Enciclopedia giuridica

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Ammissione



ammissione al passivo: è la domanda, rivolta dal creditore al giudice delegato nel corso di una procedura fallimentare, avente ad oggetto il riconoscimento di credito dell’istante nei confronti del fallito e finalizzata alla sua partecipazione alla ripartizione dell’attivo. Dalla domanda devono constare: nome e cognome del creditore, indicazione del titolo da cui il credito deriva e l’ammontare dello stesso, e infine l’indicazione dei documenti giustificativi. La domanda di ammissione ammissione è detta tardiva se è proposta successivamente al decreto che dichiara chiuso ed esecutivo lo stato passivo.

ammissione a quotazione di borsa: è l’atto amministrativo con il quale la Consob (v.) diammissione spone la quotazione in borsa (v.) di titoli nazionali o esteri. L’ammissione ammissione può essere disposta di diritto, d’ufficio o su domanda e può essere sospesa o revocata dalla stessa Consob per tutelare il pubblico risparmio o per il prolungarsi di una scarsa negoziazione del titolo (art. 8 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138). Sono amammissione messi di diritto i titoli del debito pubblico; sono invece ammessi d’ufficio i titoli di società per azioni abitualmente e largamente negoziati (art. 3 l. 7 marzo 1974, n. 216). La procedura di ammissione ammissione è diversa a seconda della specifica natura dei titoli. Requisiti per ottenere l’ammissione ammissione sono: a) deve trattarsi di s.p.a. con capitale versato non inferiore a cinquecento milioni di lire; b) devono essere stati apammissione provati dall’assemblea dei soci e pubblicati i bilanci degli ultimi due esercizi; c) gli ultimi due bilanci annuali devono presentare risultati positivi con una remuammissione nerazione del capitale almeno nell’ultimo esercizio; d) i titoli di cui si chiede l’ammissione ammissione devono avere una sufficiente quotazione. La domanda di ammissione deve essere sottoammissione scritta dal presidente della società e deve essere presentata alla camera di comammissione mercio competente per territorio.

atto di ammissione: con il termine ammissione si indica riassuntivamente una serie eterogenea di atti di consenso dell’amministrazione relativi al godimento di determinate utilità o di taluni servizi pubblici, ovvero al riconoscimento di status o diritti. In senso proprio l’ammissione indica il provvedimento amministrativo costituito di un particolare stato giuridico in capo al richiedente, previo accertamento del possesso da parte di quest’ultimo delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare di prestazioni o servizi, ovvero partecipare a gare o concorsi e così via. L’ammissione è dunque presupposto per l’esercizio di altre attività , generalmente nell’interesse del richiedente. Ciò differenzia l’ammissione dalla concessione in quanto, pur essendo entrambi i provvedimenti costitutivi di una situazione giuridica nuova per il destinatario del provvedimento, l’ammissione è mero presupposto strumentale per l’esercizio di un’altra attività , laddove la concessione si fonda su facoltà o poteri propri dell’amministrazione e da queste conferiti o trasferiti ad altro soggetto. L’ammissione si differenzia altresì dall’autorizzazione poiche´ è attributiva di uno status nell’ambito di un ordinamento generale o particolare, mentre l’autorizzazione si pone come elemento integrativo di una fattispecie complessa già parzialmente realizzata, da cui deriva il diritto o il potere del soggetto autorizzato di svolgere una data attività . L’ammissione può essere discrezionale o, come nella maggioranza dei casi, vincolata al mero riscontro della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il rilascio della stessa. Qualora la valutazione dei requisiti avvenga sulla base di accertamenti o valutazioni tecniche si parla di iscrizione.

ammissione dei mezzi istruttori: è il provvedimento del giudice istruttore o del collegio in grado di appello, emesso nella fase istruttoria del processo, con il quale si autorizza, determinandone le modalità , l’assunzione di prove proposte dalle parti o disponibili ex officio, sulla base di un giudizio di ammissibilità e rilevanza. Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, rispetto a quelli già proposti in primo grado, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione o le parti non dimostrino di non averli potuti proporre prima. Il giuramento decisorio può sempre essere deferito. Nell’ambito del processo del lavoro il pretore può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (art. 2697 c.c.), ad eccezione del giuramento decisorio.

ammissione della prova dell’impedimento: è la facoltà concessa al contumace (v.) di fornire la prova che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la sua costituzione è stata impedita da cause a lui non imputabili. L’ammissione è concessa qualora il giudice ritenga verosimili i fatti allegati. Il provvedimento è adottato con ordinanza e comporta la rimessione in termini (v.) delle parti.

ammissione dello straniero: autorizzazione all’ingresso nello Stato territoriale. Gli Stati sono del tutto liberi, a termini del diritto internazionale generale di ammettere o meno gli stranieri sul loro territorio. Una volta ammessi, però, lo Stato territoriale è obbligato a garantire un determinato trattamento. Diverso è il discorso nel caso dell’esistenza di accordi internazionali, le c.d. convenzioni di stabilimento, mediante le quali le parti contraenti si obbligano reciprocamente a riservare alle persone fisiche e giuridiche loro appartenenti condizioni di particolare favore in tema di ammissione. Si pensi al Trattato istitutivo della Cee che garantisce la c.d. libertà di stabilimento (artt. 52 ss.). V

. anche espulsione, ammissione dello straniero.


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