Enciclopedia giuridica

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Trasmissione



trasmissione per telegrafo e per telefono del contenuto o del sunto di atti notarili: il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto di atti, per telegrafo o per telefono (art. 71, comma 1o, L.N.). Nel caso in cui avvenga la trasmissione di un sunto dell’atto, il notaio dovrà compilare il sunto steso in un apposito verbale alla presenza della parte o delle parti dell’atto il cui contenuto è da trasmettere (art. 71, comma 2o, L.N.). Nel caso di trasmissione per telegrafo, il notaio dovrà trascrivere il contenuto o il sunto dell’atto da trasmettere sugli appositi moduli per telegrammi, facendovi precedere l’indicazione del numero di repertorio dell’atto, firmare il modulo del telegramma in presenza dell’impiegato telegrafico, dopo aver fatto constare della propria identità, apporre sulla firma l’impronta del suo sigillo (artt. 71, comma 3o, L.N. e 85, comma 1o, R.N.). L’ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio (art. 71, comma 3o, L.N.); all’uopo l’impiegato dell’ufficio accettante comunicherà , sotto la propria responsabilità , all’ufficio destinatario l’accertamento dell’identità del notaio con l’aggiunta nel telegramma, dopo la firma del notaio, della dichiarazione accertata identità mittente, seguita dal nome, cognome e qualifica dell’impiegato stesso (art. 85, comma 2o, R.N.). Per tali telegrammi il notaio deve richiedere all’ufficio telegrafico mittente il collazionamento di cui all’art. LI del regolamento telegrafico internazionale, esteso al servizio interno con il r.d. 20 giugno 1909, n. 637 (art. 85, comma 4o, R.N.). Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall’ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell’archivio notarile distrettuale (art. 71, comma 5o, L.N.). La trasmissione per telefono del sunto o del contenuto di atti deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notai, i quali dovranno fare risultare la loro identità e l’oggetto della comunicazione agli uffici telegrafici (art. 71, comma 6o, L.N.). Il notaio ricevente tradurrà in scritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione con il notaio trasmittente (art. 71, comma 7o, L.N.). Il notaio che trasmette per telefono il sunto o il contenuto di un atto, e il notaio che lo riceve, dovranno rilasciare una dichiarazione datata e sottoscritta alla presenza dell’impiegato telefonico, munita altresì dell’impronta del proprio sigillo. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione: per trasmissione, o ricezione di contenuto, o ricezione di sunto di atto notarile (art. 85, comma 5o, R.N.). Tali dichiarazioni saranno depositate nell’archivio notarile del distretto a cui i notai appartengono, a cura dell’Amministrazione dei telefoni, decorsi cinque giorni dall’avvenuta trasmissione telefonica (art. 144, comma 6o, R.N.). L’atto o il sunto dell’atto ricevuto per telefono sarà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di rilasciare copie, estratti, certificati dell’atto e di permetterne l’ispezione e la lettura, spettante al notaio trasmittente ex art. 67 L.N. (art. 71, comma 8o, L.N.). Le comunicazioni telegrafiche o telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali, fino a prova contraria (art. 71, comma 9o, L.N.).


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