Enciclopedia giuridica

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Assegno bancario

Titolo di credito astratto all’ordine, utilizzato come mezzo di pagamento. Contiene l’ordine incondizionato che una persona (il traente) dà ad una banca (il trattario) di pagare a vista una somma di danaro ad un terzo o allo stesso traente. Deve contenere, per valere come assegno, la espressa denominazione, assegno bancario assegno bancario la determinazione della somma da pagare, la data, il luogo dell’emissione, la sottoscrizione del traente. L’assegno bancario non può essere accettato dalla banca: il visto della banca sul titolo ha solo l’effetto di accertare l’esistenza di fondi e di impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza. L’assegno bancario può esse emesso solo se l’emittente ha fondi disponibili presso la banca trattaria ed è , perciò , creditore della banca per una somma almeno pari all’importo dell’assegno bancario; occorre, altresì, che sussista tra l’emittente e la banca una convenzione di assegno bancario.

assegno bancario a copertura garantita: è un tipo di assegno bancario sul quale è stampigliato dalla banca l’ammontare massimo per il quale l’assegno bancario può essere emesso. In tal modo la banca accerta l’esistenza di fondi del traente fino all’ammontare indicato e ne impedisce il ritiro, esponendosi, verso il prenditore del titolo, a responsabilità extracontrattuale.

assegno bancario a me stesso: è l’assegno bancario in cui il traente ordina al trattario di pagare una somma di danaro allo stesso traente, apponendo, nello spazio riservato all’indicazione del beneficiario, la dicitura a me stesso (art. 6, comma 1 l. ass.).

avallo nell’assegno bancario: v. avallo.

assegno bancario a vuoto: voce che indica sia l’ipotesi di emissione di assegno bancario in mancanza di fondi disponibili a credito del cliente presso la banca trattaria al momento dell’emissione del titolo stesso, sia l’ipotesi di mancanza, in tutto o in parte, della disponibilità successivamente all’emissione e prima della scadenza del termine di presentazione. Il fatto è previsto e punito come reato; ma l’azione penale può essere esercitata solo se siano decorsi 60 giorni dalla data di scadenza del titolo senza che l’emittente abbia effettuato il pagamento, maggiorato degli interessi, di una penale del 20 e delle spese.

convenzione di assegno bancario: v. convenzione, assegno bancario di assegno bancario.

assegno bancario da accreditare: è l’assegno bancario non pagabile in contatti, ma per accredito sul conto del presentatore del titolo.

assegno bancario di quietanza: v. assegno bancario di sportello.

assegno bancario di sportello: identifica l’assegno bancario in bianco che la banca consegna al correntista privo del libretto degli assegni, per consentirgli di trarlo sulla banca stessa. L’assegno bancario di sportello svolge la funzione materiale di quietanza del prelevamento dal conto effettuato dal cliente; per questo è anche chiamato assegno di quietanza.

assegno bancario duplicato: facoltà del traente di assegno bancario di emettere lo stesso in diversi esemplari (duplicati): ha per oggetto assegno bancario non al portatore emessi in un paese e pagabili in un altro paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso paese e viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltremare dello stesso paese. Ciascun duplicato deve essere numerato nel contesto del titolo: in mancanza, il duplicato è considerato come un distinto assegno bancario (art. 66 l. ass.). Chi effettua il pagamento al prenditore del duplicato è liberato, anche se non è fatta menzione sul titolo che il pagamento annulla l’effetto obbligatorio degli altri duplicati (art. 67, comma 1o, l. ass.). Se un girante trasferisce i duplicati a persone diverse, lui stesso e i successivi giranti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti (art. 67, comma 2o, l. ass.).

duplicato di assegno bancario non trasferibile: identifica l’assegno bancario rilasciato al prenditore di assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile in sostituzione di quello smarrito, distrutto, sottratto (art. 73 l. ass.). In caso di assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile, infatti, non si fa luogo alla procedura di ammortamento prevista in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di assegno bancario (artt. 69 – 72 l. ass.), ma il prenditore deve denunciare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al traente ed al trattario, ottenendo così a sue spese, un titolo del tutto analogo al precedente, salvo che per l’indicazione, nel contesto dello stesso, che si tratta di duplicato.

assegno bancario non trasferibile: è l’assegno bancario recante la clausola non trasferibile, in forza della quale il titolo non può essere girato se non ad un banchiere e solo per l’incasso. Chi paga un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde dell’importo dell’assegno bancario. La clausola può essere apposta dalla banca su richiesta del cliente oppure dal traente all’atto dell’emissione oppure da un giratario.

