Enciclopedia giuridica

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Spettacoli



spettacoli cinematografici: secondo la legge sul diritto d’autore sono coautori dell’opera cinematografica e hanno diritto di esservi menzionati nella proiezione l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico (regista), mentre spettano al produttore i diritti di utilizzazione economica (artt. 44 ss. della l. 22 aprile 1941, n. 633). Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nella riduzione cinematografica le modifiche necessarie all’adattamento, con il consenso degli autori ovvero, in caso di disaccordo, con l’autorizzazione di un collegio di esperti nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 47). Alla Società italiana autori ed editori (Siae) è attribuito l’esercizio esclusivo, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei diritti di rappresentazione cinematografica delle opere tutelate, attraverso la cessione di licenze e autorizzazioni per la loro utilizzazione economica e la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, salva la facoltà degli interessati di esercitare direttamente i diritti d’autore (art. 180 della l. cit.). L’art. 1 della l. 4 novembre 1965, n. 1213, riconosce all’attività di produzione, distribuzione e programmazione di opere cinematografiche il carattere di rilevante interesse generale. Numerose norme prevedono, infatti, contributi finanziari e agevolazioni fiscali a favore della produzione delle opere aventi i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana e l’ammissione alla programmazione obbligatoria nelle sale esercenti sul territorio nazionale ai sensi degli artt. 4 s. della citata l. n. 1213 del 1965. La relativa disciplina si trova in una fase transitoria a seguito della recente consultazione referendaria del 18 aprile 1993, il cui esito ha abrogato, tra l’altro, la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, presso il quale operava la Commissione centrale per la cinematografia e che aveva assorbito tutte le competenze in materia, già della Presidenza del Consiglio dei ministri.

contributi statali per gli spettacoli: a favore delle imprese, degli enti e delle istituzioni operanti nei settori delle attività cinematografica, teatrale, e dello spettacolo in generale, sono previste forme di sostegno finanziario a carico dello Stato ed agevolazioni fiscali, la cui disciplina fondamentale è contenuta nella l. 30 aprile 1985, n. 163, che ha istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Fondo unico per lo spettacolo, ripartito annualmente, salve le variazioni disponibili con successive riforme, in ragione non inferiore al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per quelle cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa e dell’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. In particolare, a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono stati devoluti nel corso degli anni contributi finanziari previsti da leggi di intervento straordinario di sostegno delle attività musicali. I contributi statali all’attività di produzione cinematografica sono inoltre disciplinati dalla l. 4 novembre 1965, n. 1213, che prevede tra l’altro un contributo concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo a favore del produttore dell’opera cinematografica nazionale ammessa alla programmazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, rapportato all’introito lordo degli spettacoli nei quali la pellicola sia stata proiettata in pubblico, nonche´ premi di qualità per le opere ritenute meritevoli della competente Commissione operante presso lo stesso Ministero, ripartito tra il produttore, gli autori ed i principali collaboratori tecnici. Le agevolazioni fiscali consistono nella deducibilità , ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e dell’imposta locale sul reddito, di una parte non superiore al 70% degli utili dichiarati dalle imprese cinematografiche e teatrali se reinvestita nella produzione o in opere di ristrutturazione. La competenza alla erogazione di contributi statali in questo settore è stata sottratta al Ministero del turismo e dello spettacolo dall’esito della recente consultazione referendaria del 18 aprile 1993, che ne ha abrogato la legge istitutiva, pertanto si trova in via di ridefinizione.

controllo sugli spettacoli: la rappresentazione in pubblico di opere drammatiche, musicali, cinematografiche e di varietà è condizionata al rilascio della relativa licenza della competente autorità di pubblica sicurezza, che può essere negata per ragioni di ordine pubblico ed a tutela della pubblica incolumità . Alla tutela del buon costume e della moralità e personalità dei minori è invece ispirato il controllo sulle opere cinematografiche e sugli spettacoli teatrali. Secondo le disposizioni della l. 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, la proiezione in pubblico delle pellicole e l’esportazione all’estero di opere cinematografiche nazionali sono soggette a nulla osta rilasciato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere di speciali commissioni, di primo grado e di appello. Va, peraltro, tenuto presente che le competenze del citato Ministro sono state abrogate dall’esito della consultazione referendaria del 18 aprile 1993. L’eventuale parere contrario alla proiezione in pubblico deve essere motivato e può essere determinato dall’offesa al buon costume ravvisata dalla commissione nell’opera nel suo complesso o in singole scene o sequenze, esclusa pertanto ogni altra diversa motivazione (art. 6 della l. cit.). Le predette commissioni stabiliscono, inoltre, se alle proiezioni possono assistere i minori degli anni 14 o 18 in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale (art. 5). La rappresentazione di spettacoli teatrali non è soggetta al nulla osta, ma si intendono vietate ai minori le opere per le quali esso non sia stato richiesto e rilasciato su parere conforme dell’apposita commissione (art. 11). La rappresentazione in pubblico di opere non sottoposte alla revisione o cui sia stato negato il nulla osta costituisce contravvenzione punibile con l’arresto fino a sei mesi, oltre una pena pecuniaria (art. 668 c.p.) e l’autorità di pubblica sicurezza può sequestrare la pellicola o interdire la rappresentazione abusiva dell’opera teatrale sino alla decisione dell’autorità giudiziaria.

