Enciclopedia giuridica

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Fallito



alimenti al fallito: è l’assegno alimentare che il fallito può chiedere al giudice delegato (v.) qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza per il fallito stesso e per la propria famiglia (art. 47, comma 1o, l. fall.). Il giudice delegato decide sentito il curatore (v.) e il comitato dei creditori (v.).

coobbligato del fallito: è chi è obbligato ad una determinata prestazione in solido con il fallito. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento del coobbligato per l’importo del suo credito alla data del fallimento. Egli concorre per l’intero credito (art. 61 l. fall.) oppure, se è stato parzialmente soddisfatto da altri coobbligati prima del fallimento, per l’intero residuo (art. 62, comma 1o, l. fall.). Il coobbligato che, avendo pagato prima del fallimento, ha azione di regresso verso il fallito, concorre nel fallimento per la quota delle somme pagate corrispondente al debito del fallito (art. 62, comma 2o, l. fall.). Se tuttavia il pagamento del coobbligato fu soltanto parziale, il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli (art. 62, comma 3o, l. fall.).

debiti pecuniari del fallito: sono i debiti del fallito alla data della dichiarazione di fallimento. Vi rientrano sia quelli esigibili sia quelli non esigibili; il fallito, infatti, decade dal beneficio del termine ed i suoi debiti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti della procedura esecutiva fallimentare, il giorno della sentenza dichiarativa di fallimento (art 55, comma 2o, l. fall.). I debiti pecuniari sottoposti a condizione sospensiva non ancora avverata e quelli vantati verso il fallito quale garante del debito altrui, la cui esazione è subordinata all’escussione del debitore principale, sono ammessi al passivo con riserva (art. 55 l. fall.). V. fallimento, effetti del fallito sui creditori.

diritti civili del fallito: v. effetti patrimoniali del fallimento sul fallito; effetti personali del fallimento sul fallito.

diritto del fallito alla casa di abitazione: è il diritto del fallito a rimanere nella casa di sua proprietà in cui già abitava, fino al momento della liquidazione dell’attivo (art. 47, comma 2o, l. fall.). Il fallito può abitare la casa solo nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia.

effetti patrimoniali del fallimento sul fallito: la dichiarazione di fallimento produce, a carico del fallito, importanti effetti patrimoniali. Effetto patrimoniale fondamentale è il c.d. spossessamento del fallito: egli resta proprietario dei suoi beni fino alla vendita forzata, ma è privato, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, della loro amministrazione e della loro disponibilità (art. 42 l. fall.). Queste ultime passano al curatore (v.) del fallimento, il quale ha il principale compito di amministrare il patrimonio fallimentare e di stare in giudizio, in luogo del fallito, in tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali, anche in quelle in corso al momento della dichiarazione di fallimento (art. 43 l. fall.). Sono sottoposti alla medesima condizione giuridica i beni che provengono al fallito durante il fallimento come eredità , crediti recuperati, eccetera. Consegue allo spossessamento la perdita, per il fallito, della facoltà di disporre dei propri beni: così gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti eseguiti e quelli ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 44 l. fall.). Sono esclusi dallo spossessamento i beni di natura strettamente personale, le cose dichiarate impignorabili (art. 514 c.p.c.); stipendi, pensioni, assegni alimentari e ciò che il fallito guadagna durante il fallimento con lo svolgimento di un’eventuale attività sono esclusi dallo spossessamento nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia (art. 46 l. fall.).

effetti personali del fallimento sul fallito: la dichiarazione di fallimento importa varie limitazioni dei diritti civili del fallito, rese necessarie dall’esigenza di un corretto svolgimento della procedura fallimentare: 1) divieto al fallito di allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato (v.) (art. 49 l. fall.); 2) consegna della corrispondenza del fallito al curatore, che trattiene quella riguardante interessi patrimoniali (art. 48 l. fall.). Altre limitazioni sono imposte al fallito a garanzia dei suoi creditori presenti o futuri o a titolo di pena, come le seguenti: a) il fallito è iscritto nel pubblico registro dei falliti tenuto nella cancelleria del tribunale (art. 50 l. fall.) e ivi resta iscritto fino ad intervenuta sentenza di riabilitazione civile (art. 142 l. fall. (v. riabilitazione del fallito); b) il fallito perde l’elettorato attivo e passivo, è interdetto dai pubblici uffici, non può esercitare l’ufficio di tutore, ne´ essere amministratore di società , salvo il verificarsi della condizione prevista alla lettera. La sentenza dichiarativa di fallimento è , infine, condizione di punibilità di reati, altrimenti non perseguibili, commessi prima del fallimento dall’imprenditore insolvente: la bancarotta fraudolenta, la bancarotta semplice (v. bancarotta) e il ricorso abusivo al credito (v.).

