spettacoli cinematografici:  secondo  la legge sul diritto  d’autore  sono  coautori dell’opera cinematografica e hanno  diritto  di esservi  menzionati nella proiezione l’autore  del soggetto,  l’autore  della  sceneggiatura, l’autore  della musica  ed  il direttore artistico  (regista), mentre spettano al produttore i diritti  di utilizzazione economica (artt.  44 ss. della  l. 22 aprile  1941, n. 633). Il produttore ha  facoltà  di apportare alle  opere  utilizzate  nella  riduzione cinematografica le modifiche  necessarie  all’adattamento, con  il consenso degli autori  ovvero,  in caso  di disaccordo, con  l’autorizzazione di un collegio  di esperti  nominato dal Presidente del Consiglio  dei ministri  (art. 47). Alla  Società  italiana  autori  ed  editori  (Siae)  è  attribuito  l’esercizio esclusivo,  sotto  la vigilanza  della  Presidenza del Consiglio  dei ministri,  dei diritti  di rappresentazione cinematografica delle  opere  tutelate, attraverso la cessione  di licenze  e autorizzazioni per  la loro  utilizzazione economica e la ripartizione dei proventi  tra  gli aventi  diritto,  salva  la facoltà  degli interessati di esercitare direttamente i diritti  d’autore  (art.  180 della  l. cit.). L’art.  1 della  l. 4 novembre 1965, n. 1213, riconosce  all’attività  di produzione, distribuzione e programmazione di opere  cinematografiche il carattere di rilevante interesse generale.  Numerose norme  prevedono, infatti,  contributi finanziari  e agevolazioni fiscali a favore  della  produzione delle  opere  aventi  i requisiti  necessari  per  ottenere il riconoscimento della nazionalità  italiana  e l’ammissione  alla  programmazione obbligatoria nelle sale esercenti sul territorio nazionale ai sensi  degli  artt.  4 s. della  citata  l. n. 1213 del 1965. La  relativa  disciplina  si trova  in una  fase transitoria a  seguito  della  recente consultazione referendaria del 18 aprile  1993, il cui esito  ha  abrogato, tra  l’altro,  la legge istitutiva  del Ministero del turismo  e dello  spettacolo, presso  il quale  operava la Commissione centrale per  la cinematografia e che aveva  assorbito tutte  le competenze in materia, già della  Presidenza del Consiglio  dei ministri.   
 contributi statali per gli spettacoli:  a favore  delle  imprese,  degli  enti  e delle istituzioni operanti nei settori  delle  attività  cinematografica, teatrale, e dello spettacolo in generale,  sono  previste  forme  di sostegno  finanziario a carico dello  Stato  ed  agevolazioni fiscali, la cui disciplina  fondamentale è contenuta nella  l. 30 aprile  1985, n. 163, che ha  istituito  presso  il Ministero del turismo  e dello  spettacolo il Fondo  unico  per  lo spettacolo, ripartito annualmente, salve  le variazioni  disponibili  con  successive  riforme,  in ragione  non  inferiore al 45%  per  le attività  musicali  e di danza,  al 25%  per quelle  cinematografiche, al 15%  per  quelle  del teatro di prosa  e dell’1 per cento  per  quelle  circensi  e dello  spettacolo viaggiante.  In  particolare, a favore  degli  enti  autonomi lirici e delle  istituzioni  concertistiche assimilate sono  stati  devoluti  nel corso  degli  anni  contributi finanziari  previsti  da  leggi di intervento straordinario di sostegno  delle  attività  musicali.  I contributi statali  all’attività  di produzione cinematografica sono  inoltre  disciplinati dalla  l. 4 novembre 1965, n. 1213, che prevede tra  l’altro  un  contributo concesso  dal Ministero del turismo  e dello  spettacolo a favore  del produttore  dell’opera cinematografica nazionale ammessa  alla programmazione obbligatoria ai sensi  dell’art.  5 della  stessa  legge, rapportato all’introito  lordo  degli  spettacoli nei quali  la pellicola  sia stata  proiettata in pubblico,  nonche´  premi  di qualità  per  le opere  ritenute meritevoli  della  competente Commissione operante presso  lo stesso Ministero,  ripartito tra  il produttore, gli autori  ed  i principali  collaboratori tecnici.  Le  agevolazioni fiscali consistono  nella  deducibilità , ai fini dell’imposta  sul reddito delle  persone fisiche e giuridiche  e dell’imposta locale  sul reddito, di una  parte  non  superiore al 70%  degli  utili dichiarati dalle  imprese  cinematografiche e teatrali se reinvestita nella  produzione o in opere  di ristrutturazione. La  competenza alla  erogazione di contributi statali  in questo  settore è  stata  sottratta al Ministero del turismo  e dello spettacolo dall’esito  della  recente consultazione referendaria del 18 aprile 1993, che ne  ha  abrogato la legge istitutiva,  pertanto si trova  in via di ridefinizione.  
