Enciclopedia giuridica

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Impresa



impresa agricola: v. imprenditore, impresa agricolo.

impresa agricola dell’incapace: è l’ipotesi in cui titolare di impresa agricola sia un minore. Il caso non è contemplato dal c.c.. Dottrina e giurisprudenza ritengono che: a) l’azienda agricola (v. azienda, impresa agricola) debba essere considerata come qualsiasi altro bene dell’incapace; b) l’esercizio dell’impresa agricola è considerato come una forma di amministrazione dei beni dell’incapace. Pertanto si ritiene che l’impresa agricola debba essere esercitata, in nome dell’incapace, da chi esercita su di lui la potestà o dal tutore; costoro devono ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per ogni atto che ecceda l’ordinaria amministrazione.

atti dell’organizzazione dell’impresa: è l’insieme dell’attività di preparazione dei fattori di produzione indispensabili alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Sono tali l’acquisto delle merci (v.) destinate alla vendita (v.) o all’acquisto delle materie prime da utilizzare nel processo produttivo. Tali impresa impresa, secondo la giurisprudenza, valgono già ad attribuire la qualifica di impresa.

atti di organizzazione di impresa: è l’attività preliminare di organizzazione della futura impresa, non concernente l’impiego dei fattori di produzione e non idonea, pertanto, ad attribuire la qualifica di impresa. Tale è l’attività di allestimento dei locali del futuro negozio.

impresa civile: termine con cui una parte della dottrina indica l’impresa diversa sia dall’impresa agricola (v. imprenditore, impresa agricolo) sia da quella commerciale (v. imprenditore, impresa commerciale). Tale specie di impresa, la cui esistenza è controversa in dottrina, sarebbe soggetta alla disciplina riferita all’impresa in generale, e sottratta alle discipline di specie dell’impresa agricola e di quella commerciale. Nel sistema del c.c. la sola figura di imprenditore (v.) non definibile ne´ come imprenditore agricolo ne´ come imprenditore commerciale è quella dell’ente pubblico (v. imprenditore, ente pubblico come impresa; enti pubblici) che eserciti un’attività commerciale in via accessoria rispetto ad altre attività non imprenditoriali

impresa commerciale: v. imprenditore, impresa commerciale.

impresa comune concentrativa: v. concentrazioni fra imprese.

impresa comune cooperativa: v. concentrazioni fra imprese.

comunione di impresa: v. azienda coniugale; comunione di impresa.

contratto di impresa: v. contratto, impresa di impresa.

crisi della impresa: v. fallimento.

impresa della fondazione: v. fondazione, attività d’impresa della impresa; fondazione, impresa della impresa; fondazione, impresa holding.

impresa dell’associazione: v. associazione, impresa dell’impresa.

impresa dell’incapace: v. imprenditore, impresa incapace di agire; impresa agricola dell’incapace.

impresa dell’infermo di mente: v. imprenditore, impresa incapace di agire.

impresa dell’interdetto: v. imprenditore, impresa incapace di agire.

impresa del minore: v. imprenditore, impresa incapace di agire.

impresa del minore emancipato: v. imprenditore, minore emancipato come impresa.

impresa di assicurazioni: v. assicurazione.

impresa di gruppo: v. gruppo di società .

impresa di leasing: v. leasing.

dirigenti di impresa agricola: sono coloro che l’imprenditore agricolo (v. imprenditore, impresa agricolo) pone a capo dei propri dipendenti ed ai quali attribuisce poteri di gestione dell’impresa agricola. Essi possono essere preposti a tutta l’impresa o a una parte importante di essa; hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico ed amministrativo e rispondono direttamente all’imprenditore agricolo del loro operato. Figura analoga al dirigente di campagna è quella del fattore, che è l’impiegato di concetto che collabora con l’imprenditore agricolo nel campo amministrativo e tecnico. Il c.c. stabilisce che i poteri di costoro e dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dagli usi (art. 2138 c.c.).

esercizio provvisorio dell’impresa del fallito: v. fallito, esercizio provvisorio dell’impresa del impresa.

