Enciclopedia giuridica

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Istruzione



istruzione della causa: consiste nell’esercizio, da parte del giudice istruttore dei poteri di direzione del procedimento e di ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, attraverso l’emissione di ordinanze istruttorie che sono sempre revocabili (salvi i casi espressamente previsti dall’art. 175 c.p.c.) e modificabili da parte del giudice che le ha emesse e la cui decisione non può mai pregiudicare la decisione della causa. Nell’ambito della istruzione istruzione si svolge altresì la fase di controllo sulle ordinanze istruttorie ad opera del collegio attraverso il reclamo (v.).

fase di istruzione: è la fase del processo civile che comprende non soltanto l’attività diretta alla ammissione ed assunzione di prove, ma anche l’attività ugualmente preliminare alla decisione, diretta a preparare, sceverare e delimitare in modo definitivo l’oggetto della decisione. Ev ispirata al principio dispositivo, nonche´ a quelli dell’oralità , immediatezza, concentrazione, identità del giudice e provvisorietà delle decisioni istruttorie.

istruzione nel processo amministrativo: in ogni processo, la fase istruttoria ha la finalità di acquisire il materiale probatorio necessario per la decisione. Nel processo amministrativo, questa fase è eventuale e ha luogo solo quando il materiale probatorio presentato dalle parti all’atto della costituzione in giudizio (v. parti, costituzione delle istruzione) è insufficiente per fondare la decisione o quando i fatti affermati nel provvedimento impugnato sono in contraddizione con altri documenti prodotti. Costituisce la c.d. istruttoria preliminare il deposito degli atti e documenti su cui si fonda l’atto impugnato che la P.A. deve effettuare all’atto della costituzione in giudizio. In considerazione delle caratteristiche e delle finalità del processo amministrativo, l’istruzione è prevalentemente documentale. (Midena).

politica comunitaria della istruzione: con l’instaurazione di una istruzione istruzione la Comunità intende contribuire ulteriormente allo sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri. Gli obiettivi di questa politica, enunciati nel Trattato di Maastricht, sono: sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, con l’apprendimento e la diffusione delle lingue negli Stati membri; favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioistruzioneeducative; incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza. L’azione della Comunità esclude qualunque intervento volto ad armonizzare i sistemi scolastici degli Stati membri che continueranno ad essere di esclusiva competenza di questi ultimi; i programmi comunitari mirano più modestamente ad affiancare ed integrare il corso di studi di ciascuno Stato.

istruzione preventiva: è il procedimento che mira ad assicurare una prova in vista di una causa futura o anche pendente ma nella quale non si sia ancora giunti alla fase della istruzione probatoria. Si attua mediante la prova testimoniale, l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale. Ev necessaria l’istanza della parte interessata, di solito attraverso un ricorso. Qualora si richieda in corso di causa, essa può proporsi oralmente. Se il giudice accoglie l’istanza provvede con ordinanza o decreto; se la respinge, essa può essere riproposta purche´ si basi su motivi nuovi. La istruzione istruzione ha come effetto l’interruzione della prescrizione del diritto in relazione al quale è richiesta, nei confronti delle parti tra le quali il processo si svolge.


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