Enciclopedia giuridica

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Fiducia

Il concetto di fiducia è impiegato dal linguaggio giuridico per indicare due diversi fenomeni: a) per indicare una particolare specie di proprietà , definita come proprietà fiduciaria e caratterizzata dalla peculiarità che la facoltà di godere e di disporre di un dato bene sono attribuite al proprietario non per soddisfare un interesse proprio, bensì un interesse altrui; b) per indicare una particolare specie contrattuale, definita come contratto (o negozio) fiduciario, in forza della quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro con il patto, il cosiddetto pactum fiduciae, che il secondo se ne serva per un dato fine, raggiunto il quale deve ritrasferire il bene al primo. Fra i due fenomeni non c’è un nesso di necessaria consequenzialità : la proprietà fiduciaria, nei limitati casi in cui risulta ammissibile nel nostro sistema, non necessariamente nasce da un contratto fiduciario; il contratto fiduciario, d’altra parte, non produce, di regola, l’effetto costitutivo di una proprietà fiduciaria. Si può parlare di proprietà fiduciaria in senso tecnico solo quando il vincolo di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui presenta il carattere di un vincolo reale, come nel trust della common law: il bene è sottratto all’azione esecutiva dei creditori personali del proprietario fiduciario, il vincolo di destinazione è opponibile ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario e così via. A questo modo la proprietà fiduciaria dà vita ad una dualità di situazioni proprietarie su un medesimo bene: la proprietà di diritto comune coesiste con una diversa proprietà di più ridotto contenuto. Non si può , invece, parlare di proprietà fiduciaria in senso tecnico quando il vincolo di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui sia oggetto di un rapporto puramente obbligatorio (v. obbligazione) fra il titolare dell’interesse e il proprietario del bene, come tale inopponibile ai terzi creditori del proprietario e ai suoi aventi causa. Nel nostro sistema, dominato dal principio della tipicità dei diritti reali, la proprietà fiduciaria non può essere il prodotto dell’autonomia contrattuale. Forme legislativamente ammesse di proprietà fiduciaria vengono comunemente individuate: a) nelle società fiduciarie, regolate da diverse leggi speciali. Sono le società che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi (art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1966). Vale la regola secondo la quale le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi titolari dei titoli stessi (art. 1, ult. comma, r.d. 29 marzo 1942, n. 239; come art. 9, comma 1o, l. 29 dicembre 1962, n. 1745). C’è , dunque, un affidamento di titoli in amministrazione; e, tuttavia, la società che li amministra ne diventa intestataria al proprio nome, senza che l’affidante cessi di essere effettivo titolare degli stessi. Qui è certo che i creditori della società fiduciaria non possono aggredire i titoli ad essa intestati per conto altrui, che l’effettivo titolare può rivendicarli presso i terzi aventi causa della società fiduciaria (salvo che questa non abbia ricevuto mandato ad alienarli), che si tratta, insomma, di una proprietà fiduciaria. Altrettanto indubbio è che la peculiare situazione giuridica dei beni affidati alle società fiduciarie trova la propria giustificazione, ed il proprio limite di applicazione, nei particolari controlli pubblici cui sono sottoposte queste società (come ad analoghi controlli sono sottoposte le fondazioni fiduciarie, cui si farà riferimento sub c), oltre che nella circostanza che esse si presentano istituzionalmente ai terzi come società fiduciarie, intestatarie di beni per conto altrui: situazione giuridica che non può prodursi, per atto di autonomia contrattuale, nei confronti di un qualsiasi altro soggetto; b) nelle società di gestione dei fondi comuni di investimento (v.) mobiliare, regolata dalla l. 23 marzo 1983, n. 77; c) nella cosiddetta fondazione fiduciaria (v. fondazione, fiducia non riconosciuta), costituita per atto fra vivi o a causa di morte, della quale sono espressioni normative, gli artt. 32 e 699 c.c.. Qui però emergono due particolarità : l’interesse altrui, al cui perseguimento è vincolato il proprietario fiduciario, deve corrispondere ad un fine di pubblica utilità ; c’è sul bene una proprietà vincolata al perseguimento di un simile fine, ma non c’è , come nelle altre figure di proprietà fiduciaria, il contemporaneo diritto di proprietà (di comproprietà nel caso dei fondi comuni di investimento mobiliare) di un altro soggetto (c’è , invece, una serie indeterminata, seppure determinabile, di beneficiari della gestione fiduciaria). Sicche´ l’ipotesi appare sensibilmente diversa dalle altre, oltre che lontana dalla struttura del trust; in essa l’impiego del concetto di fiducia ci deriva, piuttosto, dalla tradizione della pandettistica tedesca. Fuori dei casi nei quali la legge consente di configurare una proprietà fiduciaria, il contratto traslativo attribuisce al fiduciario una proprietà di diritto comune; il vincolo fiduciario, risultante dal pactum fiduciae, resta un vincolo puramente interno, non opponibile ai terzi. Ne deriva che la violazione del patto da parte del fiduciario attribuisce al fiduciante solo una azione di danni per inadempimento (v.); e che le cose fiduciariamente trasferite al fiduciario non sono sottratte all’azione esecutiva dei suoi creditori. V. anche cessione del credito; contratto, fiducia fiduciario.