fase dell’impresa: nel consorzio (v.) di imprese costituisce impresa impresa uno specifico aspetto dell’attività che forma oggetto delle consorziate e che viene assunto ad oggetto consortile, come ad esempio l’approvvigionamento delle materie prime, la commercializzazione dei prodotti ecc.. La giurisprudenza ha qualificato come impresa impresa consorziata la totalità del ciclo produttivo, ma non la totalità del ciclo economico dell’affare posto ad oggetto del consorzio. Pertanto la scomposizione dell’impresa per fasi si può spingere, nei consorzi, fino al limite della separazione fra la gestione e il rischio di impresa. Anche l’intera gestione può , come impresa impresa, formare oggetto di consorzio fra imprenditori, ma a condizione che il rischio relativo resti di pertinenza delle singole imprese consorziate. Queste restano le impresa per conto delle quali il consorzio ha agito, anche agli effetti dell’art. 2615, comma 2o, c.c.. Nei gruppi di società (v.) si assiste al fenomeno per il quale la fase della direzione dell’impresa si separa dalle fasi della produzione e della commercializzazione: la prima fa capo alla holding (v.); le seconde sono ripartite fra le diverse società del gruppo.

fine dell’impresa: è la cessazione dell’attività di impresa (v. imprenditore) determinata dalla volontà dell’imprenditore di cessare l’attività produttiva o da sopravvenuta insolvenza seguita da declaratoria di fallimento (v.) o di liquidazione coatta amministrativa (v.). La cessazione della fase attiva dell’attività di impresa è , normalmente, seguita da un’attività di liquidazione, nel corso della quale l’imprenditore vende, oltre che le rimanenze di magazzino, gli impianti, le attrezzature e, in genere, gli elementi che componevano la sua azienda. Si discute in dottrina se l’attività di liquidazione sia attività di impresa, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 10 l. fall. (v. fallimento, impresa dell’imprenditore cessato; fallimento, impresa dell’imprenditore defunto). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’impresa possa dirsi cessata solo quando sia venuta la disgregazione del complesso aziendale, cioè quando l’imprenditore abbia venduto, oltre le giacenze del proprio magazzino, anche le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di impresa; solo a questo punto, infatti, può dirsi raggiunto un sufficiente grado di certezza circa le effettive intenzioni dell’imprenditore e può considerarsi irrevocabile il fatto della cessazione. Ne consegue che l’attività di impresa perdura nella fase della liquidazione fino a quando l’imprenditore compie operazioni economiche, sia pure dirette alla disintegrazione dell’azienda; la sopravvivenza dei crediti e debiti relativi all’impresa non comporta persistenza dell’impresa e della qualità di imprenditore.

inizio dell’impresa: un’impresa si considera iniziata quando l’imprenditore (v.) pone in essere atti di organizzazione (v. atti di organizzazione di impresa) della stessa, cioè atti di organizzazione dei fattori di produzione impiegati nell’impresa. Viceversa i c.d. atti di organizzazione dell’impresa non sono sufficienti a dare inizio ad una vera e propria attività d’impresa. L’inizio di un’attività definibile come impresa importa l’assunzione, da parte del suo titolare, di tutti i diritti e gli obblighi connessi alla qualità di imprenditore.

impresa in se´: v. interesse, impresa dell’impresa in se´.

impresa monopolistica: è l’impresa che consiste in un’attività produttiva svolta in condizioni di monopolio (v.). La Costituzione della Repubblica dispone che la legge, a scopo di utilità generale, può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione allo Stato (v.), agli enti pubblici (v.), a comunità di lavoratori ed utenti determinate impresa o categorie di impresa, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di prevalente interesse generale (art. 43 Cost.). Il titolare dell’impresa espropriato ha diritto ad un congruo indennizzo.

impresa mutualistica: è l’impresa gestita da società cooperative (v. società cooperativa) o da mutue assicuratrici (v. mutua assicuratrice). I soci di queste società non mirano con l’esercizio dell’impresa, a realizzare un lucro, cioè un incremento patrimoniale, bensì uno scopo mutualistico (v. mutualità ). Cooperative e mutue assicuratrici, in quanto titolari di imprese commerciali (v. impresa commerciale), sono soggette al fallimento (artt. 2540, comma 2o, e 2547 c.c.; art. 151 l. fall.), nonche´ a tutti gli altri obblighi imposti all’imprenditore commerciale (v. imprenditore, impresa commerciale).

impresa oligopolistica: è l’impresa che consiste in un’attività produttiva svolta in condizioni di oligopolio (v.).

impresa per conto proprio: è l’impresa di chi produce beni o servizi per se´ e non per vendere o fornire ad altri i beni o i servizi prodotti. L’estremo della destinazione della produzione per il mercato non è richiesto dal c.c. (art. 2082 c.c.); tuttavia dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono che tale attività non dia luogo ad impresa in senso tecnico, in quanto mancante del requisito della professionalità (v. imprenditore). Fanno eccezione a tale regola i soggetti che intraprendono la produzione per conto proprio qualora diano vita ad un’autonoma organizzazione, separata dalla gestione del loro restante patrimonio, e la produzione sia attuata con modalità corrispondenti al modo di produzione tipico della produzione per il mercato. Ev il caso delle società cooperative (v. società cooperative) che producono per i soli soci; è il caso inoltre di quegli stabilimenti costituiti dallo Stato o da altri enti pubblici (v.) per produrre beni o per fornire servizi ad altri settori dell’amministrazione statale o dell’ente pubblico a cui appartengono.