libertà degli spettacoli: la spettacoli spettacoli rientra nel più ampio diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, garantito dall’art. 21 Cost. ed incontra il limite esclusivo della tutela del buon costume. L’ultimo comma dell’articolo citato consente, infatti, l’adozione di misure preventive, ossia esercitabili prima della rappresentazione degli spettacoli, soltanto al fine della tutela del buon costume, da interpretare con riferimento non solo alla morale sessuale, ma più estensivamente al sentimento etico in generale. In applicazione del dettato costituzionale, la legge ordinaria prevede il controllo sugli spettacoli attraverso un procedimento contenzioso con cui può essere esclusa, o limitata a coloro che abbiano compiuto i 14 o i 18 anni di età , soltanto la rappresentazione in pubblico di opere cinematografiche, riviste musicali e lavori teatrali suscettibili di recare offesa al buon costume ai sensi dell’art. 21 Cost. (art. 6 della l. 21 aprile 1962, n. 161), ossia di disturbare in modo evidente e in misura grave il comune sentimento del pudore.

polizia degli spettacoli: la licenza del comune richiesta ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, n. 5) del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, e dell’art. 68 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) per poter dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni cinematografiche, teatrali e trattenimenti in genere riguarda esclusivamente la spettacoli spettacoli, ossia l’incolumità e la sicurezza degli spettatori, pertanto non può essere condizionata dall’esame del contenuto dell’opera (v. controllo sugli spettacoli). Peraltro, secondo l’art. 70 del citato t.u. sono vietati gli spettacoli contrari non solo all’ordine pubblico, ma anche alla morale o al buon costume, o che comportino sevizie agli animali. Senza la licenza dell’autorità comunale è vietato, inoltre, dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti di qualunque genere. Tali licenze sono valide per il locale ed il tempo in esse indicati (art. 19, n. 6), del d.p.r. n. 616 del 1977 e artt. 69 e 71 del t.u. cit.). La concessione della licenza è subordinata alla tutela dei diritti d’autore ed al deposito presso l’autorità competente di un esemplare dell’opera che si intende rappresentare. Resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti delle forze di polizia di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette alla predetta licenza, al fine di vigilare sull’osservanza delle relative prescrizioni (art. 20 del citato d.p.r. n. 616 del 1977). L’autorità di pubblica sicurezza può , inoltre, sospendere la rappresentazione di qualunque spettacolo che, per locali circostanze, dia luogo a disordini (art. 74, penult. comma, e art. 82 del predetto t.u.). L’apertura di teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo è soggetta alla licenza di agibilità , anch’essa rilasciata dal comune (art. 19, n. 9), del d.p.r. n. 616 del 1977), nonche´ al controllo di prevenzione incendi da parte dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che provvedono ad appositi accertamenti ed ispezioni tecniche (art. 5 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577) ed alla relativa vigilanza, mediante la presenza di proprio personale operativo, nei casi stabiliti da una apposita commissione provinciale tecnica di vigilanza. I provvedimenti riguardanti le predette licenze dell’autorità comunale sono adottati previa comunicazione al prefetto, che può ottenerne la sospensione, l’annullamento o la revoca (art. 19, ultimo comma, del d.p.r. n. 616 del 1977), soltanto (secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale) con richiesta motivata da esigenze di tutela della sicurezza pubblica, il cui perseguimento spetta esclusivamente allo Stato.

spettacoli pubblici senza licenza: incorre nel reato di specie chi, senza licenza dell’Autorità , in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione. Il reato è aggravato se la licenza è stata negata, revocata o sospesa. Soggetto passivo del reato è , ovviamente, solo chi ha l’obbligo di ottenere la preventiva licenza dell’Autorità e cioè l’impresario, l’organizzatore, il dirigente; non incorrono invece nella contravvenzione chi si è limitato a prestare la propria opera, come attore, suonatore ecc. ne´ chi vi ha partecipato come spettatore.

spettacoli teatrali: i lavori teatrali sono protetti ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore, che prevede disposizioni particolari sulla ripartizione dei diritti di utilizzazione economica tra i coautori delle opere a prevalente contenuto musicale, come melodrammi o balletti. Secondo l’art. 15 della l. cit., il diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente l’opera teatrale ha per oggetto l’esecuzione, la rappresentazione e la registrazione dello spettacolo in pubblico, comunque effettuata. La legge stabilisce, inoltre, i diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori degli spettacoli spettacoli, nonche´ quelli degli autori dei bozzetti di scene teatrali (artt. 80 – 86). La rappresentazione in pubblico delle opere teatrali è soggetta all’osservanza delle norme relative al controllo sugli spettacoli (v.) ed alla polizia degli spettacoli (v.).


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