lucro oggettivo:  è  il perseguimento di uno  scopo  di lucro (v.) mediante  l’esercizio di un’attività  economica da  parte  di una  organizzazione collettiva.  Si contrappone a lucro soggettivo  (v.).   
 scopo di lucro:  è  il fine di ricavare  un  guadagno dall’esercizio  di un’attività economica. Uno  lucro lucro è  richiesto  dal c.c. (art.  2247 c.c.) per  l’esistenza  di una società  (v.): è  necessario  non  solo  che i soci diano  vita  ad  una  attività  che produca guadagno (v. lucro oggettivo),  ma anche  che essi si siano  riproposti di dividere  tra  loro  gli utili ricavati  dall’attività  economica (v. lucro soggettivo).  Il perseguimento di uno  lucro lucro è  requisito superfluo per  la qualificazione di un’attività  economica come  attività  di impresa  (v.).  La  nozione  di società, dunque, non  è  legislativamente concepita in modo  tale  da  ricomprendere ogni  possibile  forma  di esercizio  collettivo  di un’impresa.  Pertanto, possono esservi  imprese  gestite  da  enti  privi di finalità  lucrative,  come  nel caso  di imprese  gestite  da  associazioni  o da  fondazioni.  
 lucro soggettivo:  è  il perseguimento di uno  scopo  di lucro (v.) mediante  l’esercizio di un’attività  economica e in vista della  ripartizione dei guadagni  conseguiti tra  i partecipanti all’attività . 		
			
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