impresa piccola: v. imprenditore, piccolo impresa.

rischio di impresa: v. rischio, impresa di impresa.

sede dell’impresa: è il luogo in cui si trovano i locali in cui viene svolta l’attività di impresa e in cui si trovano, in maggioranza, i beni aziendali, o il luogo cui l’imprenditore fa specifico riferimento per l’esercizio della sua attività. La sede dell’impresa deve essere indicata dall’imprenditore commerciale (v. imprenditore, impresa commerciale) all’ufficio del registro delle imprese (v.) all’atto di richiedere l’iscrizione in esso della propria impresa impresa (art. 2196 c.c.). Si distingue in giurisprudenza fra sede legale dell’impresa, che è quella indicata come impresa impresa dell’imprenditore, e sede effettiva, che è quella dove si svolge l’amministrazione dell’impresa. La impresa impresa effettiva prevale sulla impresa impresa legale agli effetti processuali, come la competenza per territorio. L’imprenditore titolare di impresa con sede all’estero può istituire nel territorio dello Stato sedi secondarie con rappresentanza stabile: in tal caso deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede principale e dell’analogo ufficio nella cui circoscrizione si trova la sede secondaria (art. 2197 c.c.).

sede secondaria dell’impresa: v. sede dell’impresa.

sostituzione nell’esercizio dell’impresa: è l’ipotesi in cui l’impresa è esercitata da persona diversa dal suo titolare. In tal caso il sostituto esercita i poteri tipici dell’imprenditore (v.), mentre il sostituito subisce gli effetti dell’attività da altri esercitata. Le ipotesi sono: a) l’impresa dell’incapace di agire (v. imprenditore, impresa incapace di agire); b) il sequestro giudiziario (v.) di azienda (v.) (art. 670 n. 1 c.p.c.); c) l’esercizio provvisorio, da parte del curatore del fallimento (v. curatore, impresa del fallimento), dell’impresa del fallito (art. 90 l. fall.) (v. fallito, esercizio provvisorio dell’impresa del impresa); d) dell’amministratore giudiziario di società di capitali (v.) nominato dal tribunale in caso di gravi irregolarità da parte degli amministratori (v.) e dei sindaci (v.) (art. 2409 c.c.); e) del commissario governativo nominato, in analoghe circostanze, nelle società cooperative (v.), nelle mutue assicuratrici (v.) e nei consorzi (v. consorzio).

trattamento fiscale dell’impresa: l’individuazione della natura di impresa ai fini delle imposte dirette dipende dalle caratteristiche dell’attività svolta o dalla qualificazione formale del soggetto. Per le persone fisiche, per le società di fatto e per gli enti diversi dalle società occorre infatti esaminare la natura e le caratteristiche dell’attività svolta: quest’ultima deve presentare i connotati dell’abitualità e della commercialità . In particolare la rilevazione della commercialità costituisce un problema di notevole portata su cui la dottrina e la giurisprudenza hanno aperto ampi dibattiti. La norma fiscale dispone che siano considerate commerciali le attività rientranti nell’elenco di cui all’art. 2195 c.c. anche se non organizzate in forma d’impresa, nonche´ le attività non previste nell’art. 2195 che siano però organizzate in forma d’impresa. Così per un verso viene attribuito rilievo all’attività considerata di per se´, oggettivamente; per altro verso si dà rilievo all’organizzazione in forma di impresa. Ev peraltro discusso in cosa consista il requisito dell’organizzazione in forma d’impresa e se esso sia applicabile anche alle professioni intellettuali oppure queste debbano essere escluse ontologicamente dal reddito d’impresa (posizione quest’ultima assunta dalla dottrina prevalente). Le società commerciali di persone o di capitali danno sempre luogo ad esercizio d’impresa: in tal caso la forma giuridica del soggetto vale a qualificare l’attività da esso svolta. Quanto all’Iva la nozione di impresa ricomprende sia le imprese che svolgono attività commerciali, sia le imprese che esercitano attività agricole ex art. 2135 c.c.. Non ricorre infatti qui la medesima esigenza di distinguere i redditi agrari da quelli di impresa esistente nelle imposte dirette al fine di


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