Ev  il corrispettivo del contratto di noleggio,  dovuto  dal noleggiatore, all’armatore nel trasporto marittimo, all’esercente nel trasporto aereo.  Il nolo può  essere  pattuito: a) a viaggio o in base  ai viaggi compiuti;  b)  a tempo determinato; c) per  tutto  il periodo in cui la nave (v.) è  a disposizione  del noleggiatore. In  quest’ultimo caso,  il nolo è  dovuto  in rate  mensili  anticipate; tuttavia  il noleggiante deve  restituire il nolo anticipato se non  ha  adempiuto la prestazione, anche  per  fatti  a lui non  imputabili  (art.  330 c. nav.).   
 assicurazione del nolo:  v. assicurazione,  nolo del nolo. 
 nolo pagabile a destino:  è  una  clausola  del contratto di noleggio  (v.) in forza della  quale  se il destinatario non  ritira  la merce,  obbligato al pagamento del nolo resta  il caricatore. Si tratta di una  delegazione di pagamento cumulativo (v. delegazione,  nolo di pagamento  ). 		
			
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