Enciclopedia giuridica

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Diligenza



diligenza del banchiere: è la speciale diligenza con cui, secondo la giurisprudenza, una banca deve adempiere gli incarichi ricevuti dal titolare di un conto corrente bancario (v. conto corrente, diligenza bancario) e, in particolare, verificare la provenienza dal correntista degli assegni bancari presentati. La giurisprudenza, infatti, ha introdotto la presunzione secondo la quale l’accorto banchiere è in grado di riconoscere un assegno bancario (v.) falsificato, salvo l’eccezionale abilità del falsario che la banca ha l’onere di provare per liberarsi da responsabilità contrattuale nei confronti del suo correntista. Il pagamento dell’assegno con falsa firma di traenza e con importo alterato è pagamento senza ordine del correntista o è pagamento oltre i limiti di tale ordine: trattasi, pertanto, di inadempimento della banca che, per liberarsi dalla responsabilità , deve provare la non riconoscibilità del falso, che costituisce impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.

diligenza del buon padre di famiglia: un principio che il c.c. formula in termini generali è quello secondo il quale nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza (art. 1176, comma 1o, c.c.). diligenza diligenza altro non significa se non diligenza dell’uomo medio: il diritto non esige dal debitore, come non esige da nessuno, una eccezionale diligenza; ne richiede quel tanto che l’uomo di media diligenza è solito prestare nell’assolvimento dei suoi impegni (sia ricordato per inciso: l’espressione deriva dal diritto romano, per il quale pater familias equivaleva a persona, non essendo allora considerati come soggetti di diritto ne´ la moglie ne´ , fino a che fosse rimasto in vita il padre, i figli). Sebbene il criterio della diligenza nell’adempimento sia formulato dal c.c. come criterio generale, si deve subito precisare che esso vale, tuttavia, solo per una particolare categoria di obbligazioni: per quelle che hanno ad oggetto prestazioni di fare e, ancor più in particolare, per le obbligazioni di mezzi (v. obbligazioni, diligenza di mezzi). Per le obbligazioni di dare (v. prestazione, diligenza di consegnare), per le obbligazioni di risultato (v. obbligazioni, diligenza di risultato), per le obbligazioni di contrarre la diligenza non è criterio idoneo a valutare la prestazione del debitore. L’ambito di applicazione dello stesso art. 1176, comma 2o, c.c., risulta alquanto ridotto dal fatto che le prestazioni di fare cui si obbliga un imprenditore sono, di norma, obbligazioni di risultato: così l’appaltatore, per il vettore, per il depositario ecc.; così quanto ai piccoli imprenditori, per il prestatore d’opera. anche,

diligenza nel diritto internazionale: parametro ambiguo per la misurazione della cura con cui uno Stato adempie ai propri doveri date le circostanze specifiche e dei mezzi di cui dispone. Nel caso di un obbligo di comportamento è sufficiente constatare che il suo destinatario non ha adottato il comportamento cui è tenuto per rilevare la violazione della norma internazionale. Nel caso, per contro, di un obbligo di risultato è l’interprete che, in base a quel parametro, deve verificare in concreto la sussistenza o meno della violazione.

diligenza professionale: la diligenza del debitore deve essere valutata con un metro più specifico quando la prestazione inerisca all’esercizio di una attività professionale: in questo caso essa deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2o, c.c.). Vengono in considerazione, in primo luogo, le professioni intellettuali (artt. 2229 ss. c.c.): se la prestazione è , ad esempio, la prestazione sanitaria di un medico o la prestazione di assistenza legale di un avvocato o la prestazione tecnica di un geometra o di un ingegnere, la diligenza richiesta non sarà quella, generica, dell’uomo medio, ma quella, specifica, del medico o dell’avvocato, del geometra o dell’ingegnere di media diligenza. In questi casi viene in considerazione, oltre alla diligenza, anche la perizia, ossia l´ılità tecnica richiesta per l’esercizio di quella data prestazione professionale: il medico, l’avvocato, l’ingegnere ecc. debbono, per essere considerati adempienti, eseguire la prestazione con la perizia del medio professionista di quella data professione. Se, tuttavia, la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (come nel caso di un delicato intervento chirurgico o di un ardito progetto di ingegneria), la responsabilità del professionista per i danni cagionati al cliente è valutata con minor rigore. La deroga è posta dall’art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Gli sviluppi della scienza e della tecnica hanno però ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga: problemi tecnici di speciale difficoltà non sussistono quando la prestazione possa essere eseguita applicando, con la diligenza e la perizia dovute, predeterminate regole tecniche, proprie di quella data professione, come le regole della tecnica chirurgica, quella delle costruzioni in cemento armato e così via. In questi casi non vale l’esenzione da responsabilità per colpa lieve; di più : la giurisprudenza ha introdotto una presunzione di colpa del professionista, in particolare, del chirurgo, per l’ipotesi in cui la prestazione non abbia sortito il risultato che, allo stato attuale della scienza e della tecnica, era legittimo attendersi. Il criterio della diligenza qualificata vale, oltre che per le professioni intellettuali, anche per le attività economiche professionalmente esercitate, ossia per le attività imprenditoriali (art. 2082 c.c.), pur se esercitate da piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.). Perciò , se il mandatario in genere non è tenuto che alla diligenza (art. 1710 c.c.), è invece valutata con maggior rigore la diligenza del banchiere, quantunque l’art. 1856 disponga che la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Con il metro della diligenza è valutata anche la prestazione dell’artigiano.


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