Sono  interne istruzioni,  applicative o interpretative della  legge o dei regolamenti, che i ministri  o i preposti all’amministrazione periferica (prefetti,  provveditori agli studi  ecc.) rivolgono  agli uffici che da  essi dipendono. Le  circolari obbligano i funzionari  e gli impiegati  pubblici  in forza  del vincolo  gerarchico  che li lega  alle  superiori autorità , ma non  hanno  efficacia vincolante  nei confronti  dei cittadini;  non  sono,  cioè , fonti  di diritto.   
 circolari tributarie:  messaggi  con  cui un  ufficio dell’amministrazione finanziaria  si rivolge  ad  un  ufficio dipendente o corrispondente per  comunicare un  ordine o un’informazione. Non  esiste  una  regola  tassativa  cui le circolari debbono uniformarsi per  forma  o contenuto ed  in ciò  non  differiscono  dalle  circolari degli altri  settori  dell’amministrazione, ma in campo  fiscale  acquisiscono un’importanza notevole quando rappresentano l’interpretazione ministeriale di una  certa  norma.  Nominalisticamente si dividono  in circolari, note,  verbali  delle riunioni  degli  ispettori  compartimentali e interpretazioni del Secit (v.).  Ma la distinzione fondamentale è  fra le circolari che hanno  la funzione  di commentare in generale una  certa  normativa e le risoluzioni  che rispondono a quesiti riguardanti casi specifici. Con  riferimento alle  circolari a carattere interpretativo il fondamentale e indiscusso  principio  dell’inderogabilità  delle  leggi esclude che tali  circolari possano  innovare il disposto  legislativo.  Esse  non  costituiscono fonte  del diritto  dovendo assolvere  unicamente ad  una  funzione  di interpretazione della  legge; tuttavia  tale  interpretazione, anche  se contenuta in un  messaggio  dei supremi  organi  dell’amministrazione, non  potrà  mai assurgere al rango  di interpretazione autentica. Di  quest’ultima si può  parlare, infatti,  solo  quando deriva  da  una  fonte  pari  o superiore a quella in cui è  contenuta la norma  interpretata; nel caso  in cui provenga, invece, da  una  fonte  subordinata, come  la circolari, potrà  essere  considerata come un’interpretazione autorevole dotata di un  effetto  persuasivo  simile a quello dei precedenti giurisprudenziali (v. interpretazione della legge). Coerentemente è  stata  esclusa  la vicolatività  delle  circolari nei confronti  del contribuente e del giudice,  anche  se tributario. L’opinione prevalente è  che tali  interpretazioni siano,  invece,  vincolanti  per  gli uffici sottoposti al potere gerarchico  del soggetto  che emana  la circolare.  Peraltro in caso  di emanazione di un  provvedimento in violazione  dell’ordine impartito nella circolare  è  esclusa  l’annullabilità  del provvedimento medesimo  poiche´  o l’atto  è  legittimo  perche´  conforme alla  legge e, quindi,  l’interpretazione contenuta nella  circolare  è  errata o è  illegittimo  per  violazione  di legge (e della  circolare),  ma in questo  caso  è  irrilevante la violazione  della  circolare perche´  per  l’annullabilità  è  sufficiente  la violazione  di legge. Ev  esclusa l’autonoma impugnabilità  delle  circolari di fronte  alle  commissioni  tributarie poiche´  un’impugnazione di questo  tipo  darebbe vita  ad  una  sorta  di accertamento preventivo incompatibile con  l’attuale  struttura del contenzioso tributario  (v.).  Si discute  sugli effetti  dei c.d. revirement d’interpretazione ad  opera  della  stessa  amministrazione, la soluzione migliore  è  probabilmente quella  che tende  a riconoscere in tutti  questi  casi almeno  l’inapplicabilità  delle  sanzioni  per  obiettiva incertezza sull’interpretazione della  norma  tributaria. Di  notevole importanza sono anche  talune  circolari organizzative almeno  nei limiti in cui la volontà  organizzativa esplica  effetti  verso  i contribuenti o, addirittura cerca  di essere  tale  anche  nei confronti  di essi. Nel  primo  caso  si tratta di circolari legittime nei limiti in cui all’amministrazione è  consentito di indirizzare  il comportamento degli  uffici verso  la migliore  utilizzazione delle  forze disponibili  (ad  es. individuazione dei criteri  selettivi  per  l’effettuazione dei controlli)  o sui comportamenti processuali o istruttori più  opportuni. Illegittime  per  violazione  della  riserva  di legge ex art.  23 Cost.  sono  invece quelle  circolari a carattere organizzativo che impongono ai contribuenti obblighi, anche  se a carattere documentale, non  previsti  dalla  legge. 		
			
| CIPI | | | Circolazione |