fiducia testamentaria: la giurisprudenza ammette con una certa larghezza il mandato (v.) post mortem, fino a fargli realizzare una funzione sostanzialmente alternativa al testamento (v.), come nel caso dell’incarico conferito dal mandante al mandatario di consegnare a terzi, dopo la propria morte, somme di danaro o titoli o libretti di deposito bancario. Il mandato non si estingue per morte del mandante, essendo stato conferito anche nell’interesse di terzi (art. 1723, comma 2o, c.c.); ed essendo il bene uscito dal patrimonio del mandante prima della sua morte, si rende possibile l’adempimento post mortem senza ricorrere al testamento. L’intento alternativo non può essere frustrato dal fatto che l’erede subentra al mandante nella facoltà di revoca del mandato (che è irrevocabile, trattandosi di mandato conferito nell’interesse di un terzo: art. 1723, comma 2o, c.c.), quanto piuttosto dal fatto che solo l’erede può agire per l’esecuzione del mandato. In ogni caso, un simile mandato potrà essere valutato come indiretta donazione (v. donazione, fiducia indiretta) sia agli effetti della collazione (v.), sia agli effetti dell’azione di riduzione (v. azione, fiducia di riduzione). Una variante del modello è la fiducia cum amico (v. contratto, fiducia fiduciario): si trasferisce un bene al proprio fiduciario, con il pactum fiduciae secondo il quale, alla morte del fiduciante, il primo trasferirà il bene alla persona indicata dal secondo; ma il beneficiario, in caso di inadempimento del pactum fiduciae, avrà solo azione di danni verso il fiduciario. Non è , invece, ammessa una causa fiduciae che utilizzi l’erede o il legatario quale fiduciario. Può accadere che una disposizione testamentaria designi come erede o come legatario una determinata persona, la quale si era impegnata, con separato patto concluso con il testatore, a ritrasferire i beni, una volta aperta la successione, ad una diversa persona. Questo separato patto è nullo e non obbliga l’erede o il legatario, neppure se espressioni contenute nel testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta: il terzo beneficiario del patto fiduciario non ha azione in giudizio per ottenere dall’interposto l’adempimento del patto (art. 627, comma 1o, c.c.). Tuttavia, se l’erede o il legatario fiduciario esegue spontaneamente il patto, egli non potrà poi agire per la ripetizione (art. 627, comma 2o, c.c.): il patto è , a questo modo, considerato fonte di una obbligazione naturale (v. obbligazioni, fiducia naturali), che non ammette ripetizione di indebito (v.). Una particolare ipotesi di disposizione fiduciaria è quella che mira ad eludere una incapacità di ricevere per testamento: lascio, ad esempio, i miei beni a Tizio perche´ li trasferisca, dopo la mia morte, al mio tutore. Qui la nullità colpisce la stessa disposizione testamentaria, non il solo patto fiduciario (artt. 599, comma 1o, c.c., 627, comma 3o, c.c.). Non solo: l’art. 599, comma 2o, c.c., introduce la presunzione (v.), che non ammette prova contraria, per cui si considerano persone interposte i genitori, ilconiuge e i discendenti dell’incapace di ricevere.

