Enciclopedia giuridica

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Sentenza

Alla tutela giurisdizionale dei diritti l’autorità giudiziaria provvede, di regola, mediante sentenza; è la sentenza, quanto meno, il provvedimento conclusivo del processo di cognizione, idoneo a produrre effetti definitivi sui rapporti sostanziali. Secondo una tradizionale classificazione si distingue fra sentenze costitutive, sentenze di accertamento, sentenze di condanna. Di quest’ultima categoria il c.c. fa cenno all’art. 2818 c.c., là dove considera quale titolo per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale (v.) la sentenza che porta condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di altra obbligazione, mentre la presuppone agli artt. 2910 ss., allorche´ regola l’esecuzione forzata (v.) sui beni del debitore, la sentenza di condanna essendo fra i titoli esecutivi in forza dei quali l’esecuzione forzata può essere intrapresa. Alle sentenze costitutive e di accertamento sono, invece, rivolte le specifiche norme degli artt. 2908 e 2909 c.c.: la prima norma attribuisce carattere di tassatività alla categoria delle sentenze costitutive (nei casi previsti dalla legge), e in questa eccezionalità , propria solo di esse, risiede la rilevanza della distinzione fra sentenze costitutive e sentenze di accertamento; entrambe le norme si occupano dei limiti soggettivi del provvedimento giurisdizionale, stabilendo che l’effetto costitutivo o quello dichiarativo della sentenza si produce tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La formula dell’art. 2908 c.c. riecheggia, ma non riproduce esattamente, quella dell’art. 1321 c.c.: nei casi previsti dalla legge l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Si tratta di formula necessariamente più ampia: i rapporti giuridici che vengono qui in considerazione non sono solo i rapporti patrimoniali, potendo le sentenze produrre effetti costitutivi, ad esempio, la sentenza di divorzio (v.), anche su rapporti non patrimoniali; non c’era, invece, ragione di sostituire con un modificare il regolare di cui all’art. 1321 c.c., atteso che una sentenza ben può regolare, nel senso più ampio dell’espressione, un rapporto giuridico, come nel caso della sentenza che, a norma dell’art. 1032, commi 1o e 2o, costituisce una servitù coattiva (v. servitù , sentenza coattive) e stabilisce le modalità della servitù, o come nella serie di casi cui si riferisce l’art. 1374 c.c. allorche´ colloca l’equità del giudice fra le fonti del contenuto contrattuale (v. integrazione del contratto, fonti di sentenza), e fra i quali rientra il potere di determinare l’oggetto del contratto (art. 1349 c.c.) o quello di ridurre una penale eccessiva (art. 1384 c.c.). L’art. 2908 c.c., allude, nella rubrica, alle sentenze con effetti costitutivi; ma effetti costitutivi sui rapporti sostanziali si possono produrre anche con altri provvedimenti. Ev il caso, ad esempio, del trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato: l’effetto traslativo della vendita forzata, menzionato nell’art. 2919 c.c., si produce a norma dell’art. 586 c.p.c., per il quale il giudice dell’esecuzione pronuncia decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato. Di regola, la costituzione, la modificazione (e la regolazione) o l’estinzione dei rapporti giuridici è l’effetto di fatti giuridici (v.) o di atti giuridici (v.); e la sentenza, che nella controversia fra le parti dichiara che un dato rapporto giuridico è costituito o si è modificato o si è estinto, è sentenza di accertamento del fatto o dell’atto che ha prodotto l’effetto costitutivo, modificativo o estintivo. Questo effetto non è prodotto della sentenza, ma del fatto o dell’atto giuridico. Chi ottiene una sentenza che accerta l’acquisto della proprietà per usucapione (v.) è proprietario del bene non in forza della sentenza, bensì del fatto giuridico del possesso prolungato nel tempo, assunto dalla legge come modo di acquisto della proprietà . Chi ottiene una sentenza che accerta l’avvenuto perfezionamento di una vendita sarà proprietario del bene venduto, o creditore per il pagamento del prezzo, in forza del contratto, non già della sentenza. Tuttavia, la sentenza di accertamento, come precisa l’art. 2909 c.c., fa stato: essa rende non più controvertibile il fatto o l’atto produttivo dell’effetto sostanziale e l’effetto che il fatto o l’atto ha prodotto. L’esistenza di provvedimenti giurisdizionali costitutivi deriva la propria ragion d’essere dalla circostanza che non sempre basta, per attuare la tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 2907 c.c., una sentenza di accertamento. A chi ha diritto di ottenere una servitù sul fondo altrui, ad esempio perche´ proprietario di un fondo intercluso, non basta una sentenza che accerti il suo diritto: una piena protezione di questo richiede che l’autorità giudiziaria, accertato il suo diritto alla servitù , provveda essa stessa a costituirla. In tal caso non può dirsi che un fatto giuridico, quale l’interclusione del fondo, abbia provocato l’effetto costitutivo del diritto reale; questo trova la propria fonte nella sentenza, come trova fonte nella sentenza l’obbligazione di corrispondere l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente, che il giudice deve determinare a norma dell’art. 1032, comma 2o, c.c.. Del pari, è la sentenza resa ex art. 2932 c.c., non certo il preliminare di vendita (v. contratto, sentenza preliminare), la fonte dell’effetto traslativo della proprietà; è il decreto ex art. 586 c.p.c. che lo produce in sede di vendita forzata. La possibilità per il giudice, di emettere provvedimenti costitutivi è eccezionale, alla stregua dell’art. 2908 c.c.; ma il principio di tassatività non impedisce alla giurisprudenza di farvi ampio ricorso in materia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (v. esecuzione forzata, sentenza dell’obbligo di concludere un contratto), là dove essa prende atto che l’art. 2932 c.c. non fa riferimento solo all’obbligo contrattuale di contrarre, ma più genericamente all’obbligo di contrarre, quale che ne sia la fonte (v. fonti delle obbligazioni). La sentenza costitutiva, per l’art. 2908 c.c., ha effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa; la sentenza di accertamento, per l’art. 2909 c.c., fa stato fra i medesimi soggetti: l’una e l’altra vincolano, oltre alle parti del rapporto dedotto in giudizio, anche coloro che in tale rapporto siano succeduti alle parti, a titolo universale (eredi) o a titolo particolare (aventi causa), in epoca anteriore o successiva al giudicato. Il che val quanto dire che non basta, per sottrarsi al giudicato, il proclamarsi terzi rispetto al processo che vi ha dato luogo: dal giudicato si è vincolati se si è succeduti nella posizione di parte del medesimo rapporto sul quale una sentenza ha prodotto effetti costitutivi o dichiarativi. Così, chi ha acquistato il fondo sul quale era stata in precedenza costituita una servitù coattiva non può addurre la propria estraneità al processo per ritenersi non vincolato dalla sentenza resa nei confronti del suo dante causa e rimettere in discussione l’altrui diritto alla servitù . Chi ha acquistato un fondo sul quale altri aveva in precedenza usucapito una servitù non può addurre la propria estraneità al processo, nel corso del quale l’usucapione è stata accertata, per rimettere in discussione l’esistenza della servitù . L’uno e l’altro sono succeduti nel rapporto (la proprietà del fondo) così come il rapporto si configurava in capo all’avente causa, per effetto della sentenza che lo aveva gravato di una servitù coattiva o che aveva accertato l’esistenza di una servitù da altri acquistata per usucapione. Le norme in parola, ovviamente, si riferiscono a chi è succeduto nel rapporto a titolo derivativo: non sono applicabili a chi vanti, sulla cosa oggetto del rapporto pregiudicato dalla sentenza, un titolo originario di acquisto, come nel caso di chi assuma di avere acquistato la piena proprietà del fondo per usucapione e vanti sulla cosa un proprio rapporto giuridico, costituito ex novo.

