Ev , nelle  società , l’entità  numerica  che esprime  in termini  monetari il valore complessivo  dei conferimenti (v.) dei soci, siano  essi solo  promessi  (capitale sociale sottoscritto) oppure già  eseguiti  (capitale sociale versato). A  differenza del patrimonio sociale (v.),  che varia  nel tempo  in conseguenza delle  vicende  della  società, il capitale sociale è  una  entità  rigida:  occorre,  per  modificarlo,  una  deliberazione sociale modificativa dell’atto  costitutivo. Nella  s.p.a.  e in accomandita per  azioni  il capitale sociale è  diviso in azioni  (v. azioni  di società ).  
 aumento a pagamento del capitale sociale:  è  l’aumento del capitale sociale mediante l’emissione  di nuove  azioni  ordinarie oppure, se l’atto  costitutivo  lo consente,  di azioni privilegiate (art.  2348 c.c.). L’capitale sociale capitale sociale di regola  deve  essere  deliberato dall’assemblea, tuttavia  può , se l’atto  costitutivo  o una  sua  successiva modifica  lo consente,  essere  deliberato dal consiglio  di amministrazione, entro  i seguenti  limiti: gli amministratori possono  aumentare il capitale sociale in una  o più  volte  fino ad  un  ammontare determinato e per  un  periodo massimo  di cinque  anni  dall’iscrizione  della  società  nel registro  delle  imprese  o dalla data  della  deliberazione modificativa (art.  2443 c.c.). Gli  amministratori godono,  però , entro  i predetti limiti, di un  potere discrezionale: essi sono arbitri  di decidere se aumentare o non  aumentare il capitale sociale e in quale  misura aumentarlo. Affinche´  la società  possa  emettere nuove  azioni,  occorre  che quelle  già  emesse  siano  state  interamente liberate  (art.  2348 c.c.). Se la società  intende aumentare il proprio capitale sociale di oltre  dieci miliardi  o si costituisce inizialmente con  un  capitale sociale superiore a tale  cifra,  è  necessaria  l’autorizzazione del Ministero del tesoro;  tale  autorizzazione non  è  richiesta  se l’aumento di capitale sociale  avviene  in forza  di un  conferimento in natura. Le  azioni  di nuova  emissione possono  essere  emesse  con  soprapprezzo (v. azioni,  soprapprezzo delle capitale sociale), cioè  con  prezzo  superiore al loro  valore  nominale  (art.  2430 c.c.).  
 aumento del capitale sociale:  è  ogni  modifica  dell’atto  costitutivo  che abbia  come  effetto l’aumento del valore  del capitale sociale. Nelle  società  di capitali  l’capitale sociale capitale sociale può  essere deliberato dall’assemblea dei soci, con  le prescritte maggioranze, oppure, se l’atto  costitutivo  lo consente,  dagli  amministratori. L’capitale sociale capitale sociale nelle  società  di capitali  può  essere  gratuito (v. aumento  gratuito del capitale sociale) o a pagamento  (v. aumento  a pagamento  del capitale sociale). Il primo  si attua  senza  un  corrispondente aumento del patrimonio sociale:  può  conseguire ad  un’imputazione a capitale sociale della parte  disponibile delle  riserve  e dei fondi  speciali  iscritti  in bilancio,  oppure ad  una  rivalutazione monetaria del patrimonio sociale.  Il secondo  produce l’aumento del patrimonio sociale  mediante nuovi  conferimenti dei soci. L’capitale sociale capitale sociale a pagamento può  essere  scindibile  o inscindibile.  Nel  primo  caso,  la deliberazione di capitale sociale capitale sociale conserva  efficacia  anche  se l’aumento sia stato parzialmente sottoscritto: scaduto  il termine per  le sottoscrizioni, l’assemblea  (o  il consiglio  di amministrazione) modificherà  la precedente deliberazione riportando l’aumento già  deliberato al più  limitato  ammontare delle  azioni  sottoscritte. Nel  secondo  caso,  l’assemblea  revocherà  la precedente deliberazione con  conseguente restituzione ai sottoscrittori delle somme  da  essi versate.  Il carattere scindibile  o inscindibile  dell’capitale sociale capitale sociale è determinato dalla  deliberazione che lo stabilisce:  in mancanza di espressa indicazione,  l’capitale sociale capitale sociale si considera inscindibile  (art.  2439, comma  2o, c.c.).   