esercizio provvisorio dell’impresa del fallito: è la continuazione dell’esercizio dell’impresa (v.) del fallito autorizzata dal tribunale fallimentare (v.), quando l’interruzione improvvisa dell’attività economica ad essa connessa possa provocare al tessuto economicofallitosociale in cui opera grave e irreparabile danno. L’autorizzazione del tribunale può essere emessa solo previo parere vincolante del comitato dei creditori (v. comitato, fallito dei creditori) (art. 90 l. fall.). Secondo la comune interpretazione dottrinale e giurisprudenziale il danno grave e irreparabile è quello dei creditori; ma di recente la giurisprudenza, nel valutare la gravità del danno, ha preso in considerazione anche l’interesse dei dipendenti dell’impresa del fallito a non perdere improvvisamente il posto di lavoro. L’esercizio provvisorio, che costituisce eccezione rispetto al principio generale per cui l’impresa del fallito cessa per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, può anche tradursi in un danno per i creditori, soprattutto tenuto conto che i debiti assunti dal curatore (v.) nell’esercizio provvisorio dell’impresa sono crediti della massa (v. credito, fallito della massa), da pagare con prededuzione. L’esercizio provvisorio può , pertanto, essere autorizzato, anche se non indispensabile, per evitare un danno ai creditori, ma a condizione che non appaia suscettibile di cagionarlo.

inefficacia degli atti del fallito: v. effetti patrimoniali del fallimento sul fallito.

morte del fallito: se il fallito muore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, la procedura fallimentare prosegue nei riguardi degli eredi, anche se hanno accettato con il beneficio d’inventario (art. 12 l. fall.). Se il fallito muore dopo avere proposto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si ha interruzione del processo di opposizione con onere, per gli eredi, di riassumerlo. Per l’ipotesi di morte del debitore insolvente non ancora dichiarato fallito, v. fallimento dell’imprenditore defunto.

nuova impresa del fallito: è l’ipotesi in cui il fallito dia vita ad una nuova impresa. Si possono verificare, in tal caso, due ipotesi: a) l’impresa è esercitata dal fallito con beni propri: il curatore deve acquisire tali beni al fallimento, che investe tutto il patrimonio del debitore; b) l’impresa è esercitata dal fallito con beni altrui: il curatore non può esercitare alcun diritto sull’impresa del fallito; si prescinde, naturalmente, dall’ipotesi che il fallito sia incorso in reati fallimentari (v.).

obbligo di residenza del fallito: è l’obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza (v.) senza avere ottenuto il previo consenso del giudice delegato (v.). Egli deve, pure, presentarsi di persona al giudice delegato, al curatore (v.) ed al comitato dei creditori (v. comitato, fallito dei creditori) ogniqualvolta è chiamato; se però vi è legittimo impedimento del fallito a comparire personalmente, il giudice delegato può autorizzarlo a comparire per mezzo di un mandatario (art. 49, comma lo, l. fall.).

prescrizione dei crediti verso il fallito: la sentenza dichiarativa di fallimento non interrompe ne´ sospende la prescrizione dei crediti verso il fallito: per interromperla, i creditori non hanno altro mezzo se non la loro domanda di ammissione al passivo fallimentare, che produce gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 34 l. fall.).

riabilitazione del fallito: è la cessazione degli effetti c.d. personali del fallimento e delle incapacità che essa determina in capo al fallito (v. effetti personali del fallimento sul fallito; effetti patrimoniali del fallimento sul fallito) quando si verifichino le condizioni previste dalla legge. La riabilitazione è effetto di sentenza pronunciata dal tribunale fallimentare (v.) su istanza del fallito o dei suoi eredi e comporta l’ordine di cancellazione del fallito dal registro dei falliti. Condizioni per la pronuncia di sentenza di riabilitazione sono: a) che il fallito abbia pagato integralmente i creditori ammessi al fallimento o, in caso di concordato fallimentare (v. concordato, fallito fallimentare), che la percentuale stabilita per i creditori chirografari sia di almeno il 25% e che il debitore lo abbia regolarmente adempiuto; b) che siano passati almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento, nel corso dei quali il fallito abbia tenuto una buona condotta (art. 143 l. fall.); c) che il fallito non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economi a pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale (art. 145 l. fall.).

spossessamento del fallito: v. effetti patrimoniali del fallimento sul fallito.


Fallimento      |      Falsa perizia o interpretazione


 
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