 controllo sugli spettacoli:  la rappresentazione in pubblico  di opere  drammatiche, musicali,  cinematografiche e di varietà  è  condizionata al rilascio  della relativa  licenza  della  competente autorità  di pubblica  sicurezza,  che può essere  negata  per  ragioni  di ordine  pubblico  ed  a tutela  della  pubblica incolumità . Alla  tutela  del buon  costume  e della  moralità  e personalità  dei minori  è  invece  ispirato  il controllo sulle opere  cinematografiche e sugli spettacoli teatrali. Secondo  le disposizioni  della  l. 21 aprile  1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori  teatrali, la proiezione in pubblico  delle pellicole  e l’esportazione all’estero  di opere  cinematografiche nazionali  sono soggette  a nulla  osta  rilasciato  dal Ministro  del turismo  e dello  spettacolo su conforme parere di speciali  commissioni,  di primo  grado  e di appello. Va, peraltro, tenuto presente che le competenze del citato  Ministro  sono  state  abrogate dall’esito  della  consultazione referendaria del 18 aprile  1993. L’eventuale parere contrario alla  proiezione in pubblico  deve  essere motivato e può  essere  determinato dall’offesa  al buon  costume  ravvisata dalla  commissione nell’opera nel suo complesso  o in singole  scene  o sequenze, esclusa  pertanto ogni  altra  diversa  motivazione (art.  6 della  l. cit.). Le  predette commissioni  stabiliscono, inoltre,  se alle  proiezioni possono assistere  i minori  degli  anni  14 o 18 in relazione  alla  particolare sensibilità  dell’età  evolutiva  e alle  esigenze  della  sua  tutela  morale  (art.  5). La  rappresentazione di spettacoli teatrali non  è  soggetta  al nulla  osta,  ma si intendono vietate  ai minori  le opere  per  le quali  esso  non  sia stato  richiesto e rilasciato  su parere conforme dell’apposita commissione (art.  11). La rappresentazione in pubblico  di opere  non  sottoposte alla  revisione  o cui sia stato  negato  il nulla  osta  costituisce  contravvenzione punibile  con l’arresto  fino a sei mesi, oltre  una  pena  pecuniaria (art.  668 c.p.)  e l’autorità  di pubblica  sicurezza  può  sequestrare la pellicola  o interdire la rappresentazione abusiva  dell’opera teatrale sino  alla  decisione  dell’autorità giudiziaria.   
 libertà  degli spettacoli:  la spettacoli spettacoli rientra nel più  ampio  diritto  di manifestare liberamente il proprio pensiero con  la parola,  lo scritto  e ogni  altro  mezzo di diffusione,  garantito dall’art.  21 Cost.  ed  incontra  il limite  esclusivo  della tutela  del buon  costume.  L’ultimo  comma  dell’articolo  citato  consente, infatti,  l’adozione  di misure  preventive, ossia  esercitabili prima  della rappresentazione degli  spettacoli,  soltanto al fine della  tutela  del buon costume,  da  interpretare con  riferimento non  solo  alla  morale  sessuale,  ma  più  estensivamente al sentimento etico  in generale.  In  applicazione del dettato costituzionale, la legge ordinaria prevede il controllo sugli spettacoli attraverso un  procedimento contenzioso con  cui può  essere  esclusa,  o limitata  a coloro  che abbiano compiuto i 14 o i 18 anni  di età , soltanto la rappresentazione in pubblico  di opere  cinematografiche, riviste  musicali  e lavori  teatrali suscettibili  di recare  offesa  al buon  costume  ai sensi  dell’art. 21 Cost.  (art.  6 della  l. 21 aprile  1962, n. 161), ossia  di disturbare in modo evidente e in misura  grave  il comune  sentimento del pudore.  