assegno bancario pagabile in valuta estera: è l’assegno bancario il cui importo è indicato in una moneta non avente corso legale nel luogo del pagamento (art. 39 l. ass.). In tal caso il pagamento, se avviene entro il termine di presentazione, può essere effettuato nella moneta indicata oppure nella moneta del paese secondo il valore di questa il giorno del pagamento. Se il pagamento non è avvenuto alla presentazione, il portatore dell’assegno bancario ha facoltà di domandare che la somma sia pagata nella moneta estera o in quella del paese secondo il valore di questa nel giorno della presentazione o in quello del pagamento. Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può , però , disporre che l’importo dell’assegno bancario sia calcolato al corso indicato nell’assegno bancario stesso (art. 39, comma 2o, l. ass.). Se il traente ha disposto, con espressa menzione sul titolo, che l’importo dell’assegno bancario venga pagato in una moneta espressamente indicata (c.d. clausola di pagamento effettivo in moneta estera), il pagamento deve avvenire necessariamente nella moneta indicata (art. 39, comma 3o, l. ass.). Se la somma è determinata in una moneta avente la stessa denominazione, ma valore diverso nel paese di emissione e in quello di pagamento, si presume che il traente abbia voluto indicare la moneta del luogo del pagamento (art. 39, comma 4o, l. ass.).

pagamento di assegno bancario: l’assegno bancario può essere presentato per il pagamento entro otto giorni dall’emissione, se pagabile nello stesso comune; entro quindici, se pagabile in un comune diverso; entro venti, se pagabile in uno Stato diverso; entro sessanta, se pagabile in un continente diverso. La mancata presentazione per il pagamento entro i suddetti termini fa perdere al portatore del titolo, se la banca rifiuta il pagamento, l’azione di regresso verso il traente, i giranti e gli avallanti.

assegno bancario postdatato: è l’assegno bancario recante data di emissione successiva a quella effettiva. L’emissione di assegno bancario postdatato è considerata illecito, ma l’assegno bancario in se´ è valido e costituisce, agli effetti della revocatoria fallimentare, mezzo normale di pagamento.

protesto dell’assegno bancario: v. protesto, assegno bancario di assegno bancario.

rischio di falso nell’assegno bancario: è lo specifico rischio del debitore di assegno bancario, principale o di regresso, di pagare assegno bancario con falsa firma di traenza o con importo alterato o, in caso di assegno non trasferibile, presentato da falso prenditore che trae in inganno il debitore con documento di identità falsificato. Il problema si pone soprattutto nei rapporti tra il correntista e la banca: in Inghilterra, negli Usa e in Svizzera si è formata la regola che addossa alla banca il rischio del falso, salvo la prova della colpa del correntista. In Italia si riteneva in passato che il rischio del falso dovesse essere addossato al correntista, salva la prova della colpa della banca, sulla base della considerazione che la banca risponde per gli incarichi ricevuti secondo le regole del mandato. Di recente, però , l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinale è orientato nel senso di imporre alla banca una diligenza qualificata, la diligenza dell’accorto banchiere, nell’operazione di verifica della firma di traenza e di presumere la colpa della banca in caso di pagamento di assegno a firma falsa, addossando così alla stessa l’onere di provare che, per l’eccezionale abilità del falsario, il falso non era riconoscibile.

sbarramento speciale di assegno bancario: v. assegno bancario sbarrato.

assegno bancario sbarrato: è l’assegno bancario sul quale il traente o uno dei successivi portatori ha tracciato due sbarre parallele, con la conseguenza che la banca pagherà solo se l’assegno bancario le verrà presentato da un banchiere o da un proprio cliente, oppure, se tra le sbarre è indicato un banchiere, solo all’istituto di credito indicato tra le sbarre o ad un istituto incaricato da esso, o, se è indicata la stessa banca, al portatore che sia suo cliente; in entrambi questi casi si parla di sbarramento speciale. Il banchiere che non osservi queste disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

assegno bancario scadenza: v. assegno bancario.

assegno bancario turistico: è l’assegno bancario cui il traente appone la clausola assegno turistico, con la conseguenza che l’assegno bancario non sarà pagato se il prenditore non lo sottoscrive due volte, quando lo riceve e quando lo riscuote, al fine di consentire alla banca il controllo della conformità delle due firme.

assegno bancario vademecum: è l’assegno bancario, detto anche certificato o a fondo garantito, sul quale il trattario attesta l’esistenza di fondi nei limiti della somma indicata dall’assegno bancario stesso. La dichiarazione del trattario importa impegno, da parte sua, a non ritirare tali fondi e a non consentirne il ritiro da parte del traente.


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