Enciclopedia giuridica

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Assegno circolare

Titolo di credito astratto all’ordine, consistente nella promessa incondizionata di una banca di pagare a vista una somma di danaro. Può essere emesso solo da una banca a ciò autorizzata, la quale deve avere presso la Banca d’Italia un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli assegni circolari che emette. L’emissione del titolo è limitata a somme che sono disponibili presso la banca emittente a credito di chi ne ha fatto richiesta di emissione. Il titolo può essere richiesto a favore di se stesso o di un terzo. La banca sottoscrive l’assegno circolare quale promittente e, pertanto, è obbligata al pagamento nelle mani del possessore, salve le ordinarie eccezioni che il debitore può opporre al possessore di qualsiasi titolo di credito astratto.

accettazione dell’assegno circolare: v. assegno circolare.

pagamento dell’assegno circolare: il possessore di assegno circolare deve presentarlo per il pagamento entro trenta giorni all’emissione, pena la decadenza dall’azione di regresso; l’azione diretta contro la banca emittente si prescrive, invece, nel più lungo termine di tre anni dall’emissione. Pertanto il possessore che si sia astenuto dal richiedere il pagamento entro trenta giorni assume il rischio dell’insolvenza della banca.


Assegno bancario      |      Assegno di conto corrente postale


 
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