metodi del lavoro lavoro devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e per agevolarne così il reinserimento sociale. Ev escluso quindi qualsiasi carattere afflittivo del lavoro lavoro. Per quanto riguarda l’assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonche´ delle condizioni economiche della famiglia di appartenenza. Chi non abbia sufficienti cognizioni tecniche può essere ammesso a un tirocinio retribuito. Ev favorito il lavoro lavoro come lavoro autonomo per chi dimostri attitudini artigianali, culturali o artistiche. Quanto alla disciplina del lavoro lavoro le prestazioni lavorative non possono superare la durata massima dell’orario di lavoro (v.); è garantito nei limiti ordinari il riposo festivo e così dicasi per la tutela assicurativa e previdenziale, compresi gli assegni familiari per le persone a carico. Lo stato di detenzione non costituisce, di per se´ , causa di cessazione dell’iscrizione nelle liste di collocamento ne´ di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione. In particolare, l’ammissione dei condannati e degli internati al lavoro esterno, è (art. 46 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431) disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento, e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando il lavoro esterno ha luogo in imprese private, deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. Quando, invece, il lavoro esterno ha luogo in imprese pubbliche, il direttore dell’istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per l’immediata segnalazione alla direzione dell’istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo. Le commissioni circoscrizionali per l’impiego, ai sensi dell’art. 19 l. 28 febbraio 1987, n. 56, devono adoperarsi per favorire appunto questo lavoro esterno. Vedansi anche l’art. 20 della l. 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall’art. 5 l. 10 ottobre 1986, n. 663, nonche´ l’art. 21 della medesima l. n. 354 del 1975, così del 1986. come sostituito dall’art. 6 della l. n. 663

lavoro portuale: gli artt. 17, 21 e 23 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, prevedono una specifica disciplina per l’insieme di operazioni, effettuate dai lavoratori portuali, relative al movimento delle merci nei porti.

rischio del lavoro: v. responsabilità , lavoro dei padroni e dei committenti.

lavoro sostitutivo: l’art. 102 della l. n. 689 del 1981 prevede la possibilità per il condannato ad una pena pecuniaria che non sia in grado di pagare la medesima, la possibilità di effettuare, in sostituzione del versamento pecuniario, attività lavorativa non retribuita presso enti pubblici. Per ottenere la conversione della pena pecuniaria in lavoro lavoro è necessaria una richiesta del condannato, mentre sulla esecuzione di tale attività lavorativa vigila il magistrato di sorveglianza.

lavoro sportivo: sono considerati sportivi professionisti, ai sensi dell’art. 2 l. 23 marzo 1981, n. 9, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicolavorosportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni, e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni. Il lavoro lavoro professionistico dell’atleta, in particolare, costituisce, di regola, oggetto di contratto di lavoro lavoro professionistico subordinato. Sussiste invece una presunzione assoluta (v. presunzione, lavoro assoluta) di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; l’atleta non è vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; infine, la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Il contratto di lavoro lavoro professionistico subordinato deve essere (art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91) stipulato in forma scritta, a pena di nullità e, a pena di sostituzione automatica delle clausole eventualmente peggiorative, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale interessata e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società sportiva ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione. Il contratto può contenere, tra l’altro, una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. Il contratto non può invece contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, non potendosi pattuire tali contenuti neppure durante lo svolgimento del rapporto. Il contratto è caratterizzato dalla mancata applicazione di una serie di normative tra cui quella sul contratto di lavoro a tempo determinato (v.) (non può essere fissato, comunque, un termine inferiore ai cinque anni) e sulle mansioni e qualifica (v.) mentre in tema di licenziamento si applica solo la tutela contro il licenziamento discriminatorio (v.). Il contratto stesso può essere ceduto, prima della sua scadenza, da una ad altra società sportiva, purche´ vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. A rigore non si tratta di vera e propria cessione del contratto: si tratta, tecnicamente, di risoluzione del precedente contratto di lavoro lavoro e di stipulazione di un nuovo contratto, mentre il cosiddetto prezzo della cessione è in realtà il corrispettivo versato dal nuovo contraente al precedente per la rinuncia di quest’ultimo al nuovo contratto.

