Enciclopedia giuridica

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Servizi



conferimento di servizi: nelle società di persone (v.) è il conferimento avente ad oggetto un’opera o un’attività . Si tratta del conferimento del socio che conferisce la propria opera, obbligandosi ad una prestazione di fare: egli si impegna, nei confronti degli altri soci, a svolgere un’attività lavorativa (artt. 2263 e 2286 c.c.). La parte del socio che ha conferito la propria opera, nella ripartizione dei guadagni e delle perdite della società, è fissata dal giudice secondo equità (art. 2263, comma 2o, c.c.). Il socio può anche essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita (art. 2286, comma 2o, c.c.).

libera prestazione dei servizi: consente di svolgere una attività autonoma (sia di tipo industriale, che commerciale, artigianale o professionale) per un beneficiario che risiede in uno Stato membro diverso da quello di colui che presta il servizio. Il servizio può essere prestato sia mediante un trasferimento temporaneo nello Stato membro in cui la prestazione è fornita, sia indipendentemente da tale elemento, come avviene nel caso delle attività di consulenza o per servizi bancari. Quindi, diversamente dal diritto di stabilimento (v. stabilimento, diritto di servizi), la servizi servizi non pone quale condizione essenziale per il suo esercizio, la residenza permanente in un altro Stato membro, ma consente a chiunque di operare nello Stato membro ospitante a titolo temporaneo ed occasionale, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo per i propri cittadini. La situazione giuridica dell’operatore nella servizi servizi è molto complessa. Infatti, il prestatore di servizi, in quanto svolge la propria attività occasionalmente in un altro Stato membro, si trova soggetto ad almeno due diverse normative nazionali: quella del Paese ove stabilmente opera e quella del secondo Paese ove risiede il destinatario del servizio. Nell’ambito della servizi servizi, il principio di base è la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali. Tuttavia, in quanto la regola del trattamento nazionale non può risolvere tutti i problemi concreti, dato che talune condizioni di esercizio dell’attività sono comunque molto più gravose per gli stranieri, si è proceduto ad un progressivo coordinamento delle norme nazionali che disciplinano l’accesso alle attività indipendenti ed al loro esercizio, oltre al reciproco riconoscimento dei certificati di attitudine e dei diplomi di studio o di pratica che solitamente condizionano tali attività . In ogni caso, la servizi servizi ha le eccezioni di cui agli artt. 55 e 56 del Trattato Cee. La prima eccezione esclude dalla liberalizzazione le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; la seconda autorizza gli Stati membri ad applicare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedono un regime particolare per i non residenti e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Al fine di garantire ai cittadini comunitari il concreto esercizio della servizi servizi, la Cee ha agito attraverso i seguenti strumenti: eliminazione di quelle normative nazionali comportanti un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini degli altri Paesi Cee; armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri; mutuo riconoscimento dei certificati e titoli di studio professionali.

produzione di servizi: è l’attività di chi predispone utilità , diverse dai beni, consistenti in prestazioni di fare e destinate al pubblico dei consumatori e degli utenti. L’attività di servizi servizi, se professionalmente esercitata, dà luogo ad un’attività d’impresa (v. imprenditore).


Servitus non aedificandi      |      Servizi di trasporto aereo


 
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