Enciclopedia giuridica

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Sentenza nel processo civile

Atto giurisdizionale che esprime l’atto del giudicare; può essere di merito e di rito: nel primo caso si articola in sentenza nel processo civile di accertamento, costitutiva e di condanna; la sentenza nel processo civile di rito, invece, risolvendo una questione procedurale, spiega i suoi effetti nel processo. Ev definitiva la sentenza nel processo civile che conclude il giudizio, non definitiva quella che ha ad oggetto alcune delle domande, non definendo il processo per intero, che deve pertanto continuare dopo la pronuncia.

contenuto della sentenza nel processo civile: requisito oggettivo della sentenza nel processo civile, regolato dall’art. 132 c.p.c.: la sentenza nel processo civile deve essere composta da una parte espositiva, descrittiva di elementi o fatti processuali; da una parte motiva, contenente una concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione; e da una parte dispositiva, manifestazione della volontà del giudice, preceduta dalla formula In nome del popolo italiano, ricomprendente il dispositivo e la sottoscrizione.

deliberazione della sentenza nel processo civile: fase del processo a cui l’organo giudicante perviene una volta terminata l’udienza collegiale (nel caso di giudice monocratico questo momento non ha rilievo esterno). Si ha nel segreto della camera di consiglio, a cui partecipano solo i giudici che hanno assistito alla discussione, senza che venga redatto alcun documento fino alla votazione. Sotto la direzione del presidente, la decisione viene presa a maggioranza di voti. Terminata questa operazione il presidente redige, sottoscrivendolo, il dispositivo ed affida al relatore, se ha espresso voto favorevole alla decisione, la redazione del testo della decisione.

efficacia della sentenza nel processo civile: l’efficacia della sentenza nel processo civile si perfeziona con la pubblicazione. Tale efficacia però può essere sospesa, finche´ le impugnazioni sono proponibili. Il loro decorso fa sì che la sentenza nel processo civile spieghi i suoi effetti, divenuti irretrattabili in sede giudiziaria, erga omnes.

esecutorietà della sentenza nel processo civile: effetto più notevole e rilevante della sentenza nel processo civile, che acquista efficacia di titolo esecutivo. In base ad essa, pertanto, può essere promossa l’esecuzione forzata. Importante è l’individuazione del momento in cui la sentenza nel processo civile acquista tale forza: secondo il codice attualmente in vigore diventa esecutiva la sentenza nel processo civile di secondo grado, o quella di primo che abbia attitudine alla proposizione di un processo di esecuzione forzata, qualora ricorrano determinati presupposti. Con il nuovo codice di rito (art. 282) verrà attribuita efficacia esecutiva fra le parti anche alle sentenze di primo grado soggette ad appello.

forma della sentenza nel processo civile: essenziale per l’esistenza della sentenza nel processo civile è la forma scritta. La sentenza nel processo civile. deve essere redatta in lingua italiana, a mano o in forma.

motivazione della sentenza nel processo civile: l’obbligo di sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile e di tutti i provvedimenti è prevista dall’art. 111, comma 1o, Cost.. La funzione di tale obbligo è , nei confronti delle parti del processo, quella di fornire una giustificazione logicosentenza nel processo civilegiuridica delle decisioni emanate, mentre nei confronti del giudice dell’impugnazione è quella di consentire che quest’ultimo, attraverso l’esame dei motivi, possa giudicare meglio intorno alla fondatezza del gravame. Importante è la funzione che esplica la sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile di Cassazione per il principio di diritto che la sentenza nel processo civile elabora ai fini di uniformità e nomofilachia (v.) della giurisprudenza. La sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile è generalmente invalidata e quindi impugnabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., quando omette l’esame di un fatto decisivo e rilevante ai fini della decisione, quando si ha omissione formale o sostanziale della motivazione, nel caso di motivazione fittizia o sommaria, e per ciò spesso insufficiente. Ev altresì impugnabile una motivazione illogica perche´ priva di adeguate argomentazioni giustificative, o contraddittoria. La disciplina dell’obbligo di motivazione trova la sua fonte principale e più qualificata nell’art. 111 Cost., comma 1o, ove è previsto che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Le ragioni che giustificano il suddetto obbligo sono diverse e diversamente articolate soprattutto in relazione alle funzioni che la medesima deve esplicare: a) funzione esplicata dalla motivazione nei confronti delle parti: essa dovrebbe persuadere le parti, soprattutto quella soccombente, della bontà e giustizia della decisione, nonche´ del fatto che il giudice abbia adeguatamente valutato la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni con la conseguenza di scoraggiare le parti dal proporre impugnazioni; b) funzione esplicata dalla motivazione nei confronti del giudice: la motivazione è in questo caso necessaria affinche´ il giudice della impugnazione possa meglio giudicare intorno alla fondatezza del gravame, attraverso l’esame dei motivi; c) funzione esplicata dalla sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile di Cassazione: essa permette di interpretare il principio di obbligatorietà della motivazione in relazione al controllo sulla legalità della stessa e all’esplicazione della funzione di nomofilachia e di unificazione della giurisprudenza. La disciplina legislativa ordinaria di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’individuare le ipotesi di ricorso in sentenza nel processo civile per vizio di motivazione, fa intravedere contrario sensu quali sono gli elementi che devono costituire una motivazione valida della sentenza. a) omesso esame di un fatto decisivo: con ciò si intende la completa omissione da parte del giudice, di un fatto rilevante, in termini di causalità , ai fini della decisione assunta; nel senso cioè che se il giudice avesse valutato il fatto (omesso), sarebbe giunto ad una diversa e opposta conclusione; b) omissione formale e sostanziale di motivazione: in tale circostanza si è di fronte ad un provvedimento assolutamente privo di alcuna giustificazione e spiegazione del ragionamento del giudice e delle sue conclusioni; la mancanza oltre che formale (assoluta omissione materiale) può anche essere sostanziale (nel senso di assolutamente carente e quindi priva di quel minimum necessario per fornire una motivazione adeguata); c) motivazione fittizia: le ipotesi di pseudomotivazione non sono rare; si pensi ai casi di motivazione sommaria, a quella che si limita a rinviare al buon senso, all’esperienza o, riguardo alla motivazione in diritto, quando consti del rinvio ai principi generali. Infine si indicano le ipotesi di motivazione falsa, che si ha quando il giudice tende a dissimulare o stravolgere quelle che dovrebbero essere le ragioni della decisione; d) insufficienza della motivazione: si ha motivazione insufficiente quando il discorso del giudice non consente di individuare con chiarezza sufficiente la ratio logicosentenza nel processo civilegiuridica della decisione. In altri termini insufficienza significa mancanza di uno o più elementi essenziali dell’inferenza di cui consta ogni argomento giustificativo. Nel corso di motivazioni in diritto il caso si verifica quando non sia ad es. indicata la norma o il principio che il giudice applica nella decisione, mentre nella motivazione in fatto, quando non siano indicate per es. le fonti di prove sulle quali si fonda l’accertamento dei fatti; e) contraddittorietà e illogicità della motivazione: tali vizi si verificano quando l’argomentazione giustificativa contenga errori o improprietà logiche tali da inficiarne la correttezza argomentativa. Una prima ipotesi ricorre quando si ha contraddizione tra la pronuncia contenuta nel dispositivo e le conclusioni cui mette capo la motivazione, o tra un settore o l’altro della motivazione, così come quando si ha contraddizione tra la soluzione di questioni pregiudiziali e la decisione della questione principale pregiudicata. La categoria dei vizi logici comprende poi i vari casi possibili di vera e propria contraddizione tra le asserzioni che costituiscono la premessa, il criterio e la conclusione della argomentazione giustificativa ad es. quando il giudice, dopo aver valutato positivamente le prove addotte a dimostrazione di un fatto, lo ritenga non provato.

