direzione dell’atto notarile:  secondo  l’art. 47, comma  3o, L.N. spetta  al notaio soltanto di indagare la volontà  delle  parti  e dirigere  personalmente la compilazione integrale dell’atto.  L’art.  67, comma  1o, R.N.,  specifica ulteriormente che spetta  al notaio  di dirigere  la compilazione dell’atto  dal principio  alla  fine, anche  nel caso  che lo faccia scrivere  da  persona di sua fiducia;  a lui solo  compete d’indagare  la volontà  delle  parti  e di chiedere, dopo  aver  dato  ad  esse  lettura dell’atto,  se sia conforme alla  loro  volontà. 		
			
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