lavoro stagionale: il lavoro lavoro è un contratto di lavoro a termine, come risulta dalla l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2o, lett. a) (v. contratto di lavoro, lavoro a tempo determinato). Il lavoro lavoro è infatti caratterizzato dalla temporaneità della prestazione lavorativa che, di massima, non deve oltrepassare i sei mesi. Non qualsiasi attività stagionale è , comunque, ammessa, in quanto la legge demanda l’elencazione tassativa delle attività stagionali alla determinazione mediante d.p.r.. Tale elenco è contenuto nel d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525. I lavoratori assunti per attività stagionali hanno diritto di precedenza in successive assunzioni presso la stessa azienda con la medesima qualifica, quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 8 bis l. n. 79 del 1983, come modificato dall’art. 23, comma 2o, l. n. 56 del 1987).

lavoro straordinario: è quello che eccede l’orario di lavoro (v.) normale. Il lavoro lavoro non può , ai sensi dell’art. 5 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, superare le due ore al giorno e le dodici ore settimanali ed è autorizzato solo ove vi sia accordo tra le parti. Le ore di lavoro lavoro devono, ex art. 2108 c.c., essere compensate con un aumento di retribuzione (v.) rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non inferiore, secondo l’art. 5 cit., al 10% della retribuzione oraria ordinaria, o con un aumento corrispondente sui cottimi. Nelle imprese industriali, il lavoro lavoro che non abbia carattere meramente saltuario, è vietato a pena di ammenda (l. 30 ottobre 1955, n. 1079), salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori. Requisiti che devono essere accertati dall’ispettorato del lavoro (v.) competente per territorio, a cui il datore di lavoro deve comunicare l’effettuazione di lavoro lavoro con l’indicazione dei motivi di ordine tecnico e produttivo che ne giustificano l’effettuazione e di quelli che hanno impedito l’assunzione di altri lavoratori, entro ventiquattro ore dall’inizio. Il lavoro lavoro comporta per il datore di lavoro sia il pagamento delle maggiorazioni previste nel contratto collettivo (v.) applicabile e comunque non inferiori alla percentuale già esposta, sia il versamento a favore del fondo per la disoccupazione di una somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

lavoro subordinato: v. subordinazione.

lavoro volontario: il lavoro lavoro è attività di volontariato che deve, secondo l’art. 2 l. 11 agosto 1991, n. 266, essere prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; tramite l’organizzazione di cui il prestatore di lavoro lavoro fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà ; non cumulativamente a qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Il rapporto di lavoro lavoro è regolato dagli accordi degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, nell’atto costitutivo o nello statuto, a seconda della forma giuridica che riveste l’organizzazione stessa. Questi atti stabiliscono altresì i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e cioè dei prestatori di lavoro lavoro. Le organizzazioni stabiliscono poi i limiti entro cui sono rimborsate al prestatore di lavoro lavoro le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Gli aderenti ad organizzazioni di volontariato devono essere assicurati, in via privatistica, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonche´ per la responsabilità civile verso i terzi. A tal fine, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (d.m. 14 febbraio 1992) sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. Per favorire il lavoro lavoro è previsto, dall’art. 17 della l. n. 266 del 1991, che i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri delle organizzazioni di volontariato abbiano diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro (v. orario di lavoro) o dei turni di lavoro (v.) previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Per favorire il lavoro lavoro è poi previsto, dall’art. 17 della l. cit., che la contrattazione collettiva nel pubblico impiego (v. contrattazione collettiva, lavoro con le amministrazioni pubbliche) disciplini i criteri per consentire ai lavoratori che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Una speciale disciplina è poi disposta per il lavoro lavoro nelle cooperative sociali disciplinate dalla l. 8 novembre 1991, n. 381.


Lavori socialmente utili      |      Lavoro agricolo


 
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