audizione a futura memoria:  questa  figura  rientra nei procedimenti di istruzione preventiva, e consiste  in una  facoltà  concessa  alla  parte  di fare  assumere  la prova  testimoniale prima  che inizi il giudizio  di merito,  quando essa  ha  il fondato timore  che uno  o più  testimoni  possano  venire  meno  per  morte, espatrio o altre  cause  assimilabili.  L’istanza  di assunzione si propone con ricorso  al giudice  astrattamente competente per  il merito.   
 audizione degli interessati nel processo esecutivo:  nel corso  del processo  esecutivo, quando la legge lo dispone  od  ogni  qual  volta  il giudice  lo ritenga necessario  deve  essere  disposta  l’audizione delle  parti  o di altri  soggetti  interessati all’esito  del procedimento.  
 audizione dei testimoni:  v. testimoni,  prova  per audizione. 
 audizione in luogo diverso dall’udienza:  se il testimone non  può  assolutamente presentarsi alla  udienza,  o se è  esentato dal presentarsi dalla  legge o dai trattati internazionali, il giudice,  per  ascoltarlo,  si reca  nella  sua  abitazione.  
 audizione prima del fallimento:  è  il potereaudizionedovere spettante al tribunale investito della  decisione  sulla ricorrenza dei presupposti della  declaratoria del fallimento  (v.).  Il tribunale, prima  di decidere sull’istanza  di fallimento  di un  imprenditore commerciale o di un  socio  occulto  di società  di persone, ordina  la comparizione personale dell’imprenditore o del socio  in camera  di consiglio;  questi  può  essere  sentito  anche  in confronto dei creditori istanti (art.  15 l. fall.).  
 rinunzia all’audizione:  la parte  può  rinunziare all’audizione di uno  o più  testimoni  da  lei 		
			
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