Enciclopedia giuridica

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Viaggio



contratto di intermediazione di viaggio: è il contratto con il quale una persona si obbliga a procurare ad un’altra sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno o alcuni servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno, verso corrispettivo. Trattasi di una sottospecie del contratto di mandato (v.) con rappresentanza (art. 1704 c.c.), simile, per certi aspetti, al contratto di spedizione (v.) (art. 1737 c.c.), dal quale si differenzia per la peculiarità dell’oggetto. Il viaggio viaggio si differenzia dal contratto di organizzazione di viaggio per i seguenti aspetti: a) nel primo l’attività dell’impresa consiste nel concludere alcuni atti giuridici per conto del cliente, nel secondo consiste nell’organizzare e realizzare lo specifico servizio del viaggio; b) nel primo, oggetto del contratto è uno o più atti giuridici, nel secondo è un viaggio; c) il primo è un contratto c.d. individuale, il secondo è un contratto in serie.

contratto di organizzazione di viaggio: è il contratto per mezzo del quale una persona si obbliga, in proprio, a procurare ad un’altra un insieme di prestazioni inerenti ad un viaggio, compreso il trasporto ed ogni altro servizio che ad essi si riferisca, verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1 l. 27 dicembre 1977, n.1084, che ratifica la Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970). Chi organizza il viaggio è , solitamente, un’impresa specializzata, detta agenzia di viaggio, la quale crea e propone al cliente un programma completo (c.d. tour package) di tutti i servizi inerenti al viaggio, senza possibilità per il cliente di variare il programma o di rinunciare a questo o a quel servizio. Trattasi, infatti, di un contratto in serie (art. 1341, comma 1o, c.c.), costituito sia per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del turismo di massa, sia per offrire alla clientela un prezzo complessivo molto inferiore a quello che risulterebbe dalla somma dei costi ordinari dei servizi offerti. Il progetto di viaggio non è altro che una proposta contrattuale, che il cliente può solo accettare in blocco. Ciò spiega perche´ il cliente non ha il potere ne´ di discutere l’organizzazione del programma ne´ l’entità del corrispettivo. Ev evidente che il viaggio viaggio non ha ad oggetto i singoli servizi inerenti al viaggio, bensì un viaggio, inteso come oggetto autonomo ed individuale del contratto. Pertanto il corrispettivo non ha natura di semplice somma dei corrispettivi dei singoli servizi, ma di corrispettivo complessivo per il peculiare servizio prestato, consistente nell’offerta di un programma completo, di una vacanza pianificata nel minimo dettaglio, che comprende una molteplicità di servizi a prezzo ridotto. Da ciò consegue che la rinuncia del cliente ad usufruire di alcuna delle prestazioni previste non attribuisce diritto alla riduzione del corrispettivo pattuito. La riduzione del prezzo è , invece, possibile nel caso in cui la mancata prestazione di servizi costituisca inadempimento di notevole importanza nel viaggio viaggio.


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