 aumento gratuito del capitale sociale:  è  l’aumento  del capitale sociale (v.) che si attua  senza  un corrispondente aumento del patrimonio sociale.  Il c.c. prevede per  la sua attuazione due  possibili  modalità : 1) l’emissione  di nuove  azioni  aventi  le stesse  caratteristiche di quelle  in circolazione, da  assegnare gratuitamente agli azionisti  in proporzione di quelle  già  possedute (art.  2442, comma  2o, c.c.); 2) l’aumento del valore  nominale  delle  azioni  in circolazione  (art. 2442, comma  3o, c.c.). L’capitale sociale capitale sociale può  essere  realizzato:  a) mediante imputazione a capitale sociale della  parte  disponibile delle  riserve  e dei fondi  iscritti  in bilancio  (art. 2442, comma  1o, c.c.); b)  mediante l’imputazione a capitale  dei fondi formati con  versamento dei soci e iscritti  in bilancio  come  conto  futuro aumento di capitale sociale oppure dei fondi  iscritti  in bilancio  come  conto  finanziario infruttifero. Il principale effetto  dell’capitale sociale capitale sociale è  l’immobilizzazione dei fondi  che, diversamente, sarebbero liberamente disponibili  a favore  dei soci e potrebbero essere  loro  distribuiti a titolo  di dividendo.  Si ritiene  che l’capitale sociale capitale sociale richieda  l’autorizzazione del Ministero del tesoro  per  gli aumenti di capitale sociale di importo superiore a dieci miliardi.  Se l’aumento di capitale sociale per  imputazione a capitale  dei fondi  sopraccitati non  venga  approvato dall’assemblea oppure omologato dal tribunale le somme  riscosse  dalle  società  a titolo  di futuro aumento di capitale sociale dovranno essere  restituite.  
 aumento inscindibile del capitale sociale:  v. aumento  del capitale sociale. 
 aumento scindibile del capitale sociale:  v. aumento  del capitale sociale. 
 azzeramento del capitale sociale:  operazione connessa  alla  perdita totale  del capitale sociale. La giurisprudenza maggioritaria ritiene  che l’assemblea  possa  azzerare  il capitale sociale e, contestualmente, deliberare la sua  ricostituzione, analogamente a quanto  dispone  l’art. 2447 c.c.; una  parte  della  dottrina ritiene,  invece,  inapplicabile l’art. 2447 c.c. al caso  di perdita totale  del capitale sociale, che costituirebbe, invece, causa  di scioglimento della  società  per  l’impossibilità  di conseguire l’oggetto sociale  o per  impossibilità  di funzionamento della  società : una  diversa soluzione  porterebbe, sempre  a giudizio  di tali  autori,  a violare  i diritti  dei soci di minoranza. Una  più  recente dottrina ritiene  che l’capitale sociale capitale sociale non  possa considerarsi, di per  se´  sola, causa  di scioglimento della  società , in quanto non è  prevista  come  tale  dall’art  2448 c.c.. La  stessa  dottrina ritiene  pure che l’applicazione  dell’art.  2447 c.c. all’ipotesi  di capitale sociale capitale sociale non  realizzi  alcun pregiudizio dei diritti  dei soci.  
 capitale sociale di comando:  sono  i soci di società  di capitali  che detengono una  quantità di azioni  o di quote  sufficienti  per  assicurare la maggioranza, e quindi  il controllo, dell’assemblea ordinaria. 
