Enciclopedia giuridica

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Esecutorietà

Ev l’attitudine della sentenza contenente una clausola di condanna a costituire titolo idoneo a dare inizio al procedimento di esecuzione forzata. L’esecutorietà è propria di diritto delle sentenze passate formalmente in giudicato (v.) ex art. 324 c.p.c. nonche´ di quelle pronunciate in grado di appello; anche le sentenze di primo grado sono dotate di esecutorietà, essendo provvisoriamente esecutive fra le parti ex art. 282 c.p.c.. La provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado può essere sospesa dal giudice di appello su istanza di parte, quando ricorrono gravi motivi, con il procedimento disciplinato dall’art. 351 c.p.c., in camera di consiglio e alla presenza delle parti. Controversa è la questione se con il termine esecuzione debba intendersi solo l’esecuzione forzata successiva ad una sentenza di condanna o debba intendersi il termine in senso più ampio, comprensivo di ogni specie di utilizzazione della sentenza, propria quindi anche di quelle di accertamento e costitutive.


Esecutore testamentario      |      Esecuzione


 
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