obbligatorietà della legge penale:  il principio  di obbligatorietà obbligatorietà è  sancito  dall’art.  3 c.p., in base  al quale  la legge penale  italiana  obbliga  tutti  coloro  che, cittadini  o stranieri, si trovano nel territorio dello  Stato,  salvo  le eccezioni  stabilite  dal diritto pubblico  interno o dal diritto  internazionale (comma  1o); la legge penale  italiana  obbliga  altresì  tutti  coloro  che, cittadini  o stranieri, si trovano  all’estero,  ma limitatamente ai casi stabiliti  dalla  legge medesima  o dal diritto  internazionale (comma  2o). Il principio  di obbligatorietà obbligatorietà è  sicuramente un corollario di quelli  di sovranità  e territorialità  per  i quali  lo Stato,  sul proprio territorio, non  riconosce  altra  autorità  se non  la propria;  è  inoltre strettamente legato  all’art.  3 Cost.  (principio di uguaglianza), per  il quale l’obbligo  di osservare le leggi vige nei confronti  di chiunque. Le  eccezioni all’obbligatorietà del diritto  penale  cui fa cenno  l’art. 3 c.p. sono  costituite  dalle immunità , alla  cui voce si rimanda  per  una  trattazione specifica.  V. immunità   penale, obbligatorietà derivante  dal diritto  interno.   
 obbligatorietà dell’azione penale:  v. azione  penale, obbligatorietà  della obbligatorietà. 		
			
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