 capitale sociale di controllo:  lo stesso  che capitale sociale di comando. 
 capitale sociale dirigente:  lo stesso  che capitale sociale di comando. 
 capitale sociale di risparmio:  è , nel senso  generico  dell’espressione, la massa  dei piccoli azionisti  di una  società  con  azioni  diffuse  nel grande  pubblico  dei risparmiatori. Si contrappone al capitale sociale di comando. L’azione  viene  in considerazione, per  questi  soci, come  un  valore  mobiliare,  che dà  una rendita  in forma  di partecipazione alla  divisione  degli  utili, e che ha  un proprio mercato ed  un  proprio prezzo,  che può  consentire un  margine  di guadagno tra  l’acquisto  e la rivendita. In  un  significato  più  specifico  si parla di azionisti  di risparmio (v. azionisti,  capitale sociale di risparmio).   
 limite di partecipazione del capitale sociale nelle  cooperative:  è  l’ammontare massimo  di  capitale sociale che ciascun  socio  di una  società  cooperativa può  possedere. Nessun  socio, infatti,  può  avere  una  quota  superiore a lire  ottanta milioni  ne´  tante  azioni il cui valore  nominale  superi  tale  somma  (art.  2521 c.c. e art.  24 d.l. 14 dicembre  1947, n. 1577). Il limite  è , però , diverso  per  alcune  categorie  di società  cooperative: per  le cooperative di trasformazione e di alienazione dei prodotti agricoli  e per  le cooperative di produzione e lavoro  il limite  è di centoventi milioni.  Il predetto limite  non  si applica  nei confronti  delle persone giuridiche  socie, le quali  incontrano solo  il limite  massimo  di cinque  voti ex art.  2532 c.c. (art.  24, comma  3o, d.l. 14 dicembre  1947, n. 1577).  
 capitale sociale minimo:  è  l’ammontare del capitale sociale necessario  e sufficiente  perche´  una  società di capitali  possa  costituirsi  e mantenersi. Varia  a seconda  del tipo  di società : duecento milioni  di lire  per  le s.p.a.  (art.  2327 c.c.), venti  milioni  di lire  per  le s.r.l. (art.  2474 c.c.). Risponde all’esigenza  di garantire i terzi creditori della  società , in assenza  di una  responsabilità  personale illimitata dei singoli soci o di alcuni  di essi. 
 capitale sociale monetario:  lo stesso  che capitale sociale di risparmio. 
 capitale sociale nella società  in nome collettivo:  è  il valore  in danaro dei conferimenti di beni  eseguiti  o promessi  dai soci, quale  risulta  dall’atto  costitutivo  (art.  2295 n. 6 c.c.). Ev  posto,  analogamente al capitale sociale di una  società  di capitali,  a garanzia dei terzi;  a differenza di questo,  però , non  è  ripartito in quote  o azioni liberamente negoziabili,  ne´  è  previsto  un  minimo  per  il suo ammontare  (v. capitale sociale minimo). Elementi fondamentali della  sua  disciplina  a garanzia  dei terzi sono:  a) il divieto  di ripartizione tra  i soci di somme  provenienti dal capitale sociale se   non  per  utili realmente conseguiti  (art.  2303, comma  1o, c.c.); b)  la riduzione  del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle  quote  pagate  o mediante liberazione  dall’obbligo  di effettuare ulteriori versamenti è  lecita  solo  in mancanza di  opposizione da  parte  dei creditori sociali  (art.  2306, comma  1o, c.c.); c)  qualora  si verifichi  una  perdita di capitale  sociale,  non  possono  essere  ripartiti utili finche´  il capitale sociale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente  (art. 2303, comma  2o, c.c.); d)  i soci sono  tenuti  a restituire le somme  riscosse in violazione  delle  norme  sub a e c (art.  2303, commi  1o, e 2o, c.c.):  l’obbligo  di restituzione potrà  anche  essere  fatto  valere,  in via surrogatoria  (art.  2300 c.c.) dai creditori sociali. Oltre  a tale  obbligo  di restituzione a carico  dei soci, sussiste  anche  la responsabilità  penale  a carico degli  amministratori (art.  2621 c.c.).  
