Ev  tale  la società  (v.) che ha  per  oggetto sociale (v.) lo svolgimento  di un’attività  di controllo sulla contabilità  delle  società  che ne  fanno  richiesta e  di riferirne ai soci delle  stesse  (r.d.l.  23 novembre 1939, n. 1966, r.d.  22 aprile  1940, n. 531, e d.p.r.  31 marzo  1975, n. 136). Le  società di revisione sono  iscritte  in un albo  speciale  tenuto dalla  Consob  (v.).  Possono  assumere  la forma  di società  di persone  (v.) o quella  di società  di capitali (v.); in quest’ultimo caso,  le società di revisione devono:  a) essere  costituite  da  un  istituto  di credito  di diritto pubblico  o da  banche  di interesse nazionale;  b)  avere  un  capitale  sociale  di almeno  cinquecento milioni  di lire. Gli amministratori  (v.) delle  società di revisione devono essere  dottori commercialisti o ragionieri iscritti  nei relativi  albi professionali  o nel ruolo  dei revisori  ufficiali dei conti  oppure da  persone che abbiano gli altri  requisiti  previsti  dalla  legge. La  società di revisione svolge, dunque, una duplicità  di attività:  a) una  attività  di certificazione sulla contabilità  sociale; b)  una  attività  referente in merito  alla  certificazione svolta.  Per  l’attività  di certificazione, v. bilancio,  certificazione  del società di revisione. Per  quanto riguarda  l’attività referente, essa  si svolge: a) nei confronti  degli  azionisti  (v. azionista)  della società  certificata,  con  il deposito di relazione  o di pareri  presso  la sede della  società , affinche´  gli azionisti  possano  prenderne visione  prima  di partecipare alle  assemblee;  b)  nei confronti  del pubblico,  con  il deposito delle  medesime  relazioni  e pareri  di cui sopra,  in allegato  alle  deliberazioni adottate dall’assemblea, presso  il registro delle imprese  (v.) (artt.  5, comma 3o, e 7, comma  5o, d.p.r.  cit.); c) nei confronti  del collegio sindacale (v.),  cui la società  deve  riferire  sui fatti  che ritiene  censurabili, affinche´  il collegio   (art.  2408, comma  2o, c.c.) indaghi  senza  ritardo sui fatti  denunciati e presenti le sue  conclusioni  ed  eventuali  proposte in assemblea  (art.  1, comma  2o, d.p.r.  cit.); d)  nei confronti  della  Consob,  cui la società di revisione deve  riferire immediatamente, ove  abbia  ritenuto di non  rilasciare  la certificazione di bilancio  (art.  4, comma  3o, d.p.r.  cit.). Quest’ultima prescrizione si coordina con  la norma  (art.  8, comma  6o, d.p.r.  cit.) che attribuisce alla  Consob  il potere di sospendere o di revocare l’ammissione  della  quotazione di borsa nel caso,  tra  l’altro,  della  mancata  certificazione dei bilanci  di due  esercizi annuali  successivi delle  società  emittenti. La  società di revisione è  chiamata a dare  pareri:  1) sulla congruità  del prezzo  di emissione  delle  azioni  in caso  di proposta di aumento del capitale sociale (v.) con  esclusione  o con  limitazione del diritto di opzione (v.); 2) sulla congruità  del rapporto di cambio  delle  azioni  in caso  di proposta di fusione  (v. fusione  di società ); 3) sulla valutazione dei conferimenti in natura (v. conferimento, società di revisione in natura)  in caso  di proposta di aumento di capitale  sociale  mediante conferimenti. Come  la relazione  di certificazione, anche  i sopra  detti  pareri  della  società di revisione devono  restare depositati nella  sede  della  società  durante i quindici  giorni  che precedono l’assemblea e  finche´  questa  non  abbia  deliberato (art.  7 d.p.r.  cit.). Le  relazioni,  gli accertamenti e i pareri  eseguiti  dalle  società di revisione devono  risultare  da  un  apposito libro,  da  tenersi  nella  sede  della  società  sottoposta a revisione  e a cura della  società di revisione (art.  1, comma  3o, d.p.r.  cit.).  
 bilancio certificato dalla società di revisione:  v. bilancio,  certificazione  del società di revisione. 
 incarico della società di revisione:  v. bilancio,  certificazione  del società di revisione. 
 responsabilità  della società di revisione:  in forza  della  deliberazione assembleare (v.  deliberazione  di società ) di conferimento dell’incarico,  la società di revisione assume  una responsabilità  per  vari aspetti  analoga  a quelle  dei sindaci (v.).  La  società di revisione in primo luogo  (art.  1, comma  4o, d.p.r.  n. 136 del 1975): a) deve  adempiere i propri  doveri  con  la diligenza  del mandatario (v. mandato);  b)  è responsabile  della  verità  delle  sue  attestazioni; c) deve  conservare il segreto sui fatti  e sui documenti di cui ha  conoscenza per  ragioni  del suo ufficio. Le  persone che hanno  sottoscritto la relazione  di certificazione (v. bilancio, certificazione  del società di revisione) ed  i dipendenti che hanno  effettuato le operazioni di controllo contabile  sono  responsabili, in solido  con  la società di revisione, per  i danni conseguenti ai propri  inadempimenti o fatti  illeciti  nei confronti  delle società  assoggettate a revisione  o a terzi.  Non  c’è , però , responsabilità solidale  della  società di revisione con  gli amministratori  (v.) e con  i sindaci  delle  società sottoposte a revisione  ne´ , di conseguenza, è  sottoposta all’azione  di responsabilità  dei creditori sociali. Possono  esercitare l’azione  di responsabilità , invece,  quei  risparmiatori che abbiano effettuato un investimento azionario  per  essere  stati  tratti  in inganno  dalla  falsa certificazione della  società di revisione (art.  12 d.p.r.  cit.); detta  azione  può  essere  esercitata anche  da  quei  creditori sociali  la cui aspettativa di prestazione sia stata  lesa dal fatto  illecito,  commissivo  od  omissivo,  delle  società di revisione. Il fondato sospetto  di gravi  irregolarità  nell’adempimento dei doveri  della  società di revisione legittima  i soci che rappresentino almeno  un  decimo  del capitale  sociale  e il p.m.  a denunciare i fatti  al tribunale (art.  2, comma  8o, d.p.r.  cit. e art.  2409 c.c.). Se vengono accertate irregolarità  può  essere  disposta  la convocazione dell’assemblea per le conseguenti deliberazioni, consistenti  nella  revoca  dell’incarico  e  dell’esercizio  dell’azione  di responsabilità  contro  la società di revisione (art.  12 d.p.r.  cit.) o, nei casi più  gravi, alla  revoca  giudiziaria  dell’incarico  e alla  nomina  di un amministratore giudiziario  che convochi  e presieda  l’assemblea  per deliberare il nuovo  incarico  e che eventualmente proponga l’azione  di responsabilità  verso  la società di revisione revocata. 		
			
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