contratto di intermediazione  di viaggio:  è  il contratto con  il quale  una  persona si obbliga  a procurare ad  un’altra  sia un  contratto di organizzazione di viaggio sia uno  o alcuni  servizi separati che permettono di effettuare un  viaggio o un soggiorno,  verso  corrispettivo. Trattasi di una  sottospecie del contratto di mandato  (v.) con  rappresentanza (art.  1704 c.c.), simile, per  certi  aspetti,  al contratto di spedizione  (v.) (art.  1737 c.c.), dal quale  si differenzia per  la peculiarità  dell’oggetto. Il viaggio viaggio si differenzia dal contratto di organizzazione di viaggio per  i seguenti  aspetti:  a) nel primo  l’attività  dell’impresa  consiste  nel concludere alcuni  atti  giuridici  per  conto  del cliente,  nel secondo  consiste nell’organizzare e realizzare lo specifico  servizio  del viaggio; b)  nel primo, oggetto  del contratto è  uno  o più  atti  giuridici,  nel secondo  è  un  viaggio; c) il primo  è  un  contratto c.d. individuale,  il secondo  è  un  contratto in serie.  
 contratto di organizzazione di viaggio:  è  il contratto per  mezzo  del quale  una persona si obbliga,  in proprio, a procurare ad  un’altra  un  insieme  di prestazioni inerenti ad  un  viaggio, compreso il trasporto ed  ogni  altro  servizio  che ad  essi si riferisca,  verso  il corrispettivo di un  prezzo  (art.  1 l. 27 dicembre 1977, n.1084, che ratifica  la Convenzione di Bruxelles  23 aprile  1970). Chi organizza  il viaggio è , solitamente, un’impresa specializzata, detta  agenzia  di viaggio, la quale  crea  e propone al cliente  un  programma completo  (c.d.  tour  package) di tutti  i servizi inerenti al viaggio, senza  possibilità  per  il cliente  di variare  il programma o di rinunciare a questo  o a quel  servizio.  Trattasi,  infatti,  di un contratto in serie  (art.  1341, comma  1o, c.c.), costituito  sia per  rispondere in  maniera adeguata alle  esigenze  del turismo  di massa,  sia per  offrire  alla clientela  un  prezzo  complessivo  molto  inferiore a quello  che risulterebbe dalla  somma  dei costi ordinari dei servizi offerti.  Il progetto di viaggio non  è altro  che una  proposta contrattuale, che il cliente  può  solo  accettare in blocco.  Ciò  spiega  perche´  il cliente  non  ha  il potere ne´  di discutere l’organizzazione del programma ne´  l’entità  del corrispettivo. Ev  evidente che  il viaggio viaggio non  ha  ad  oggetto  i singoli servizi inerenti al viaggio, bensì  un  viaggio, inteso  come  oggetto  autonomo ed  individuale del contratto. Pertanto il corrispettivo non  ha  natura di semplice  somma  dei corrispettivi dei singoli servizi, ma di corrispettivo complessivo  per  il peculiare  servizio  prestato, consistente nell’offerta di un  programma completo, di una  vacanza pianificata  nel minimo  dettaglio,  che comprende una  molteplicità  di servizi a prezzo  ridotto. Da  ciò  consegue  che la rinuncia  del cliente  ad  usufruire di alcuna  delle  prestazioni previste  non  attribuisce diritto  alla  riduzione del corrispettivo pattuito. La  riduzione del prezzo  è , invece,  possibile  nel caso in cui la mancata  prestazione di servizi costituisca  inadempimento di notevole importanza nel viaggio viaggio. 		
			
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