 perdita del capitale sociale:  v. azzeramento del capitale sociale. 
 rapporto del capitale sociale con il patrimonio sociale:  è  il rapporto che la legge stabilisce tra  capitale sociale e patrimonio della  società  di capitali:  il primo  deve  tendere a coincidere con  il valore  del secondo.  Infatti  il capitale sociale è  quella  parte  del patrimonio  sociale  che costituisce  la garanzia  delle  obbligazioni  assunte dalla  società  nei confronti  dei terzi:  esso  rassicura  i terzi  e i creditori della società  che i beni  costituenti il patrimonio sociale  raggiungono un  valore che, nelle  s.p.a., è  pari  ai due  terzi  del capitale sociale, quale  risulta  indicato  negli  atti  e nella  corrispondenza della  società  (art.  2450, comma  2o, c.c.). Il rapporto si stabilisce,  in primo  luogo,  nella  fase immediatamente successiva  alla costituzione della  società : per  costituire  validamente una  s.p.a.  occorre  che sia stato  sottoscritto per  intero  il capitale sociale (art.  2329 n. 1 c.c.) ma è  sufficiente  che  siano  stati  versati  i tre  decimi  dei conferimenti in danaro (art.  1329 n. 2 c.c.). Nel  corso  della  vita  della  società , poi,  il valore  del patrimonio sociale non  deve  scendere oltre  un  terzo  al di sotto  del capitale sociale: ove  ciò  accada, l’assemblea  dovrà  modificare l’atto  costitutivo  deliberando, anche  in questo caso,  una  riduzione del capitale sociale (art.  2446 c.c.).  
 riduzione del capitale sociale:  è  la diminuzione dell’entità  del capitale sociale deliberata dall’assemblea dei soci. Ev  imposta  dalla  legge nei seguenti  casi: a) esclusione  dell’azionista moroso;  b)  recesso  dell’azionista;  c) ove  il capitale sociale sia diminuito di oltre  un  terzo in conseguenza delle  perdite. In  questi  casi la capitale sociale capitale sociale è  imposta  dall’esigenza  di adeguare il capitale sociale al valore  del patrimonio, diminuito per  effetto  del rimborso del  conferimento all’azionista  moroso  o receduto o per  effetto  di una consistente diminuzione patrimoniale. Nel  caso  di diminuzione del patrimonio, gli amministratori devono  senza  indugio  convocare  l’assemblea per  gli opportuni provvedimenti; se nell’esercizio  successivo  la perdita non risulta  diminuita a meno  di un  terzo,  l’assemblea  che approvi  il bilancio deve  ridurre il capitale sociale in proporzione delle  perdite accertate, con  conseguente riduzione del valore  nominale  delle  azioni;  in mancanza,  la capitale sociale capitale sociale è  disposta dal  tribunale, sentito  il p.m.,  su istanza  degli  amministratori e dei sindaci (art. 2446 c.c.). Se il capitale sociale si riduce  al di sotto  del limite  minimo  stabilito  dal codice,  gli amministratori devono  convocare  l’assemblea  per  deliberare la capitale sociale capitale sociale e il contemporaneo aumento ad  una  cifra almeno  pari  al limite  legale.  Il codice  prevede anche  l’ipotesi  di capitale sociale capitale sociale facoltativa  che risulta  esuberante per  il conseguimento dell’oggetto  sociale  (art.  2445 c.c.): il che permette alla società  di ristabilire il rapporto tra  volume  degli  investimenti e dimensione  dell’impresa, liberando risorse  finanziarie  reinvestibili  in altre  attività produttive. Tale  riduzione si attua:  a) mediante liberazione dei soci dall’obbligo  dei versamenti ancora  dovuti;  b)  mediante il rimborso ai soci dei  conferimenti già  eseguiti  (art.  2445, comma  1o,). Il rimborso dei conferimenti, che è  rimborso del capitale sociale, può  avvenire  mediante riscatto  e annullamento delle  azioni,  cioè  il rimborso dei conferimenti può  essere corrisposto come  prezzo  di riscatto  delle  azioni  (art.  2357 c.c.), oppure mediante riduzione del valore  nominale  delle  azioni,  con  versamento ai soci della  differenza. La  deliberazione assembleare di capitale sociale capitale sociale per  esuberanza non può  essere  eseguita  se un  creditore abbia  fatto  opposizione; il tribunale però  può  disporre che la riduzione abbia  luogo  nonostante l’opposizione  di un  creditore purche´  la società  presti  idonee  garanzie.   