trattamento fiscale della fiducia: in primo luogo occorre distinguere la figura giuridica del contratto fiduciario (v.) che, per l’esaltazione dei profili di segretezza che ne caratterizzano l’aspetto privatistico, è stata spesso delineato come fenomeno elusivo o addirittura evasivo, dalle forme fiduciarie di tipo imprenditoriale (società fiduciarie) che sono sempre state ritenute fiscalmente legittime. Da tale situazione deriva che il fenomeno fiducia è tuttora privo di una specifica normativa fiscale e tale situazione impone di verificare i profili fiscali delle due specie di fiducia, la germanistica e la romanistica, che la dogmatica civilistica ha fino ad oggi delineato. Nella fiducia germanistica il fiduciario riceve la mera legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto non mutante di titolarità . Conseguentemente ai principi dell’attuale sistema impositivo diretto che qualifica ed imputa il reddito in base alla sua fonte produttiva, ossia in base al bene oggetto di fiducia, i redditi e le eventuali plusvalenze imponibili che derivano dal bene oggetto di fiducia sono imputati direttamente al fiduciante quale proprietario del benefiduciafonte di produzione. Al fiduciario andrà invece imputato il solo eventuale reddito derivante dall’attività compiuta ex mandato. Invece nelle ipotesi di fiducia romanistica, in conseguenza del mutamento di proprietà del bene in capo al fiduciario che rimane solo obbligato a retrocederlo o a disporne secondo le istruzioni del fiduciante, si avrà imposizione in capo al fiduciario quale titolare giuridico del benefiduciafonte. Il successivo trasferimento al fiduciante dei proventi ricavati non condurrà ad un’ulteriore imposizione se non nei limiti in cui si possa inquadrare nelle tassative tipologie di reddito previste dal Tuir. Se però si interpreta il possesso di reddito come chiave che permette di abbattere gli schermi meramente nominalistici e formalistici, si può sostenere la legittimità di un’imposizione in capo al fiduciante poiche´ è quest’ultimo che si trova ad avere la disponibilità dei redditi avendo le facoltà decisionali sulla destinazione finale. Il suddetto schema interpretativo del concetto di possesso di reddito appare in qualche modo confermato dall’introduzione, in chiave antielusiva, dell’art. 37 del d.p.r. n. 600 del 1973 (v. elusione). La disciplina tributaria delle società fiduciarie è configurata espressamente dall’art. 1, comma 5o, del r.d.l. n. 239 del 1942 che prevede l’imposizione reddituale direttamente in capo ai fiducianti quali effettivi proprietari. Tale normativa speciale, ripresa anche dal successivo art. 9 della l. n. 1745 del 1962, è però superata dai principi generali dell’imposizione diretta che impongono la trasparenza fiscale dei redditi prodotti dai beni fiduciariamente intestati. Anche l’art. 8 della l. n. 1 del 1991 fa propendere per la realizzazione di una perfetta trasparenza. In generale va poi detto che il più recente quadro normativo in tema di valori mobiliari sembra imporre il divieto delle gestioni collettive o in monte diverse dai fondi comuni d’investimento (v.) consentendo solo gestioni personalizzate. Tutto ciò non fa che confermare quanto detto in precedenza in tema di fiducia e rende sostanzialmente inapplicabile l’art. 41, lett. g, del Tuir che sancisce l’imponibilità fra i redditi di capitale degli utili corrisposti ai fiducianti dalle società e dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di danaro e beni affidati da terzi o provenienti da relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

voto di fiducia: l’art. 94 Cost. stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Esso è nominato dal presidente della Repubblica; ma, una volta nominato, deve presentarsi alle due Camere e, sulla base di un programma di governo, deve chiedere e ottenere il fiducia fiducia. In qualsiasi momento, inoltre, un numero di deputati che rappresentino almeno un decimo della Camera può presentare una mozione di sfiducia, chiedendo che sia messa ai voti. Con il fiducia fiducia o di sfiducia al Governo il Parlamento, che è l’organo dello Stato eletto a suffragio universale e diretto ed è, perciò , la diretta espressione della sovranità popolare, svolge una funzione di controllo sull’esecutivo, discutendo e valutando in aperto dibattito il programma e l’operato del Governo. Il voto è dato per appello nominale (art. 94, comma 2o): deve essere, dunque, voto palese e non segreto. Si noti però che non implica sfiducia il voto contrario su una proposta del Governo, il quale in tal caso non ha l’obbligo di dimettersi (art. 94, comma 4o). Esso, se non si dimette, si espone solo ad una grave responsabilità politica. Non di rado, nell’esperienza del nostro paese, è lo stesso Governo a chiedere, di propria iniziativa, un fiducia fiducia del Parlamento. Il che esso fa per esercitare una pressione sul Parlamento se questo appare riluttante ad approvare un progetto di legge di iniziativa del Governo. L’approvazione della legge viene così abbinata al fiducia fiducia, ed il Parlamento vota nella consapevolezza che un suo voto contrario provocherebbe le dimissioni del governo e aprirebbe una crisi politica. Si consideri anche che, dovendo il fiducia fiducia essere palese, l’abbinamento vale a sottoporre l’approvazione della legge a voto palese, mentre di regola si vota a scrutinio segreto. V. anche fiducia parlamentare.


Fido      |      Fiducia parlamentare


 
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