Enciclopedia giuridica

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Assegno di conto corrente postale

Ev un titolo di credito con il quale il titolare di un conto corrente postale dispone delle somme risultanti a suo credito presso l’amministrazione postale, ordinando a questa di effettuare pagamenti a favore proprio o di terzi portatori del titolo. Il titolo ha caratteristiche formali affini a quelle dell’assegno bancario (v.) del quale esercita analoga funzione. Gli assegni sono di due tipi: a) trasferibili, caratterizzati cioè dalla possibilità di circolare, da un possessore ad un altro in seguito a girata e, dunque, pagabili a qualunque possessore legittimo; b) non trasferibili, cioè pagabili al solo beneficiario o alla persona da lui delegata all’incasso. Gli assegni, prima di essere messi in circolazione o presentati per il pagamento, devono essere sottoposti al visto da parte dell’ufficio ove è iscritto il conto. L’assegno di conto corrente postale privo di visto è detto fiduciario: deve essere autorizzato dall’amministrazione postale e viene trasmesso al beneficiario del conto corrente postale facendo esclusivo affidamento sulla sua promessa. L’assegno di conto corrente postale fiduciario deve essere presentato per il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza e solo presso uffici autorizzati ad effettuare pagamenti a vista; è però possibile che l’assegno di conto corrente postale sia ugualmente sottoposto al visto dell’amministrazione postale qualora sia inviato all’ufficio conti correnti. Oltre il predetto termine l’assegno di conto corrente postale fiduciario può venire pagato al possessore che ne faccia richiesta entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’assegno di conto corrente postale è stato vistato; in mancanza anche di questo adempimento l’assegno di conto corrente postale si prescrive a favore dell’amministrazione delle poste.


Assegno circolare      |      Assemblea


 
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