Enciclopedia giuridica

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Ospedale psichiatrico giudiziario

L’art. 215 c.p. distingue le misure di sicurezza personali in detentive e non detentive; tra le prime viene collocato anche l’ospedale psichiatrico giudiziario, la cui disciplina è affidata all’art. 222 c.c.. Si prevede che nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per sordomutismo, sia sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni; in questi ultimi casi la sentenza di proscioglimento viene semplicemente comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza. D’altro canto, la durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, ovvero di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Inoltre, nel caso in cui la persona ricoverata in ospedale psichiatrico giudiziario deva scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di quest’ultima sarà differita finche´ dura il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai minori di quattordici anni e ai maggiori di quattordici e minori di diciotto, che siano stati prosciolti per ragioni di età , qualora abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato trovandosi in una delle condizioni descritte all’inizio (infermità psichica ecc.). In pratica, l’ospedale psichiatrico giudiziario si presenta come misura di sicurezza personale detentiva da applicarsi ai soggetti non imputabili affetti da infermità di mente; nei casi indicati, l’applicazione dell’ospedale psichiatrico giudiziario si presentava come obbligatoria, poiche´ la pericolosità era presunta dalla legge; la Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, ha dichiarato illegittima la presunzione di pericolosità , per cui oggi quest’ultima deve essere accertata volta per volta dal giudice. Paradossalmente tale novità ha finito per peggiorare invece che migliorare i problemi legati all’applicazione concreta: infatti, oltre ad un travaso di responsabilità sui periti psichiatrici, c’è da segnalare il vuoto creatosi per il fatto che non è stato previsto nessun trattamento per il prosciolto per infermità psichica non ritenuto socialmente pericoloso; a ciò si aggiunga che gli psichiatri hanno spesso rifiutato la responsabilità del giudizio di pericolosità . Il tutto, poi, a prescindere dalla crisi della misura dell’ospedale psichiatrico giudiziario considerata nel suo aspetto squisitamente concreto, spesso disumano e privo di aspetti seriamente terapeutici: inutile sottolineare che proprio contro l’ospedale psichiatrico giudiziario sono state rivolte critiche sempre maggiori, ed anche la sentenza n. 139 del 1982 è stata vista in un’ottica più disapplicativa che non razionalizzante. (S. Samorì).


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