Enciclopedia giuridica

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Comunicazione



comunicazione in generale: la comunicazione è l’atto mediante il quale il cancelliere porta a conoscenza determinati atti o fatti processuali, che sono previsti dalla legge o emanati dall’autorità giudiziaria, al p.m., alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni. La comunicazione si effettua materialmente tramite apposito biglietto di cancelleria, in carta non bollata, che viene consegnato dal cancelliere personalmente al destinatario che gli rilascia un’apposita ricevuta, ovvero è notificato dall’ufficiale giudiziario nei modi di legge. (G.R. Stufler).

comunicazione nel corso del procedimento: tutte le comunicazione, avvenuta la costituzione in giudizio, devono essere effettuate al procuratore costituitosi, salvo che la legge disponga altrimenti. Se la parte si è costituita personalmente, le comunicazione si effettuano nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. La comunicazione di comparse e di memorie avviene tramite deposito in cancelleria, oppure mediante notificazione, ovvero mediante scambio documentato attraverso l’apposizione sull’originale dell’ atto (in calce o a margine) di apposito visto del procuratore o della parte. (G.R. Stufler).

comunicazione nel processo esecutivo: le comunicazione ai creditori pignoranti devono essere effettuate nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto nell’atto di precetto. Per le comunicazione ai creditori intervenuti, occorre fare riferimento alla residenza o al domicilio eletto nella domanda di intervento (G.R. Stufler).


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