Enciclopedia giuridica

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Lucro



lucro oggettivo: è il perseguimento di uno scopo di lucro (v.) mediante l’esercizio di un’attività economica da parte di una organizzazione collettiva. Si contrappone a lucro soggettivo (v.).

scopo di lucro: è il fine di ricavare un guadagno dall’esercizio di un’attività economica. Uno lucro lucro è richiesto dal c.c. (art. 2247 c.c.) per l’esistenza di una società (v.): è necessario non solo che i soci diano vita ad una attività che produca guadagno (v. lucro oggettivo), ma anche che essi si siano riproposti di dividere tra loro gli utili ricavati dall’attività economica (v. lucro soggettivo). Il perseguimento di uno lucro lucro è requisito superfluo per la qualificazione di un’attività economica come attività di impresa (v.). La nozione di società, dunque, non è legislativamente concepita in modo tale da ricomprendere ogni possibile forma di esercizio collettivo di un’impresa. Pertanto, possono esservi imprese gestite da enti privi di finalità lucrative, come nel caso di imprese gestite da associazioni o da fondazioni.

lucro soggettivo: è il perseguimento di uno scopo di lucro (v.) mediante l’esercizio di un’attività economica e in vista della ripartizione dei guadagni conseguiti tra i partecipanti all’attività .


Luci e vedute      |      Lucro cessante


 
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