 polizia degli spettacoli:  la licenza  del comune  richiesta  ai sensi  del combinato disposto  dell’art.  19, n. 5) del d.p.r.  24 luglio 1977, n. 616, e dell’art.  68 del t.u.  delle  leggi di pubblica  sicurezza  (r.d.  18 giugno  1931, n. 773) per  poter dare  in luogo  pubblico  o aperto al pubblico  rappresentazioni cinematografiche, teatrali e trattenimenti in genere  riguarda  esclusivamente la spettacoli spettacoli, ossia  l’incolumità  e la sicurezza  degli  spettatori, pertanto non  può essere  condizionata dall’esame  del contenuto dell’opera (v. controllo  sugli spettacoli). Peraltro, secondo  l’art. 70 del citato  t.u.  sono  vietati  gli spettacoli contrari non solo  all’ordine  pubblico,  ma anche  alla  morale  o al buon  costume,  o che comportino sevizie agli animali.  Senza  la licenza  dell’autorità  comunale è vietato,  inoltre,  dare  anche  temporaneamente, per  mestiere,  pubblici trattenimenti di qualunque genere.  Tali licenze  sono  valide  per  il locale  ed il tempo  in esse  indicati  (art.  19, n. 6), del d.p.r.  n. 616 del 1977 e artt.  69 e 71 del t.u.  cit.). La  concessione  della  licenza  è  subordinata alla  tutela  dei diritti  d’autore  ed  al deposito presso  l’autorità  competente di un  esemplare dell’opera che si intende rappresentare. Resta  ferma  la facoltà  degli  ufficiali  e degli  agenti  delle  forze  di polizia  di accedere in qualunque ora  nei locali destinati all’esercizio  di attività  soggette  alla  predetta licenza,  al fine di vigilare  sull’osservanza delle  relative  prescrizioni  (art.  20 del citato  d.p.r.  n. 616 del 1977). L’autorità  di pubblica  sicurezza  può , inoltre,  sospendere la rappresentazione di qualunque spettacolo che, per  locali circostanze,  dia luogo  a disordini  (art.  74, penult.  comma,  e art.  82 del predetto t.u.). L’apertura di teatri  e altri  luoghi  di pubblico  spettacolo è  soggetta  alla licenza  di agibilità , anch’essa  rilasciata  dal comune  (art.  19, n. 9), del d.p.r. n. 616 del 1977), nonche´  al controllo di prevenzione incendi  da  parte  dei competenti organi  del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,  che provvedono ad  appositi  accertamenti ed  ispezioni  tecniche  (art.  5 del d.p.r.  29 luglio 1982, n. 577) ed  alla  relativa  vigilanza,  mediante la presenza di proprio personale operativo, nei casi stabiliti  da  una  apposita  commissione provinciale tecnica  di vigilanza.  I provvedimenti riguardanti le predette licenze  dell’autorità  comunale sono  adottati previa  comunicazione al prefetto, che può  ottenerne la sospensione, l’annullamento o la revoca  (art. 19, ultimo  comma,  del d.p.r.  n. 616 del 1977), soltanto (secondo la giurisprudenza della  Corte  Costituzionale) con  richiesta  motivata da esigenze  di tutela  della  sicurezza  pubblica,  il cui perseguimento spetta esclusivamente allo  Stato.   
 spettacoli pubblici senza licenza:  incorre  nel reato  di specie  chi, senza  licenza dell’Autorità , in un  luogo  pubblico  o aperto o esposto  al pubblico,  dà  spettacoli o trattenimenti di qualsiasi  natura, o apre  circoli  o sale da  ballo  o di audizione.  Il reato  è  aggravato se la licenza  è  stata  negata,  revocata o  sospesa.  Soggetto  passivo  del reato  è , ovviamente, solo  chi ha  l’obbligo  di ottenere la preventiva licenza  dell’Autorità  e cioè  l’impresario, l’organizzatore, il dirigente;  non  incorrono invece  nella  contravvenzione  chi si è  limitato  a prestare la propria opera,  come  attore, suonatore ecc. ne´  chi vi ha  partecipato come  spettatore.  
 spettacoli teatrali:  i lavori  teatrali sono  protetti ai sensi  della  l. 22 aprile  1941, n. 633, sul diritto  d’autore, che prevede disposizioni  particolari sulla ripartizione dei diritti  di utilizzazione economica tra  i coautori  delle  opere  a prevalente contenuto musicale,  come  melodrammi o balletti.  Secondo  l’art. 15 della  l. cit., il diritto  esclusivo  dell’autore di utilizzare  economicamente l’opera  teatrale ha  per  oggetto  l’esecuzione,  la rappresentazione e la registrazione dello  spettacolo in pubblico,  comunque effettuata. La  legge stabilisce,  inoltre,  i diritti  degli  attori,  degli  interpreti e degli  artisti  esecutori degli  spettacoli spettacoli, nonche´  quelli  degli  autori  dei bozzetti  di scene  teatrali (artt. 80  – 86). La  rappresentazione in pubblico  delle  opere  teatrali è  soggetta all’osservanza  delle  norme  relative  al controllo  sugli spettacoli (v.) ed  alla polizia degli spettacoli (v.). 		
			
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