Enciclopedia giuridica

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Riserve



riserve ai trattati: indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole di un trattato multilaterale o di accettarle con talune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione (c.d. riserva interpretativa); cosicche´ tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri Stati. Secondo il diritto internazionale classico, la possibilità di apporre riserve doveva essere tassativamente concordata nella fase di negoziazione e doveva perciò figurare nel testo del trattato predisposto dai plenipotenziari. Successivamente, si è verificata una evoluzione nella disciplina dell’istituto, caratterizzata dal parere reso il 28 maggio 1951 dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) su richiesta dell’Assemblea Generale delle N.U.: in base ad esso, una riserve può essere formulata all’atto della ratifica anche se la relativa facoltà non è espressamente prevista nel testo del trattato, purche´ essa sia compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Comunque un altro Stato contraente può contestare la riserva, sostenendone l’incompatibilità con l’oggetto e lo scopo del trattato, nel qual caso, se non si raggiunge un accordo sul punto, il trattato non può ritenersi esistente nei rapporti tra lo Stato contraente e lo Stato autore della riserva. La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, riproduce lo stato del diritto consuetudinario determinato dal parere della Cig agli artt. 19 – 23, prevedendo altresì alcune disposizioni di sviluppo progressivo che attengono a termini e procedure. Attualmente, l’istituto delle riserve è sottoposto alla pressione di alcune tendenze evolutive relative a riserve inammissibili e a riserve tardive: nel primo caso, si tende a considerare soltanto invalida la riserva, senza tuttavia impedire l’entrata in vigore del trattato; nel secondo caso si tende ad ammettere l’apposizione di riserve successivamente alla ratifica dello stesso, rendendo in tal modo eventualmente opportuna l’utilizzazione dell’istituto anche rispetto a trattati bilaterali.

riserve di bilancio: sono gli accantonamenti contabili di patrimonio sociale (v.) compiuti dagli amministratori di una società di capitali (v.), di una società cooperativa (v.) o di una mutua assicuratrice (v.) nel bilancio (v.) della stessa, al fine di predisporre strumenti finanziari per far fronte a possibili perdite future. Le riserve possono essere imposte dalla legge (v. riserva, riserve legale) o dallo statuto (v.) della società e possono avere ad oggetto: a) gli utili ricavati dell’esercizio precedente, b) quote del patrimonio sociale (come nel caso, non infrequente, in cui i soci conferiscono in società danaro o beni in natura imputandoli in parte a capitale e in parte a riserve). Dalle riserve, che sono la risultante di atti di disposizione del patrimonio sociale, si distinguono i fondi iscritti al passivo del bilancio, come i fondi di ammortamento, che hanno invece la funzione di correggere i valori attribuiti alle poste dell’attivo e perciò di rendere il bilancio conforme al principio di verità

riserve marine: le riserve sono costituite da ambienti marini quali acque, fondali e tratti di costa prospicenti al mare, i quali presentano un interesse rilevante per le loro caratteristiche naturali, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e fauna marine e costiere. La l. 31 dicembre 1982, n. 979, ha disciplinato questa materia prescrivendo divieti o limitazioni alla navigazione ed alle altre attività marittime in funzione delle finalità per la cui realizzazione è stata istituita la riserva (art. 27, l. n. 979 del 1992). Il Ministero della marina mercantile, con apposita convenzione, può delegare la gestione della riserva ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute, cooperative e consorzi di pescatori (art. 28, comma 4o, l. n. 979 del 1992).

riserve nell’appalto pubblico: v. appalto, riserve pubblico.

riserve occulte: sono la parte del patrimonio sociale occultata con vari meccanismi contabili. Le riserve riserve vengono realizzate: a) con l’iscrizione in bilancio di fittizie poste passive e con l’omissione di poste attive (v. reati societari) b) mediante la sottovalutazione degli elementi attivi del bilancio o la sopravvalutazione degli elementi passivi. La creazione di riserve riserve è assai spesso finalizzata ad operazioni di autofinanziamento tacito (v. autofinanziamento, riserve tacito) attuate dal capitale di comando (v.) al di fuori di ogni controllo dell’assemblea e, quindi, della minoranza azionaria. Le riserve riserve devono considerarsi illecite anche quando non integrano il reato di false comunicazioni sociali, in quanto violano il principio della verità del bilancio (art. 2423, comma 2o, c.c.).

riserve tacite: sono le riserve create da sottovalutazioni di poste attive o da sopravvalutazioni di poste passive dovute a una ragionevole previsione, successivamente disattesa dall’andamento dell’esercizio, degli amministratori, senza alcun intento di creare riserve occulte (v.). Se infatti al momento della redazione del bilancio la valutazione può ritenersi ragionevole, nessun rimprovero può essere mosso agli amministratori e la riserva venutasi a


Riservatezza      |      Riserve naturali


 
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