Enciclopedia giuridica

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Ausiliari



ausiliari del giudice: si dividono in organi che appartengono in modo permanente all’organizzazione degli uffici giudiziari (il cancelliere e l’ufficiale giudiziario), e organi estranei ad essa cui è affidato di volta in volta un incarico specifico (il consulente tecnico ed il custode) che coadiuvano il giudice compiendo attività funzionalmente, e talvolta anche sostanzialmente, giurisdizionali. (E.Vianello).

ausiliari dell’imprenditore: sono tali i dipendenti dell’imprenditore che entrano sistematicamente in rapporto coi terzi e trattano affari in nome e per conto dell’imprenditore e, per tali mansioni, sono loro attribuiti dal c.c. poteri di rappresentanza commisurati all’ampiezza di dette mansioni. Gli ausiliari ausiliari possono assumere, all’interno dell’impresa, tre diverse posizioni: institore (v.), procuratore (v.), commesso (v.). L’imprenditore può limitare il potere di rappresentanza attribuito dal c.c. a ciascuna di queste figure: tali limitazioni, per altro, dovranno assumere le forme ivi previste per essere opponibili ai terzi.

responsabilità per fatto degli ausiliari: per l’art. 1228 c.c., il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, dalla rubrica definiti come ausiliari del debitore, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Sono ausiliari, agli effetti di questa norma, tanto i dipendenti del debitore, ai quali sia stato da questo affidata l’esecuzione della prestazione, quanto terzi estranei alla sua organizzazione come i mandatari del quale il debitore si avvalga per eseguire un pagamento o il vettore del quale si serva per la consegna della cosa al creditore o, ancora, come il subappaltatore, il subdepositario, il subvettore. La norma enuncia il principio secondo il quale il debitore non può addurre il dolo o la colpa dell’ausiliario per sottrarsi alla responsabilità dell’inadempimento. Il che val quanto dire che il fatto doloso o colposo dell’ausiliario, che abbia provocato l’inadempimento, non può mai essere fatto valere dal debitore come fatto del terzo, integrante gli estremi della forza maggiore. Chi, per eseguire un pagamento, ha dato incarico alla banca di effettuarlo, non si libera da responsabilità per il ritardo dando la prova di avere tempestivamente impartito l’ordine alla banca, alla cui negligenza soltanto è dovuto il ritardo. E neppure il fatto doloso dell’ausiliario esonera da responsabilità: il depositario non si libera verso il depositante denunciando il furto del proprio dipendente infedele, fuggito con i preziosi in custodia. L’art. 1228 addossa al debitore una responsabilità oggettiva, che non ammette prova liberatoria: il debitore risponde del fatto degli ausiliari quantunque li avesse scelti con accuratezza e ne avesse vigilato l’operato; subisce, per il solo fatto di essersi avvalso di essi, il rischio dei loro fatti dolosi o colposi. Altro è, naturalmente la prova liberatoria basata sulla impossibilità sopraggiunta della prestazione, la cui esecuzione è stata affidata dall’ausiliario; ma questa prova liberatoria è regolata dall’art. 1218 c.c., non dall’art. 1228 c.c.. Ev però fatto salvo dall’art. 1228 c.c. il patto contrario, in forza del quale venga esclusa la responsabilità del debitore per il fatto dell’ausiliario, come nel caso in cui il committente, concedendo all’appaltatore di avvalersi di subappaltatori, escluda la responsabilità del primo per i fatti dei secondi. Ma bisogna distinguere fra clausole di manleva, con le quali si pattuisce la responsabilità dell’ausiliario in luogo di quella del diretto contraente, suscettibili di procurare a questo un totale esonero da responsabilità per il fatto dell’ausiliario, e clausole con le quali venga esclusa ogni responsabilità , tanto del debitore quanto dell’ausiliario: queste sono da considerare sottoposte all’art. 1229 c.c., comma 1o: escludono solo la responsabilità del debitore per colpa lieve degli ausiliari. Il secondo comma dell’art. 1229 c.c. è , del resto, esplicito nell’equiparare l’esonero da responsabilità del debitore e quello degli ausiliari: la clausola di esonero è nulla, anche riguardo a questi ultimi, per fatti che costituiscono violazione di obblighi posti da norme di ordine pubblico.


Aumento      |      Aut dedere aut punire


 
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