istruzione della causa:  consiste  nell’esercizio,  da  parte  del giudice  istruttore dei poteri  di direzione  del procedimento e di ammissione  delle  richieste istruttorie avanzate dalle  parti,  attraverso l’emissione  di ordinanze istruttorie che sono  sempre  revocabili  (salvi i casi espressamente previsti dall’art.  175 c.p.c.) e modificabili  da  parte  del giudice  che le ha  emesse  e la cui decisione  non  può  mai  pregiudicare la decisione  della  causa.  Nell’ambito della  istruzione istruzione si svolge  altresì  la fase di controllo sulle ordinanze istruttorie ad opera  del collegio  attraverso il reclamo  (v.).   
 fase di istruzione:  è  la fase del processo  civile che comprende non  soltanto l’attività diretta alla  ammissione  ed  assunzione di prove,  ma anche  l’attività ugualmente preliminare alla  decisione,  diretta a preparare, sceverare e delimitare in modo  definitivo  l’oggetto  della  decisione.  Ev  ispirata  al principio dispositivo,  nonche´  a quelli  dell’oralità , immediatezza, concentrazione, identità  del giudice  e provvisorietà  delle  decisioni istruttorie.   
 istruzione nel processo amministrativo:  in ogni  processo,  la fase istruttoria ha  la finalità  di acquisire  il materiale probatorio necessario  per  la decisione.  Nel processo  amministrativo, questa  fase è  eventuale e ha  luogo  solo  quando il materiale probatorio presentato dalle  parti  all’atto  della  costituzione in giudizio  (v. parti, costituzione  delle istruzione) è  insufficiente  per  fondare la decisione o quando i fatti  affermati  nel provvedimento impugnato sono  in contraddizione con  altri  documenti prodotti. Costituisce la c.d. istruttoria preliminare il deposito degli  atti  e documenti su cui si fonda  l’atto  impugnato che la P.A.  deve  effettuare all’atto  della  costituzione in giudizio. In  considerazione delle  caratteristiche e delle  finalità  del processo amministrativo, l’istruzione è  prevalentemente documentale. (Midena). 
 politica comunitaria della istruzione:  con  l’instaurazione di una  istruzione istruzione la Comunità intende contribuire ulteriormente allo  sviluppo  della  cooperazione tra  gli Stati  membri.  Gli  obiettivi  di questa  politica,  enunciati  nel Trattato di Maastricht, sono:  sviluppare  la dimensione europea dell’istruzione, con l’apprendimento e la diffusione  delle  lingue  negli  Stati  membri;  favorire  la mobilità  degli  studenti e degli  insegnanti, promuovendo tra  l’altro  il riconoscimento accademico  dei diplomi  e dei periodi  di studio;  promuovere la cooperazione tra  gli istituti  di insegnamento; favorire  lo sviluppo  degli scambi  di giovani  e di animatori di attività  socioistruzioneeducative; incoraggiare lo sviluppo  dell’istruzione a distanza.  L’azione  della  Comunità  esclude  qualunque intervento volto  ad  armonizzare i sistemi  scolastici  degli  Stati  membri  che continueranno ad  essere  di esclusiva  competenza di questi  ultimi;  i programmi comunitari mirano  più  modestamente ad  affiancare ed  integrare il corso  di studi  di ciascuno  Stato.   
 istruzione preventiva:  è  il procedimento che mira  ad  assicurare una  prova  in vista di una  causa  futura  o anche  pendente ma nella  quale  non  si sia ancora  giunti alla  fase della  istruzione probatoria. Si attua  mediante la prova  testimoniale, l’accertamento tecnico  e l’ispezione  giudiziale.  Ev  necessaria  l’istanza  della parte  interessata, di solito  attraverso un  ricorso.  Qualora si richieda  in corso  di causa,  essa  può  proporsi  oralmente. Se il giudice  accoglie  l’istanza provvede  con  ordinanza o decreto;  se la respinge,  essa  può  essere  riproposta purche´  si basi su motivi  nuovi.  La  istruzione istruzione ha come  effetto l’interruzione della  prescrizione del diritto  in relazione  al quale  è  richiesta, nei confronti  delle  parti  tra  le quali  il processo  si svolge. 		
			
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