sentenza canonica: la sentenza sentenza è la pronuncia del giudice ecclesiastico che definisce la causa proposta dalle parti. Essa può essere definitiva se concerne la causa principale, interlocutoria se risolve questioni connesse alla lite principale (can. 1607). La sentenza sentenza passa in giudicato qualora tra le medesime parti siano state emanate due sentenze conformi sullo stesso petitum e sulla stessa causa petendi. Quelle che riguardano lo stato delle persone non passano in giudicato ma diventano esecutive qualora siano state emanate due sentenze conformi. Le sentenze matrimoniali possono essere delibate in Italia (art. 8 Accordo di Villa Madama 1984) (v. delibazione). (M.E. Campagnola).

sentenza di accertamento: la sentenza sentenza può essere definita come quel provvedimento del giudice con cui questi da certezza in ordine al diritto o alla situazione giuridica dedotti nel processo. Il c.c. prevede diverse ipotesi di sentenze di accertamento, quali ad esempio quelle previste dagli artt. 949, 1079 e 2690 n.2, ma le sentenze di mero accertamento si devono ritenere in via generale ammissibili in qualsiasi situazione in cui vi sia una incertezza che riguardi diritti o situazioni giuridicamente rilevanti e che non sia meramente ipotetica o soggettiva.

sentenza di condanna: v. condanna.

sentenza internazionale: atto conclusivo dei procedimenti giudiziari, generalmente arbitrali, volti alla soluzione di controversie internazionali fra Stati. La sentenza sentenza, che generalmente è motivata, obbliga le parti a considerare conclusa la controversia, rivestendo altresì per esse l’efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale. Essa è immutabile, salve le eccezioni di revisione in seguito alla scoperta di nuovi fatti, ignoti alle parti che li invocano e di rilevanza decisiva ai fini della conclusione della controversia. I giudici possono annettere alla sentenza opinioni dissidenti o individuali. Con riferimento alle sentenze della Corte internazionale di giustizia (Cig), qualora una parte non dia esecuzione agli obblighi che le incombono in base ad una di esse, l’altra parte potrà ricorrere al Consiglio di sicurezza delle N.U. che potrà fare raccomandazioni o decidere le misure da prendere per dare effetto al giudicato (Carta delle N.U., art. 94, comma 2o).

sentenza nel processo amministrativo: provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice amministrativo decide sul ricorso. Alla deliberazione della sentenza il collegio giunge in camera di consiglio, nella stessa data dell’udienza di trattazione (v. udienza, sentenza nel processo amministrativo) o in una successiva, con votazione a maggioranza assoluta. I voti sono raccolti dal presidente a cominciare dal relatore e poi in base all’ordine inverso di anzianità di nomina. Il provvedimento finale è redatto dal relatore, che può essere sostituito, se in minoranza, e sottoscritta dal presidente e dall’estensore. (Midena).


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