Enciclopedia giuridica

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Liberazione



liberazione anticipata: v. misure, liberazione alternative alla detenzione.

liberazione condizionale: la liberazione liberazione è prevista dall’art. 176 c.p.. I presupposti di applicazione di questo istituto sono così riassumibili: il condannato deve aver scontato un certo periodo di pena (per i minori questo requisito non è necessario) consistente in trenta mesi o almeno la metà della pena inflitta, se si tratta di delinquente primario o recidivo semplice, di quattro anni o almeno tre quarti della pena inflitta se si tratta di recidivo qualificato; la pena residua non deve superare i cinque anni; il condannato deve aver tenuto, durante il periodo in cui è stato in carcere, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento; è necessario, inoltre, che il condannato non abbia già usufruito del beneficio per la medesima pena e che abbia adempiuto le obbligazioni civili (tranne che dimostri di esserne impossibilitato). Per quanto riguarda l’ergastolano, l’art. 28 della l. 10 ottobre 1986, n. 663, ha previsto l’estensione della misura anche nei suoi confronti, purche´ abbia scontato almeno 26 anni di pena (previo sempre l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato). La concessione della libertà condizionale fa cessare lo stato di detenzione e comporta l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata assistita dal servizio sociale. La pena si considera estinta e cessa la misura di sicurezza non il decorso della pena inflitta; per gli ergastolani, invece, tale effetto si verifica col decorso di cinque anni dalla data del provvedimento. (S. Saglia).

liberazione dell’ipoteca: v. ipoteca.

liberazione del debitore cartolare: il debitore cartolare (v. debitore, liberazione cartolare) che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione menzionata sul titolo a colui che è legittimato secondo la legge (v. legittimazione, liberazione attiva nel titolo di credito), è liberato anche se quest’ultimo non è titolare del diritto (art. 1992 c.c.). Il debitore cartolare, che adempie l’obbligazione alle condizioni sopra dette, non può essere costretto ad adempiere una seconda volta l’obbligazione, neppure se ha adempiuto nelle mani di persona diversa dal titolare del diritto.


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