Enciclopedia giuridica

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Conferimento



conferimento della responsabilità illimitata: v. responsabilità , conferimento della conferimento illimitata.

conferimento del nome: v. nome, conferimento del conferimento.

conferimento del socio di società di capitali e mutualistiche: è l’apporto dei soci alla formazione del capitale sociale (v.). Nelle società di capitali e mutualistiche, di regola, il conferimento deve essere fatto in danaro (art. 2342 c.c.). Gli eventuali conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere espressamente consentiti dall’atto costitutivo, al quale deve essere accompagnata una stima giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale (art. 2343, comma 1o, c.c.). Nelle società di capitali e nelle società mutualistiche è escluso in ogni caso il conferimento di servizi. Può essere conferita un’azienda in quanto tale e possono altresì essere conferite altre entità utili al perseguimento dell’oggetto sociale, nonche´ crediti: in tale ultimo caso, il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore. L’atto costitutivo può anche prevedere che i soci, o alcuni di essi, eseguano delle prestazioni accessorie, ulteriori rispetto al conferimento e non consistenti in danaro (v. prestazioni accessorie). Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura deve essere indicato nell’atto costitutivo (art. 2328 n. 6 c.c.).

conferimento del socio di società di persone: i conferimenti dei soci di una società di persone sono le prestazioni cui gli stessi si obbligano al fine di svolgere, in comune, un’attività economica allo scopo di dividere gli utili. Nella società di persone i soci possono conferire in società sia i beni (v. conferimento di beni) sia i servizi (v. conferimento di servizi). I beni conferiti formano un fondo comune vincolato all’esercizio dell’attività economica. Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti come determinato nel contratto sociale; in mancanza di una specifica determinazione, i soci sono obbligati a conferire tutto quanto sia necessario all’esercizio in comune dell’attività economica, in parti uguali tra loro (art. 2253 c.c). Ev possibile conferire in società anche crediti: il socio che li conferisce deve garantire l’adempimento del debitore, nei limiti stabiliti dal codice civile (art. 1267 c.c. cit. dall’art. 2255 c.c.). Al termine della società , ciascun socio riavrà il bene conferito, purche´ l’esercizio dell’attività economica non si sia concluso in perdita: i liquidatori (v.) della società non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche´ non siano pagati i creditori delle società o non siano pagate le somme necessarie a pagarli (art. 2280 c.c.). I soci, che hanno conferito beni in godimento, hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano; se i beni sono, però , periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo che non intendano agire verso gli amministratori per responsabilità da fatto illecito (v.) (art. 2281 c.c.). Se dopo la restituzione dei conferimenti residua una eccedenza, questa è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (art. 2282, comma 1o, c.c.).

conferimento di azienda: v. conferimento del socio di società di capitali e mutualistiche; conferimento del socio di società di persone.

conferimento di beni: è il conferimento del socio (v.) avente ad oggetto danaro, beni mobili ed immobili e, in generale, ogni entità economicamente valutabile e utilizzabile per lo svolgimento dell’attività sociale. I conferimenti di beni producono, nella società di persone, la formazione di un fondo comune vincolato all’esercizio dell’attività economica; il vincolo comporta che il proprietario del bene non può più utilizzarlo individualmente, ma solo collettivamente e secondo le regole di organizzazione proprie dei diversi tipi di società . Per il conferimento di beni nelle società di capitali v. conferimento del socio di società di capitali.

conferimento di crediti: v. conferimento del socio di società di capitali.

conferimento di servizi: nelle società di persone è il conferimento del socio che si obbliga, con contratto di società , ad una prestazione di fare. Egli si impegna, nei confronti degli altri soci, a svolgere un’attività lavorativa (socio d’opera). Nelle società di capitali, invece, non è ammesso il conferimento conferimento (v. conferimento del socio di società di capitali).

conferimento in natura: è il conferimento di entità diverse dal danaro, come cose mobili o immobili.

trattamento fiscale del conferimento: il conferimento di un intero complesso aziendale, di un ramo o semplicemente di un singolo bene aziendale, da parte di un imprenditore individuale o collettivo, in una società costituita o costituenda, comporta realizzo di plusvalenza ex art. 54 Tuir. Il corrispettivo del conferimento è considerato (ex art. 9, comma 2o, Tuir) eguale al valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti, se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, ovvero in ogni altro caso eguale al valore normale dei beni conferiti. Il conferimento è un’operazione sui beni contraddistinta da un permanente dualismo fra conferente e conferitario (anche dopo l’operazione, infatti, continueranno ad esistere due soggetti formalmente autonomi) comportante il passaggio alla conferitaria delle sole attività e, se del caso, di alcuni debiti della conferente, mentre le poste di patrimonio netto mantengono la propria individualità . Un’ipotetica neutralità fiscale del conferimento è soprattutto ostacolata da ragioni di simmetria con il trattamento in capo alla società conferitaria. Infatti i beni conferiti rimangono in vita presso la conferitaria, acquisendo un valore fiscalmente riconosciuto diverso (e di solito più elevato) da quello che avevano presso la conferente, mentre nel patrimonio di quest’ultima sono sostituiti dalle partecipazioni. La mancata imposizione della plusvalenza in capo alla conferente non rappresenterebbe quindi la neutralità fiscale dell’operazione, ma un mero salto d’imposta. Conseguentemente l’imposizione in capo alla conferente si limita a controbilanciare l’acquisizione di un maggior valore fiscalmente riconosciuto da parte della conferitaria che può iscrivere i beni in base al loro valore effettivo. Peraltro va detto che la neutralità del conferimento di aziende potrebbe essere ottenuta con l’eliminazione in radice della possibilità per la conferitaria di realizzare un salto d’imposta rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti dalla conferente. Ciò avverrebbe attraverso la previsione per la conferitaria dell’obbligo fiscale di mantenere i beni ricevuti ai valori fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente (in tal senso la proposta di l. n. 4295 del 20 ottobre 1989 e l’art. 7 delle l. 30 luglio 1990, n. 218).


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