trasparenza bancaria:  v. banca. 
 trasparenza della base sociale:  v. base sociale. 
 trasparenza della cessione  di esercizi commerciali:  v. trasferimento  d’azienda. 
 trasparenza della cessione  di partecipazioni:  v. s.r.l., trasferimento  della quota  di trasparenza. 
 trasparenza del trasferimento della proprietà  dei suoli:  a norma  della  l. 12 agosto 1993, n. 310, i notai  che ricevano  atti  o autentichino scritture  private  aventi ad  oggetto  trasferimenti di terreni ovvero  di esercizi  commerciali  devono comunicare, entro  il mese  successivo  a quello  della  stipula,  al questore del luogo  ove  è  ubicato  l’immobile  i dati  relativi  alle  parti  contraenti, o loro rappresentanti, al bene  compravenduto e al prezzo  indicato.  Qualora sulla base  di elementi comunque acquisiti  vi sia la necessità  di verificare  se l’atto sia stato  posto  in essere  per  le finalità  indicato  nell’art.  12 quinquies, comma  1o, del d.l. 8 giugno  1992, n. 306, convertito, con  modificazioni, dalla  l. 7 agosto  1992, n. 356, il questore può  richiedere al notaio  rogante  o autenticante copia  dell’atto  o contratto che sia connesso  o comunque collegato  con  l’atto  per  il quale  è  stata  fatta  inizialmente la richiesta   
 metodo  della trasparenza:  è  il nome  che viene  dato  ad  un  particolare metodo impositivo,  proprio in specie  delle  società  di persone, ma anche  delle associazioni  professionali e del GEIE (v.). 		
			
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