conferimento  di servizi:  nelle  società  di persone  (v.) è  il conferimento avente  ad oggetto  un’opera o un’attività . Si tratta del conferimento del socio  che conferisce  la propria opera,  obbligandosi ad  una  prestazione di fare:  egli si impegna,  nei confronti  degli  altri  soci, a svolgere  un’attività  lavorativa (artt. 2263 e 2286 c.c.). La  parte  del socio  che ha  conferito la propria opera,  nella ripartizione dei guadagni  e delle  perdite della  società,  è  fissata  dal giudice secondo  equità  (art.  2263, comma  2o, c.c.). Il socio  può  anche  essere  escluso per  la sopravvenuta inidoneità  a svolgere  l’opera  conferita (art.  2286, comma  2o, c.c.).  
 libera prestazione dei servizi:  consente di svolgere  una  attività  autonoma (sia  di tipo  industriale, che commerciale, artigianale o professionale) per  un beneficiario che risiede  in uno  Stato  membro  diverso  da  quello  di colui  che presta  il servizio.  Il servizio  può  essere  prestato sia mediante un trasferimento temporaneo nello  Stato  membro  in cui la prestazione è fornita,  sia indipendentemente da  tale  elemento, come  avviene  nel caso delle  attività  di consulenza o per  servizi bancari.  Quindi,  diversamente dal diritto  di stabilimento (v. stabilimento,  diritto  di servizi), la servizi servizi non  pone  quale condizione essenziale  per  il suo esercizio,  la residenza permanente in un altro  Stato  membro, ma consente a chiunque  di operare nello  Stato membro  ospitante a titolo  temporaneo ed  occasionale,  alle  stesse  condizioni previste  da  quest’ultimo per  i propri  cittadini.  La  situazione giuridica dell’operatore nella  servizi servizi è  molto  complessa.  Infatti,  il prestatore di servizi, in quanto svolge  la propria attività  occasionalmente in un  altro  Stato  membro,  si trova  soggetto  ad  almeno  due  diverse  normative nazionali:  quella  del Paese  ove  stabilmente opera  e quella  del secondo  Paese  ove  risiede  il destinatario del servizio.  Nell’ambito  della  servizi servizi, il principio  di base  è  la parità  di trattamento rispetto  ai cittadini  nazionali.  Tuttavia, in quanto la regola  del trattamento nazionale non  può  risolvere  tutti  i problemi concreti, dato  che talune  condizioni  di esercizio  dell’attività  sono  comunque molto più  gravose  per  gli stranieri, si è  proceduto ad  un  progressivo coordinamento delle  norme  nazionali  che disciplinano  l’accesso alle  attività indipendenti ed  al loro  esercizio,  oltre  al reciproco riconoscimento dei certificati  di attitudine e dei diplomi  di studio  o di pratica  che solitamente condizionano tali  attività . In  ogni  caso,  la servizi servizi ha  le eccezioni  di cui agli artt.  55 e 56 del Trattato Cee.  La  prima  eccezione  esclude  dalla liberalizzazione le attività  che partecipino, sia pure  occasionalmente, all’esercizio  di pubblici  poteri;  la seconda  autorizza  gli Stati  membri  ad applicare  disposizioni  legislative,  regolamentari ed  amministrative che prevedono un  regime  particolare per  i non  residenti e che siano  giustificate da  motivi  di ordine  pubblico,  pubblica  sicurezza  e sanità  pubblica.  Al  fine di garantire ai cittadini  comunitari il concreto esercizio  della  servizi servizi, la Cee  ha agito  attraverso i seguenti  strumenti: eliminazione di quelle  normative nazionali  comportanti un  trattamento discriminatorio nei confronti  di cittadini  degli  altri  Paesi  Cee;  armonizzazione delle  disposizioni  legislative, regolamentari ed  amministrative degli  Stati  membri;  mutuo  riconoscimento dei certificati  e titoli  di studio  professionali.  
 produzione di servizi:  è  l’attività  di chi predispone utilità , diverse  dai beni,  consistenti  in prestazioni di fare  e destinate al pubblico  dei consumatori e degli  utenti.  L’attività  di servizi servizi, se professionalmente esercitata, dà  luogo  ad un’attività  d’impresa  (v. imprenditore). 		
			
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