Ev  la procedura concorsuale (v. procedure  concorsuali),  prevista  dalla  legge per  particolari categorie  di imprese,  per  mezzo  della  quale,  analogamente al fallimento  (v.),  il patrimonio dell’impresa  in stato  di dissesto  viene  destinato a soddisfare  i creditori della  stessa  nella  misura  più  alta  possibile.  Sono soggette  alla  liquidazione coatta amministrativa le imprese  di assicurazione  (v.),  le banche  (v.),  le società cooperative (v. società  cooperativa),  i consorzi  (v. consorzio) di cooperative ammessi  ai pubblici  appalti,  le società  controllate dall’Iri,  le s.p.a. (v.) debitrici  dello  Stato,  le società  fiduciarie  (v. società , liquidazione coatta amministrativa fiduciaria)  e le società di revisione  (v.).  Elemento comune  di questi  soggetti  è  la sottoposizione alla  vigilanza  dello  Stato,  in ragione  della  particolare importanza collettiva che riveste  la loro  attività . Di  regola,  le imprese  soggette  alla  liquidazione coatta amministrativa sono sottratte al fallimento  (art.  2 l. fall.). Alcune  imprese  sono,  però, assoggettabili sia all’una  sia all’altra  procedura (cfr.  art.  2540 c.c.): vale, in tale  caso,  il criterio  della  prevenzione, per  cui la procedura aperta per prima preclude l’apertura dell’altra.  I momenti fondamentali della  liquidazione coatta amministrativa sono  i seguenti:  a) se si tratta di impresa  sottratta al fallimento, il tribunale del luogo  dove  ha  sede  principale l’impresa  pronuncia, su istanza  di uno  o più creditori,  sentenza dichiarativa dello  stato  di insolvenza  (art  195 l. fall.); b) sulla base  di tale  sentenza,  l’autorità  governativa dispone  la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa (art.  197 l. fall.); c) se si tratta di impresa  assoggettabile anche  al fallimento, il tribunale lo dichiara  se adito  per  primo  dai creditori,  mentre l’autorità  governativa, se anticipa  sul tempo  l’iniziativa  dei creditori,  dispone senz’altro  la liquidazione coatta amministrativa; d)  l’autorità  governativa assume  le funzioni  che, nel  fallimento, sono  attribuite al tribunale  fallimentare  (v.) e al giudice delegato (v.); e) le funzioni,  che nel fallimento  sono  svolte  dal curatore  (v.),  sono attribuite a un  commissario liquidatore, nominato dall’autorità  governativa; f)  l’autorità  governativa nomina  un  comitato di sorveglianza, composto da tre  a cinque  membri,  scelti  tra  i creditori.  Per  la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa la legge prevede, spesso,  vari presupposti: 1) lo stato  di insolvenza;  oppure 2) la violazione  di norme  di legge che abbia  prodotto un  irregolare funzionamento dell’impresa;  oppure 3) motivi  di pubblico  interesse, giudicati  come  tali  dalla  pubblica  autorità . Il decreto con  il quale  la pubblica  autorità  dichiara  la liquidazione coatta amministrativa deve  essere  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  entro  dieci giorni  dalla  sua  emanazione, e comunicato per l’iscrizione  all’ufficio del registro delle imprese  (v.).  Il titolare dell’impresa posta  in liquidazione coatta amministrativa a) non  deve  essere  iscritto  nel pubblico  registro  dei falliti; b)  non è  sottoposto all’obbligo  di residenza imposto  al fallito;  c) non  è  sottoposto alle  incapacità  personali  cui è  sottoposto il fallito.  Il provvedimento con  il quale  viene  dichiarata la liquidazione coatta amministrativa è  impugnabile davanti  all’autorità  giurisdizionale amministrativa. Se lo stato  di insolvenza  non  è  stato  previamente dichiarato, può  essere  dichiarato in pendenza della  procedura di liquidazione coatta amministrativa, su ricorso  del commissario liquidatore o su istanza  del p.m.,  sempre  che l’insolvenza sussistesse  al momento in cui la procedura fu aperta (art.  202 l. fall.). Il procedimento della  liquidazione coatta amministrativa è  analogo  a quello  del fallimento  ed  è  caratterizzato dai seguenti  momenti:  1) l’accertamento del passivo,  compiuto dal commissario liquidatore sulla base  delle  scritture  contabili  e dei documenti dell’impresa;  2) la liquidazione dell’attivo,  anch’essa  operata dal  commissario liquidatore; 3) il riparto finale  del ricavato.  L’autorità governativa può , su parere del commissario liquidatore, sentito  il comitato di sorveglianza, autorizzare l’impresa  in liquidazione coatta amministrativa a proporre concordato fallimentare (v. concordato,  liquidazione coatta amministrativa fallimentare)  (art.  214 l. fall.).  
 dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa:  la dichiarazione giudiziale  dello  stato  di insolvenza,  anche  se ad  essa  non  segue  il fallimento, ma la liquidazione coatta amministrativa, produce particolari effetti:  è  possibile  l’esperimento delle  azioni  revocatorie; sono perseguibili  i reati  fallimentari (art.  203). E  lo stato  di insolvenza,  se non previamente dichiarato, può  agli stessi effetti  essere  dichiarato in pendenza della  procedura di liquidazione coatta amministrativa, su ricorso  del commissario liquidatore o su istanza  del p.m.,  sempre  che l’insolvenza  sussistesse  al momento in cui la procedura fu aperta (art.  202). Il concetto di insolvenza,  rilevata  a questi  effetti,  è  lo stesso concetto di cui all’art.  5 l. fall.. Basti  considerare che, a norma dell’art.  203, la dichiarazione dello  stato  di insolvenza,  pronunciata ai sensi degli  artt.  195 e 202, consente fra l’altro  l’esperimento delle  azioni revocatorie, le quali  sono  strettamente legate  al concetto di insolvenza,  sia per  la presunzione relativa  di conoscenza della  insolvenza  di cui all’art.  67, comma  1o, sia per  l’onere  di provare la conoscenza dell’insolvenza di cui all’art.  67, comma  2o. Orbene, l’esercizio  di queste  azioni  non  può  avere presupposti diversi  a seconda  che il debitore sia stato  dichiarato fallito oppure sia stato  sottoposto a liquidazione coatta amministrativa: lo stato  soggettivo  che la controparte è ammessa  a provare o che il curatore o il commissario liquidatore ha  l’onere di provare ha  sempre  e comunque per  oggetto  la medesima  situazione patrimoniale, definita  dall’art.  5 come  insolvenza.  I terzi  che hanno  avuto  rapporti con  il debitore non  possono,  evidentemente, essere  posti  in una condizione diversa  a seconda  che il debitore sia stato  dichiarato fallito oppure sia stato  sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il concetto stesso  di insolvenza  implica, d’altra  parte,  che questa  si sia manifestata all’esterno;  impedisce  che la dichiarazione successiva  di insolvenza  sia pronunciata se l’insolvenza  non  si era  manifestata al momento in cui la liquidazione coatta amministrativa fu ordinata. A  chi opina  il contrario è  agevole  una  obiezione:  dal momento che la dichiarazione dell’insolvenza, ex art.  195 o ex art.  202 l. fall., è  fondamentalmente preordinata all’esperimento delle  azioni  revocatorie, essa  risulterà  essere  stata vanamente dichiarata, giacche´  il commissario liquidatore non  potrà  mai,  a norma  dell’art.  67, comma  2o, provare la conoscenza,  da  parte  del terzo,  di una  insolvenza  da  tutti  ignorata  e, quanto alla  prova  contraria di cui all’art. 67, comma  1o, il terzo  convenuto in revocatoria potrà  sempre  darla, allegando il fatto  che l’insolvenza  è  stata  scoperta  dal commissario liquidatore solo  dopo  l’apertura della  liquidazione coatta amministrativa. Resterebbe solo  la revocatoria dei pagamenti non  scaduti  (art.  65 l. fall.), che è  ipotesi  del tutto  marginale. Resterebbero le conseguenze penali  della  dichiarazione di insolvenza, giacche´  l’art. 203 aggiunge  che si applicano inoltre  le disposizioni  relative  ai reati  fallimentari; ma l’applicazione  di queste  non  può  essere  il solo  scopo per  il quale  accertare una  (meramente interna) insolvenza.  La  fondamentale funzione  delle  procedure concorsuali è  di attuare la par  condicio  creditorum (soprattutto in forza  delle  azioni  revocatorie); altre  funzioni,  come  quelle relative  alla  repressione dei reati  fallimentari (o  come  quelle  concernenti le incapacità  del fallito),  hanno  carattere solo  complementare: possono  essere  assolte  dalla  dichiarazione di fallimento  (o  dalla  dichiarazione di insolvenza) solo  congiuntamente alla  funzione  fondamentale della  procedura concorsuale; non  possono  giustificare  la dichiarazione di fallimento  (o  la dichiarazione di insolvenza) quando mancano i presupposti in presenza dei quali  la procedura concorsuale possa  assolvere  la sua  funzione  istituzionale. 		
			
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