Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Scambio



contratto di scambio: v. contratto, scambio di scambio.

cose come oggetto di scambio: v. cose, come oggetto di scambio.

scambio di azioni: la l. 19 febbraio 1992, n. 142, recependo la direttiva Cee n. 434 del 23 luglio 1990 ha regolato, secondo il principio della neutralità fiscale, lo scambio azionario effettuato fra un soggetto italiano ed un soggetto residente in un altro paese Cee. La neutralità fiscale è però riservata alle operazioni mediante la quale una società comunitaria acquista nel capitale di un’altra società comunitaria una partecipazione, il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società , mediante l’attribuzione ai soci dell’altra società , in cambio dei loro titoli, di titoli della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale dei titoli consegnati in cambio. Il medesimo regime non vale però se i soggetti dello scambio azionario sono entrambi italiani, anche se da alcuni autori è stata spesso avanzata l’idea di una disciplina che in qualche modo favorisca la riorganizzazione aziendale attuata attraverso la cessione di azioni e di aziende al fine di facilitare il necessario passaggio dalla impresa familiare alla corporation. Il regime fiscale attuale infatti favorirebbe la formazione di concentrazioni societarie monopolistiche, impedendo e scoraggiando ogni ragionevole ipotesi di ristrutturazione degli assetti proprietari. Periodicamente poi emergono richieste per l’applicazione di un regime di temporanea sospensione d’imposta per le plusvalenze (che l’art. 53 Tuir tratta come ricavi) realizzate dalle società capogruppo attraverso la vendita di pacchetti azionari, plusvalenze che vengono immediatamente reinvestite in altre partecipazioni, ma la richiesta non è mai stata accolta dal legislatore.

scambio elettorale politico mafioso: dopo le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, veniva emanata, con decretazione d’urgenza, convertita in legge subito dopo la seconda strage, una normativa contenente nuove misure per contrastare il fenomeno mafioso. L’art. 11 ter della l. n. 356 del 1992 introduce nel c.p. l’art. 416 ter che, sotto la rubrica scambio scambio, prevede: la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio dell’erogazione di denaro. La condotta ivi incriminata consiste nel fatto collusivo dello scambio denaroscambiopromessa di voti ottenuta avvalendosi della forza intimidatrice mafiosa. La novità della previsione, rispetto all’art. 96 del d.p.r. n. 361 del 1957, sta nel fatto che mentre quest’ultimo sanziona l’illecito contratto direttamente stipulato con l’elettore, l’art. 416 ter consente di punire altresì l’uomo politico il quale intende procacciarsi i voti avvalendosi, in cambio dell’erogazione di denaro, della mediazione del mafioso.

valore di scambio delle cose: v. cose, valore di scambio delle scambio.


Scambi di manodopera e di servizi      |      Scambio contrattuale


 
.