 rimborso del capitale sociale ai soci:  v. riduzione del capitale sociale. 
 capitale sociale sottoscritto:  è  il capitale sociale che i soci si sono  obbligati  a versare  ma che non  è ancora  stato  versato.  Nella  costituzione ordinaria la sottoscrizione dell’intero capitale sociale è  condizione per  costituire  validamente una  società  di capitali (art.  2329 n. 2 c.c.). Fino  a quando il conferimento promesso non  sia stato interamente eseguito,  le azioni  ad  esso  relative  devono  recare  menzione dei versamenti parziali  e si dicono  non  interamente liberate. Nella  costituzione per  pubblica  sottoscrizione, il contratto di società  si forma progressivamente, mediante le successive  sottoscrizioni di azioni.  In  questo caso  le sottoscrizioni devono  risultare  da  atto  pubblico  o da  scrittura privata autenticata e debbono indicare  le generalità  del sottoscrittore, il numero delle  azioni  sottoscritte e la data  della  sottoscrizione (art.  2333,   comma  3o, c.c.): quando l’intero  capitale sociale sia stato  sottoscritto, il contratto di s.p.a. è  perfezionato.  
 variabilità  del capitale sociale nelle  cooperative:  caratteristica del capitale sociale delle  società cooperative  (v.) e delle  mutue  assicuratrici (v.) nelle  quali  il capitale sociale non  è determinato in un  ammontare prestabilito e pertanto ogni  sua  variazione non  comporta modificazione dell’atto  costitutivo  (art.  2520 c.c.), a differenza di quanto accade  nelle  società  di capitali.  La  capitale sociale capitale sociale e delle  mutue  assicuratrici senza  modificazione dell’atto  costitutivo  consente l’attuazione del cosiddetto principio  della  porta  aperta:  nuovi  soci possono  aggiungersi  ai soci preesistenti senza  alcun  limite  di numero,  mentre nelle  società  cosiddette a capitale  fisso il numero dei soci incontra  un  limite,  superabile solo  con modificazione dell’atto  costitutivo  dell’ammontare del capitale sociale. Nelle  società cooperative e nelle  mutue  assicuratrici, invece,  l’aspirante  socio  non  deve attendere che un  altro  socio  voglia  vendere la propria quota  o che la società  deliberi  un  aumento di capitale sociale, ma può  in qualunque momento essere ammesso  dagli  amministratori in società .  
 capitale sociale versato:  è  l’ammontare dei conferimenti in danaro effettivamente eseguiti dai soci. Si contrappone, pertanto, al capitale sociale sottoscritto  (v.),  che indica,  invece,  i conferimenti promessi  ma non  ancora  eseguiti  dai soci. All’inizio  della  vita della  società  il capitale sociale capitale sociale coincide  con  il valore  del patrimonio sociale (v.).  Nelle società  di capitali  ogni  socio  è  tenuto a versare  l’ammontare delle  quote  o azioni  per  le quali  si è  obbligato:  qualora  il versamento sia completo, si parla  di quote  o azioni  interamente liberate  (v. azioni  di società, capitale sociale interamente  liberate). 		
			
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