sentenza nel processo civile non impugnabile: assume tale caratteristica la sentenza nel processo civile non soggetta ad alcun mezzo di gravame: o per decorrenza dei termini di impugnazione (in tal caso la sentenza nel processo civile, passando in giudicato, diviene immutabile), o per la particolare pronuncia che viene resa. Così sono inimpugnabili le sentenze pronunciate dal giudice conciliatore che decidono controversie di valore non superiore a £. 20.000, e quelle secondo equità , dietro richiesta delle parti e purche´ riguardino diritti disponibili.

notificazione della sentenza nel processo civile: fa decorrere i termini per le impugnazioni, sia nei confronti della parte alla quale la sentenza nel processo civile viene notificata, sia nei confronti del notificante. Viene compiuta dall’aiutante ufficiale giudiziario su istanza della parte interessata, deve essere eseguita, a pena di nullità , presso il procuratore, mai personalmente, salvo il caso di costituzione in giudizio personale della parte o di morte, radiazione o sospensione dall’albo del procuratore.

nullità della sentenza nel processo civile: vizio radicale della sentenza nel processo civile, può essere fatto valere con la proposizione del relativo mezzo di impugnazione, con il rispetto delle modalità , dei termini e limiti. Si parla di conversione o assorbimento della nullità della sentenza nel processo civile nei motivi di impugnazione, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione determina la decadenza dalla rilevabilità del vizio della sentenza nel processo civile, pertanto sanata.

sentenza nel processo civile passata in giudicato: passa in giudicato la sentenza nel processo civile non soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Quando la sentenza nel processo civile diviene cosa giudicata, l’accertamento o il provvedimento di merito in essa contenuto spiega efficacia anche fuori del processo. Il giudicato formatosi preclude tutte le argomentazioni ed eccezioni che le parti avrebbero potuto dedurre, copre il dedotto e il deducibile.

pubblicazione della sentenza nel processo civile: condizione affinche´ la sentenza nel processo civile sia resa pubblica. Risultato che si perfeziona con il concorso delle attività del giudice, il quale deposita la sentenza nel processo civile, e del cancelliere, il quale dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma. Con la pubblicazione la sentenza esiste come pronuncia dell’organo giudicante, anche se ancora non incontrovertibile.

sentenza nel processo civile straniera: la sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, a norma dell’art. 64 l. 31 maggio 1995, n. 218, quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano, purche´ l’atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalle leggi del luogo del processo e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa, le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo del processo, la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata, essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano passata in giudicato e non penda un processo per il medesimo oggetto davanti ad un giudice italiano fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. Inoltre, perche´ la sentenza nel processo civile sentenza nel processo civile sia riconoscibile in Italia, occorre che essa non produca effetti contrari all’ordine pubblico (v.). Analoghi principi valgono, a norma dell’art. 65, per i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, ai diritti della personalità e ai rapporti di famiglia, sempre con il limite dell’ordine pubblico, nonche´ per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria (art. 66). Qualora sia contestato il riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, l’interessato può chiedere alla Corte d’appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento (art. 67). Analogamente, sentenze e provvedimenti di giudici stranieri riguardanti mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d’appello del luogo in cui deve avere luogo l’assunzione (art. 699).


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